Ai dirigenti coordinatori
                                  Ai centri prova autoveicoli
                                  Agli uffici provinciali M.C.T.C.
                                    All'assessorato     ai  trasporti
                                  turismo comunicazioni
                                    della regione Sicilia - Direzione
                                  trasporti
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province di Trento e Bolzano
                                    Alla    provincia   autonoma   di
                                  Trento -   Servizio   comunicazioni
                                  e trasporti motorizzazione civile
                                    Alla    provincia   autonoma   di
                                  Bolzano -   Ripartizione   traffico
                                  e trasporti
                                    Al    Ministero  dell'interno   -
                                  Direzione     generale  P.S.      -
                                  Direzione    generale    protezione
                                  civile
                                  Al    Ministero    della    difesa:
                                  Esercito, Marina, Aeronautica
                                  Allo   stato  maggiore  Esercito  -
                                  Ufficio movimenti e trasporti
                                  Al comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alla   presidenza   della    giunta
                                  regionale della Sicilia
                                  Alla    presidenza   della   giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Alla   presidenza   della    giunta
                                  regionale del Friuli-Venezia Giulia
                                  Alla    presidenza   della   giunta
                                  regionale della Sardegna
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla   presidenza   delle    giunte
                                  regionali a statuto ordinario
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alle associazioni autotrasportatori
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato
                                  Alla Federchimica
                                  All'Associazione italiana commercio
                                  chimico
                                  All'Assogasliquidi
                                  All'Assogpl
                                  All'Unasca
                                  Alla Federtaai
                                  All'Asiac
                                    A    seguito  della   circolare 6
                                  giugno  1997, n.   D.G. 56   /  97,
                                  si   trasmettono    le    ulteriori
                                  disposizioni            applicative
                                  concernenti       le   prescrizioni
                                  contenute nei marginali in oggetto.
  1)  Con il  marginale 211179,  il  cui contenuto  viene di  seguito
integralmente trascritto,  vengono dettate prescrizioni in  merito al
trasporto di materie che possono reagire pericolosamente tra loro.
  "Le  materie  che possono  reagire  pericolosamente  tra loro,  non
devono essere trasportate negli scomparti contigui delle cisterne.
  Sono considerate pericolose le seguenti reazioni:
  a) una combustione e / o uno sviluppo del valore considerevole;
    b) l'emanazione di gas infiammabili o tossici;
    c) la formazione di liquidi corrosivi;
    d) la formazione di materie instabili;
    e) un pericoloso aumento di pressione.
  Le  materie  che  rischiano  di reagire  pericolosamente  tra  loro
possono essere trasportate negli  scomparti contigui delle cisterne a
condizione che i  suddetti scomparti siano separati da  una parete il
cui spessore  e' uguale o superiore  a quello della cisterna  o siano
separati  da uno  spazio  vuoto  o da  uno  scomparto  vuoto tra  gli
scomparti caricati".
  Conseguentemente,  tenuto  presente  che l'emendamento  di  cui  al
citato  marginale 211179  e'  stato recepito,  unitamente agli  altri
emendamenti edizione 1997 con decreto ministeriale 15 maggio 1997, le
prescrizioni  riguardanti il  trasporto di  materie pericolose  negli
scomparti contigui di una cisterna, previste dal decreto ministeriale
27 dicembre 1982, risultano modificate da quelle contenute nel citato
decreto 15 maggio 1997.
  Si  ribadisce  inoltre  che   e'  responsabilita'  dello  speditore
stabilire prima delle operazioni di carico della cisterna se e quando
ricorrono le condizioni precisate nel citato marginale 211179.
  2)  Con gli  emendamenti  (edizione  1997), di  cui  al decreto  di
recepimento  15 maggio  1997,  sono state  inserite,  tra le  materie
pericolose della classe 9, ordinale  20 del marginale 2901 - allegato
A del  decreto ministeriale  4 settembre 1996  - quelle  "materie che
sono trasportate  o consegnate al  trasporto, allo stato  liquido, ad
una temperatura uguale  o superiore a 100 C e,  per materie che hanno
un punto di infiammabilita', ad una temperatura inferiore al punto di
infiammabilita'.
  c) 3257 liquido  trasportato a caldo (compreso il  metallo fuso, il
sale fuso, ecc.) ad una temperatura uguale o superiore a 100 C e, per
le materie che hanno un  punto di infiammabilita', ad una temperatura
inferiore al suo punto di infiammabilita'".
  Con  il marginale  211980 indicato  in oggetto  vengono dettate  le
norme transitorie concernenti le  cisterne fisse (veicoli cisterna) e
le cisterne smontabili gia' utilizzate per il trasporto delle materie
precedentemente  indicate. Tali  cisterne, se  costruite prima  del 1
gennaio 1997, anche se  non conformi alle prescrizioni dell'appendice
B1a  applicabili  a  partire  dal  1  gennaio  1997,  possono  essere
utilizzate  fino  al  31  dicembre  2006  -  allegato  B  al  decreto
ministeriale 4 settembre 1996.
  Sulla base  di quanto  sopra esposto,  si evince  che dal  1 luglio
1997, eccezione fatta  per le prescrizioni di  cui all'appendice B1a,
il trasporto delle materie in questione in cisterna deve avvenire nel
rispetto  di  tutte  le  altre disposizioni  vigenti  riguardanti  il
trasporto di merci pericolose in cisterne.
  Preso   atto   che   per  il   trasporto   internazionale   occorre
necessariamente ottemperare  a quanto  sopra esposto, con  il decreto
dirigenziale del 7  luglio 1997, emanato ai sensi  dell'art. 7, comma
2, del decreto ministeriale 4  settembre 1996, per venire incontro ad
oggettive difficolta'  operative ed  evitare eccessive  turbative nel
settore,  e' stato  individuato  fino  al 1  luglio  1998 un  periodo
transitorio,  da  utilizzarsi  soltanto  per  i  trasporti  nazionali
durante il quale  e' possibile effettuare trasporti  delle materie di
cui trattasi senza l'osservanza delle norme generali che disciplinano
il trasporto di  merci pericolose in cisterna, comprese  le norme che
prevedono  il possesso  da  parte degli  autisti  del certificato  di
formazione professionale C.F.P.
  L'ammissibilita'  al  trasporto  in cisterne  delle  materie  della
classe 9, ordinale 20 c), comporta i seguenti adempimenti:
  A)  Il  proprietario  della  cisterna fissa  (veicolo  cisterna)  o
smontabile   deve    esibire   all'ufficio    provinciale   M.C.T.C.,
possibilmente in  occasione degli accertamenti periodici  al veicolo,
una dichiarazione sostitutiva di atto  notorio da cui risulta che "la
cisterna  n. di  fabbrica  ............ e'  stata  utilizzata per  il
trasporto  delle  materie  pericolose  appartenenti  alla  classe  9,
ordinale 20  c) -  trasportati a  caldo, n.  ONU 3257  - ed  e' stata
costruita prima del 1 gennaio 1997".
  B) Congiuntamente  alla dichiarazione  di cui  al punto  A), dovra'
essere presentata domanda di visita e prova per l'aggiornamento della
carta  di circolazione,  ovvero per  l'adeguamento dell'elenco  delle
materie, qualora la  cisterna di cui trattasi sia  munita del modello
MC 813.
    C) Si enunciano i seguenti casi:
  a) cisterna gia' munita del libretto  MC 813, costruita prima del 1
gennaio  1997, gia'  utilizzata  per il  trasporto  delle materie  in
questione, non rispondente alle norme di cui all'appendice B1a.
  Annotare sul libretto MC 813:
  "La cisterna  n. di  fabbrica ............,  costruita prima  del 1
gennaio 1997,  puo' continuare a  essere utilizzata per  il trasporto
delle materie della classe 9, ordinale 20 c) fino al 31 dicembre 2006
ai sensi del marginale 211980";
  b)  idem come  sopra, ma  cisterna  rispondente alle  norme di  cui
all'appendice B1a.
  Viene variato  l'elenco delle  materie senza alcuna  limitazione di
utilizzazione ai sensi del marginale 211980;
  c) cisterna non  munita del libretto MC 813, costruita  prima del 1
gennaio  1997, gia'  utilizzata  per il  trasporto  delle materie  in
questione, ma non rispondenti alle norme di cui all'appendice B1a.
  Annotare sulla carta di circolazione:
  "La  cisterna  n. di  fabbrica  ..........  costruita prima  del  1
gennaio 1997  puo' continuare ad  essere utilizzata per  il trasporto
delle materie della classe 9 ordinale 20 c), fino al 31 dicembre 2006
si sensi del marginale 211980";
  d) cisterna  non munita del libretto  MC 813 e costruita  dopo il 1
gennaio 1997.
  Si  usa  la  procedura   prevista  per  l'approvazione  come  unico
esemplare ai fini del rilascio del libretto MC 813.
  A richiesta del proprietario delle cisterne di cui ai punti a), b),
c), d), previo accertamento del  rispetto delle norme che in aggiunta
a quelle  di cui all'appendice  B1a, disciplinano il  trasporto delle
merci pericolose  in cisterna, puo' essere  rilasciato il certificato
di  approvazione mod.  D.G.M. 306  /  A necessario  per il  trasporto
internazionale.
  Si fa  presente che qualora  non venga richiesto  il riconoscimento
alla  rispondenza  delle  norme  di cui  all'appendice  B1a,  nessuna
relazione tecnica deve essere richiesta.
  Le procedure tecniche amministrative da seguire per l'aggiornamento
della carta di circolazione,  la variazione dell'elenco delle materie
e  l'approvazione  in  un  unico esemplare  sono  quelle  vigenti  al
riguardo per il trasporto di merci pericolose in cisterna.
                 Il direttore  generale della Motorizzazione civile
                             e dei trasporti in concessione
                                       Berruti