IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione civile Visto l'art. 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente: "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con il quale a decorrere dall'anno 1993 e' stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637; Considerato che il citato art. 42, comma 2, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado; Richiamato il decreto ministeriale n. 25000.26.1/583 datato 26 aprile 1996 (registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1996) con il quale - fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado - e' stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul fondo nazionale speciale per gli investimenti, le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado un indice sintetico superiore a nove con indici singoli uguali o superiori a cinque, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per cento occupate e del numero medio di componenti per famiglia; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli investimenti e' destinata agli enti locali che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessita' di finanziare la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili; Visto l'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale che individua la tipologia delle opere ammissibili al finanziamento; Sentite, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM; Decreta: Il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 1996 e' cosi' ripartito: 1) agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, elencati nell'elenco C, che forma parte integrante del presente decreto, per le opere e gli importi ivi indicati; 2) agli enti in gravissime condizioni di degrado elencati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, per le opere e gli importi ivi indicati; 3) agli enti riportati nell'elenco B, allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, per le opere e gli importi ivi indicati. L'onere complessivo di L. 21.955.558.000 e' imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1996. L'Ufficio coordinamento e affari generali e la divisione bilancio del Servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento. Roma, 30 giugno 1997 Il direttore generale: Gelati