IL DIRETTORE GENERALE
                     dell'Amministrazione civile
  Visto l'art. 42  del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504,
concernente: "Riordino della finanza  degli enti territoriali a norma
dell'art. 4  della legge  23 ottobre  1992, n. 421",  con il  quale a
decorrere  dall'anno  1993  e'  stato  attivato  il  fondo  nazionale
speciale  per gli  investimenti con  i proventi  di competenza  dello
Stato  derivanti dall'applicazione  della legge  31 ottobre  1973, n.
637;
  Considerato  che il  citato art.  42, comma  2, ha  destinato detto
fondo prioritariamente al  finanziamento degli investimenti destinati
alla  realizzazione  di opere  pubbliche  nel  territorio degli  enti
locali  i cui  organi sono  stati sciolti  ai sensi  dell'art. 15-bis
della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31
maggio 1991,  n. 164, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 22
luglio  1991,  n. 221,  e  degli  enti  in gravissime  condizioni  di
degrado;
  Richiamato  il decreto  ministeriale  n.  25000.26.1/583 datato  26
aprile 1996 (registrato  alla Corte dei conti il 28  maggio 1996) con
il quale  - fissati  i parametri obiettivi  volti ad  individuare gli
enti in  gravissime condizioni  di degrado -  e' stato  stabilito che
sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul fondo
nazionale   speciale  per   gli   investimenti,  le   amministrazioni
provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado
un  indice sintetico  superiore a  nove con  indici singoli  uguali o
superiori a cinque,  fatta eccezione per gli  indici delle abitazioni
non occupate per cento occupate e  del numero medio di componenti per
famiglia;
  Considerato  altresi'  che, ai  sensi  dell'art.  2 del  richiamato
decreto ministeriale, la  quota del 30% del  fondo nazionale speciale
per gli investimenti e' destinata agli enti locali che, a prescindere
dalla graduatoria formata  sulla base delle condizioni  di degrado di
cui  al precedente  capo della  presente premessa,  si trovino  nella
inderogabile  necessita'  di  finanziare la  realizzazione  di  opere
pubbliche  di preminente  interesse  locale, i  cui  oneri non  siano
fronteggiabili dai medesimi enti  con risorse proprie o autonomamente
reperibili;
  Visto l'art. 3  del ripetuto decreto ministeriale  che individua la
tipologia delle opere ammissibili al finanziamento;
  Sentite, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;
                              Decreta:
  Il fondo nazionale speciale per  gli investimenti dell'anno 1996 e'
cosi' ripartito:
  1)  agli enti  locali  i cui  organi sono  stati  sciolti ai  sensi
dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal
decreto-legge 31 maggio 1991,  n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, elencati nell'elenco C, che forma
parte integrante del presente decreto, per le opere e gli importi ivi
indicati;
  2)  agli   enti  in  gravissime  condizioni   di  degrado  elencati
nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, per
le opere e gli importi ivi indicati;
  3) agli enti riportati nell'elenco  B, allegato al presente decreto
di  cui forma  parte  integrante,  per le  opere  e  gli importi  ivi
indicati.
  L'onere complessivo di  L. 21.955.558.000 e' imputato  a carico dei
fondi del  capitolo 7235  dello stato di  previsione della  spesa del
Ministero dell'interno per l'anno 1996.
  L'Ufficio coordinamento  e affari generali e  la divisione bilancio
del  Servizio  affari finanziari  sono  incaricati,  ciascuno per  la
propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.
   Roma, 30 giugno 1997
                                        Il direttore generale: Gelati