IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge; Vista la domanda degli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Toscano"; Visto il regolamento (CEE) n. 2081 / 92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il parere favorevole della regione Toscana in merito alla stesura del disciplinare di produzione allegato al presente decreto e notificato alle competenti sedi comunitarie ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081 / 92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini sul disciplinare sopra richiamato e sulla opportunita' di addivenire ad un riconoscimento nazionale; Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento della denominazione di origine controllata e l'approvazione del disciplinare di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che il regolamento (CEE) n. 535 / 97 del Consiglio che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081 / 92 prevede la facolta' da parte degli Stati membri di accordare a titolo transitorio una protezione a livello nazionale alle denominazioni trasmesse alle competenti sedi comunitarie per la registrazione nella categoria delle D.O.P. in attesa del completamento delle relative procedure; Tenuto conto che nel corso di riunioni con la regione Toscana e le organizzazioni di categoria interessate e' emersa unanimemente la volonta' di addivenire ad un riconoscimento nazionale della denominazione "olio Toscano"; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Toscano" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponda ai requisiti stabiliti dal predetto disciplinare di produzione. I produttori che intendano porre in commercio il prodotto con la denominazione di origine controllata "Toscano" sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 1997 Il Ministro: Pinto