IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Vista  la   domanda  degli   interessati  intesa  ad   ottenere  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata "Toscano";
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081 / 92  del Consiglio concernente
la  protezione delle  denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il  parere favorevole  della regione  Toscana in  merito alla
stesura del disciplinare di produzione allegato al presente decreto e
notificato alle competenti sedi comunitarie ai sensi dell'art. 17 del
predetto  regolamento (CEE)  n. 2081  / 92,  in quanto  denominazione
consacrata  dall'uso   e  preesistente  l'entrata  in   vigore  della
normativa comunitaria di settore;
  Visto il  parere favorevole  del Comitato  nazionale per  la tutela
della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini
ed   extravergini  sul   disciplinare   sopra   richiamato  e   sulla
opportunita' di addivenire ad un riconoscimento nazionale;
  Considerato che l'art. 4, comma 2,  della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento della denominazione di
origine controllata  e l'approvazione del disciplinare  di produzione
vengano effettuati con decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato che il regolamento (CEE) n.  535 / 97 del Consiglio che
modifica  il richiamato  regolamento (CEE)  n. 2081  / 92  prevede la
facolta'  da  parte   degli  Stati  membri  di   accordare  a  titolo
transitorio  una protezione  a livello  nazionale alle  denominazioni
trasmesse alle competenti sedi comunitarie per la registrazione nella
categoria  delle D.O.P.  in attesa  del completamento  delle relative
procedure;
  Tenuto conto che nel corso di  riunioni con la regione Toscana e le
organizzazioni  di categoria  interessate e'  emersa unanimemente  la
volonta'  di   addivenire  ad   un  riconoscimento   nazionale  della
denominazione "olio Toscano";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta  la denominazione di origine  controllata "Toscano"
ed  e' approvato,  nel  testo annesso,  il  relativo disciplinare  di
produzione.
  Tale denominazione e' riservata  all'olio extravergine di oliva che
risponda  ai   requisiti  stabiliti  dal  predetto   disciplinare  di
produzione.
  I produttori  che intendano porre  in commercio il prodotto  con la
denominazione  di  origine  controllata   "Toscano"  sono  tenuti  al
rispetto di tutte  le condizioni previste dalla  normativa vigente in
materia.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto