1) Premessa.
  La presente circolare, valutata sotto il profilo della legittimita'
dall'ufficio legislativo di questo Ministero, come da nota 100. / QUE
/ 3  - 153 /  315 del 6 maggio  1997, ed approvata  dalla Commissione
unica del farmaco  nella seduta del 22 - 23  maggio u.s., riguarda le
modalita'   di  presentazione   delle   domande   e  della   relativa
documentazione per ottenere la  pronuncia del Ministero della sanita'
(in   prosieguo   indicato   come   Ministero)   nel   merito   delle
sperimentazioni   cliniche   dei   farmaci,  escluse   le   richieste
finalizzate ad  ottenere gli accertamenti dell'Istituto  superiore di
sanita'  sulla composizione  e l'innocuita'  del medicinale  (decreti
ministeriali 28  luglio e 25  agosto 1977), relativamente  alle quali
nulla viene mutato con la presente.
  Il decreto-legge  25 marzo  1996, n.  161, prevedeva  una specifica
autorizzazione da parte del  Ministero per ogni sperimentazione. Cio'
ha determinato, nelle  more della conversione in legge  del decreto e
della  emanazione del  previsto specifico  regolamento attuativo,  il
rilascio di  pareri da parte  del Ministero  non solo per  ogni piano
generale  di sperimentazione,  ma anche  per ogni  singolo protocollo
sperimentale  ad  esso afferente  e  per  i relativi  emendamenti  al
protocollo o integrazioni, specificazioni, comunicazioni.
  Essendo decaduto il decreto-legge in  questione, tale prassi non ha
fondamento di legittimita'.
  2) Normativa  vigente in materia  di delibazione dei  medicinali ai
fini delle sperimentazioni.
  Pertanto, e' attualmente vigente  la normativa prevista dai decreti
ministeriali   28  luglio   1977   e  27   aprile  1992   (pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale n. 216 del 9  agosto 1977 e
nella Gazzetta Ufficiale  n. 139 del 15 giugno 1992  - serie generale
(supplemento ordinario n. 86)).
  Il decreto ministeriale 28 luglio 1977 e la prassi consolidatasi al
riguardo, hanno comportato, prima di procedere ad una sperimentazione
clinica con  un determinato  farmaco, l'inoltro  di una  richiesta al
Ministero   per   stabilire   se    il   medicinale   oggetto   della
sperimentazione stessa  sia o  meno "di  nuova istituzione"  e debba,
pertanto, essere sottoposto o meno agli accertamenti sulla innocuita'
e  composizione  da espletare  da  parte  dell'Istituto superiore  di
sanita' (legge 7  agosto 1973, n. 519, e  successivamente decreto del
Presidente della Repubblica n. 754 / 1994).
  Qualora  il  medicinale  non   risulti  di  nuova  istituzione,  il
Ministero   esprime   e   comunica  ai   richiedenti   un   "giudizio
(delibazione) di  notorieta'" sul farmaco, e  la sperimentazione puo'
essere  effettuata  senza  i preliminari  accertamenti  dell'Istituto
superiore di sanita'. E' opportuno  ricordare che, a questo punto, la
procedura deve  seguire quanto  previsto dal decreto  ministeriale 27
aprile 1992  e relativi allegati,  che prescrivono che  il protocollo
sperimentale  venga   elaborato  secondo  precise  modalita'   e  sia
sottoposto  ai  comitati  etici   (cap.  1  dell'allegato  al  citato
decreto), che il Comitato etico esprima il proprio parere al riguardo
(punto 1.3  del citato  cap. 1)  e che  la sperimentazione  non possa
iniziare prima che sia stato  espresso specifico parere favorevole da
parte di detto Comitato etico (punto 1.5 del citato cap. 1).
  Tali indicazioni sono, peraltro, confermate dalle nuove linee guida
sulle  Good  Clinical  Practice recentemente  concordate  nell'ambito
dell'International Conference  on Harmonization,  approvate dall'EMEA
nel luglio 1996 ed attualmente in corso di recepimento in Italia.
  E' inoltre necessario che il Comitato etico valuti l'applicabilita'
della  delibazione ministeriale  alla  sperimentazione proposta,  per
quanto  riguarda il  medicinale,  l'associazione  con altri  farmaci,
l'indicazione   proposta,   la   forma  farmaceutica,   la   via   di
somministrazione,  la  posologia,  la  durata del  trattamento  e  la
tipologia della popolazione in studio.
  Nulla osta  a che, al fine  di abbreviare i tempi  che intercorrono
tra l'avvio  delle procedure autorizzative ed  il completamento delle
stesse:
  a) i comitati etici procedano alla valutazione dei protocolli nelle
more della delibazione del Ministero della sanita';
  b) gli  uffici amministrativi  delle strutture  presso le  quali si
svolgeranno  le sperimentazioni  diano avvio  all'esame di  eventuale
convenzione  e  /  o  di  altri  atti  amministrativi  relativi  alla
sperimentazione per  la quale  e' stata  richiesta la  delibazione al
Ministero;
  c)  qualora il  medicinale sia  di nuova  istituzione, copia  della
domanda  concernente  l'attuazione  delle  disposizioni  del  decreto
ministeriale  28 luglio  1997 sia  inviata, oltre  che al  Ministero,
contemporaneamente anche all'Istituto superiore di sanita', corredata
degli allegati previsti dal  citato decreto ministeriale e successive
modifiche.
  L'avvio  della sperimentazione  resta,  tuttavia, subordinata  alla
delibazione ministeriale  o, nel  caso di cui  alla lettera  c), alla
pronuncia  del Ministero  successiva agli  accertamenti dell'Istituto
superiore di sanita'.
            3)Documentazione da presentare ai fini della delibazione.
  Anche se gli  elementi sintetici e fondamentali  del piano generale
di sperimentazione (vedi allegato 1) possono risultare utili a questo
Ministero per  esprimere il giudizio (delibazione)  di notorieta' sul
medicinale,  il citato  decreto ministeriale  27 aprile  1992 prevede
esplicitamente  che  il  protocollo   nel  dettaglio  ed  i  relativi
emendamenti, aggiornamenti,  integrazioni, debbano  essere sottoposti
al  Comitato  etico  locale,  che  ha  il  compito  di  valutarli  ed
approvarli. Al riguardo anche la  Commissione unica del farmaco aveva
sottolineato, nella  seduta del  26 febbraio  1996, e  ribadito nella
seduta del  20 gennaio 1997,  che, nell'esprimere il  proprio parere,
relativo al giudizio di notorieta'  sul farmaco, essa non riteneva di
pronunciarsi nel merito del protocollo sperimentale, ne' tantomeno di
approvarlo.
  Coerentemente con quanto esposto, si invitano pertanto i proponenti
a  voler   trasmettere  al   Ministero  la   documentazione  indicata
nell'allegato 1 e 1-bis - (che  sostituisce la scheda A della nota n.
800.VDG /  S.AG / 601 del  2 marzo 1995 della  Direzione generale del
servizio   farmaceutico)  -,   per  richiedere   la  delibazione   di
notorieta', ovvero la pronuncia del Ministero circa il riconoscimento
del farmaco quale prodotto di non nuova istituzione.
  I proponenti sono, inoltre,  invitati a sottoporre alla valutazione
del Ministero  stesso (con  le modalita' successivamente  indicate) i
soli  emendamenti  che riguardino  gli  elementi  che possono  essere
rilevanti  nel determinare  il  giudizio di  notorieta' sul  farmaco,
specificati  nell'art.  1 del  decreto  ministeriale  28 luglio  1977
(posologia, forma farmaceutica, via di somministrazione, associazioni
con altri farmaci, indicazioni,  ecc., come indicato nell'allegato 1-
ter).
 4) Sperimentazioni di fase IV.
  Per  la definizione  delle  fasi delle  sperimentazioni, si  rinvia
all'allegato 1-quater,  che riprende  parte dell'allegato  al decreto
ministeriale 27 aprile 1992. Ai sensi  di tale allegato, per studi di
fase IV si intendono:
  "gli studi condotti dopo  la commercializzazione del(i) prodotto(i)
medicinale(i)  (...)  sulla  base delle  informazioni  contenute  nel
riassunto    delle    caratteristiche     del    prodotto    relativo
all'autorizzazione   all'immissione   in  commercio   (per   esempio,
farmacovigilanza  o valutazione  del valore  terapeutico) (...).  Gli
studi  clinici miranti  ad indagare,  ad esempio,  nuove indicazioni,
nuove vie di somministrazione o nuove associazioni, vanno considerati
come  studi  su  nuovi  prodotti   medicinali"  ,  cioe'  non  ancora
autorizzati all'immissione  in commercio  e quindi  vanno considerati
come studi  di fasi  precedenti alla IV.  La pronuncia  del Ministero
sulle sperimentazioni di  fase IV riveste aspetti  diversi rispetto a
quella delle  fasi precedenti,  in quanto  il decreto  ministeriale 4
dicembre  1990 (pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  297 del  21
dicembre  1990) prevede  che il  Ministero possa  determinare il  non
luogo  a  procedere  della   sperimentazione,  motivando  il  proprio
dissenso.
  E'  inoltre opportuno  che  sia dimostrata  la  necessita' di  tali
sperimentazioni  e siano  illustrati  i  benefici sanitari  associati
all'effettuazione di detta sperimentazione.
  Nel caso si ritenga necessario  procedere ad una sperimentazione di
fase  IV, il  proponente  e'  tenuto a  trasmettere  al Ministero  la
documentazione  e le  informazioni previste  nell'allegato 4  e 4-bis
alla  presente circolare,  tra cui  il protocollo  sperimentale nella
versione  approvata  dal  Comitato  etico  competente.  Il  Ministero
provvedera'  a prendere  atto  di tale  protocollo,  o esprimera'  un
motivato dissenso.
  Al riguardo, si  ritiene opportuno osservare che,  sebbene l'art. 2
del citato decreto ministeriale  4 dicembre 1990 consenta all'azienda
farmaceutica  di  dare  inizio alla  sperimentazione  decorsi  trenta
giorni  dalla comunicazione  inviata al  Ministero della  sanita', e'
opportuno che l'azienda stessa,  tenuto conto della delicatezza della
materia,  attenda l'espresso  avviso favorevole  dell'amministrazione
prima  di avviare  lo  studio sperimentale,  evitando  il rischio  di
doverlo sospendere, a seguito di obiezioni formulate dal Ministero in
data  successiva   al  termine  di   trenta  giorni,  che   non  puo'
considerarsi   perentorio    per   l'esercizio   di    una   potesta'
amministrativa diretta alla salvaguardia della salute pubblica.
  5)Comunicazioni   a   fini   statistici  relative   all'avvio,   al
completamento,   alla  eventuale   rinuncia   o  interruzione   della
sperimentazione.
  Al fine di istituire un registro nazionale delle sperimentazioni, e
quindi  senza previsione  di riscontro  da parte  del Ministero,  gli
sponsor    delle   sperimentazioni    sono   tenuti    a   comunicare
tempestivamente al  Ministero della sanita' stesso  l'effettivo avvio
della   sperimentazione,  indicando   gli  estremi   della  pronuncia
ministeriale cui  si riferisce  la sperimentazione,  dichiarandone la
relativa  conformita' (nessun  emendamento  puo'  essere proposto  in
questa  fase),  indicando   la  data  di  inizio  e   di  fine  della
sperimentazione, i  centri coinvolti (universitari o  ospedalieri; se
altri, debbono  gia' essere  stati ritenuti  idonei dal  Ministero al
momento della  delibazione) ed  il numero di  soggetti in  studio per
ciascun centro. (Detta comunicazione sostituisce la precedente scheda
B di cui  alla nota n. 800.C.35.75  / 827-bis del 28  maggio 1991 del
Ministero della sanita').
  Analogamente  gli  sponsor  delle  sperimentazioni  sono  tenuti  a
comunicare  il  completamento delle  stesse  ed  una breve  relazione
riassuntiva  sui risultati  ottenuti  (una pagina),  nonche', con  la
massima  tempestivita',  l'eventuale  rinuncia o  interruzione  della
sperimentazione  stessa.   Al  riguardo  si  rinvia   agli  specifici
allegati.
 6) Farmacovigilanza.
  Si   conferma  la   necessita'  di   attenersi  agli   obblighi  di
farmacovigilanza  previsti  dalla  normativa   vigente  (tra  cui  la
circolare  29 aprile  1993,  n. 12  -bis,  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  117 del  21  maggio  1993,  e decreto  legislativo  18
febbraio 1997, n. 44, pubblicato sul  supplemento ordinario n. 49 / L
alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997).
 7) Sperimentazioni cliniche con particolari medicinali.
   a) Radiofarmaci.
  Per  quanto riguarda  i radiofarmaci,  oltre alla  necessita' della
summenzionata  delibazione, si  ricorda  che l'art.  108 del  decreto
legislativo 17 marzo  1995, n. 230 (supplemento ordinario  n. 74 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.   136  del  13  giugno   1995),  prevede  che
l'esposizione di persone a scopo  di ricerca scientifica possa essere
effettuata solo nell'ambito  di programmi, che nel  caso in questione
corrispondono  ai protocolli  clinici, approvati  dal Ministro  della
sanita'.  Sara' pertanto  necessario,  al fine  della valutazione  di
detti protocolli,  trasmettere alMinistero  la documentazione  di cui
all'allegato 5 e 5-bis.
  E'  opportuno sottolineare  che il  citato decreto  legislativo non
esonera il  proponente dal sottoporre per  l'approvazione al Comitato
etico  i protocolli  sperimentali,  ai sensi  del richiamato  decreto
ministeriale 27 aprile 1992.
   b) Terapia genica.
  Le  sperimentazioni tramite  prodotti  per  terapia genica  debbono
essere   eseguite   conformemente   alle   specifiche   linee   guida
dell'Istituto  superiore  di   sanita',  pubblicate  sul  "notiziario
dell'Istituto superiore di  sanita'", volume n. 9, n. 10  del mese di
ottobre  1996 (e  successivi aggiornamenti),  ed in  conformita' alle
norme vigenti  nel settore (decreto  legislativo 3 marzo 1993,  n. 91
"Attuazione  della direttiva  90 /  219 /  CEE concernente  l'impiego
confinato di microrganismi  geneticamente modificati", pubblicato nel
supplemento  ordinario n.  34 alla  Gazzetta  Ufficiale n.  78 del  3
aprile 1993;  direttiva 90 / 220  / CEE del 23  aprile 1990, Gazzetta
ufficiale  CEE n.  L 239  del 28  agosto 1991).  Tali sperimentazioni
saranno sottoposte dal Ministero al parere dell'Istituto superiore di
sanita'.
   c) Terapia cellulare somatica.
  Per le sperimentazioni con  questi medicinali e' necessario seguire
le  specifiche linee  guida  dell'Istituto superiore  di sanita'  per
l'avvio degli studi clinici di fase  I / II con cellule umane viventi
per la terapia cellulare somatica  di cui al notiziario dell'Istituto
superiore di  sanita', volume n. 10,  n. 5, maggio 1997  e successivi
aggiornamenti. Tali sperimentazioni  saranno sottoposte dal Ministero
al parere dell'Istituto superiore di sanita'.
  d)  Medicinali  per  la   cui  produzione  siano  stati  utilizzati
materiali di origine bovina.
  A  questi medicinali  si applica  quanto previsto  dal decreto  del
Ministro della  sanita' 14  febbraio 1997, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 77  del 3 aprile 1997. La  documentazione da trasmettere
ai   sensi  del   richiamato  decreto   deve  essere   esplicitamente
indirizzata, sia sulla  busta contenente i dossier  sia nella lettera
di trasmissione, al  "gruppo di esperti per l'istruttoria  in tema di
medicinali  provenienti da  materiale di  origine bovina",  presso il
Dipartimento per la valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza
del  Ministero  della  sanita',  indicando  se  trattasi  di  domande
relative a:
  medicinali  gia' in  possesso del  giudizio di  notorieta' ai  fini
della  sperimentazione clinica  (allegare, al  riguardo, copia  della
delibazione);
  ottenimento del  giudizio di  notorieta' per  farmaci di  non nuova
istituzione (in questo caso, allegare  copia della prima pagina della
domanda  di  delibazione,  che   deve  essere  trasmessa  all'ufficio
sperimentazione clinica  dei medicinali  di questo  Dipartimento, con
plico separato).
  e) Sperimentazioni con medicinali somministrati tramite dispositivi
medici.
  Oltre a  quanto previsto dalla presente  circolare relativamente al
medicinale  in  sperimentazione,  e' necessario  che  il  dispositivo
destinato a somministrare la sostanza  sia conforme a quanto previsto
dalla  direttiva 93  / 42  /  CEE del  Consiglio del  14 giugno  1993
concernente i dispositivi medici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L. 169, del 13 luglio 1993, e recepita con
decreto  legislativo   24  febbraio  1997,  n.   46,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n.  49 / L alla Gazzetta Ufficiale  n. 54 del 6
marzo 1997.
  Pertanto,  prima dell'avvio  della  sperimentazione, il  proponente
deve  munirsi   dei  necessari  riconoscimenti  di   conformita'  del
dispositivo alla  ricordata direttiva, che, per  quanto di competenza
del  Ministero della  sanita',  vengono  rilasciati dal  Dipartimento
delle professioni  sanitarie, delle  risorse umane e  tecnologiche in
sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.
             8) Alcune modalita' di trasmissione delle comunicazioni.
  I proponenti  sono richiesti  di limitare  per quanto  possibile la
presentazione al  Ministero di integrazioni ed  emendamenti a domande
gia'  presentate.  Qualora  detti emendamenti  o  integrazioni  siano
indispensabili, si  invita a trasmetterli con  una singola richiesta,
motivata, ad integrazione della domanda  di delibazione alla quale si
riferiscono  (allegato 1-ter).  Tale richiesta  determina la  perdita
della   priorita'   gia'   acquisita   dalla   domanda   iniziale   e
l'attribuzione del nuovo ordine  cronologico risultante dalla data di
arrivo.
  Per  quanto riguarda  il codice  di riferimento  del piano  clinico
generale  attribuito dal  proponente, si  fa presente  che esso  deve
permanere immodificato  nel tempo;  i mutamenti  di detto  codice non
consentono  la  continuita'   dell'azione  amministrativa  e  possono
richiedere il  riesame dell'intera  materia. I codici  di riferimento
dei singoli protocolli sperimentali che afferiscono allo stesso piano
clinico  generale  debbono  riferirsi  al codice  del  piano  clinico
generale.  Ogni richiesta  di  delibazione  o di  fase  IV, anche  se
relativa  al  medesimo medicinale,  deve  essere  oggetto di  domanda
separata,   su   carta   da   bollo,   corredata   dalla   necessaria
documentazione.
 9) Produzione dei medicinali in sperimentazione.
  Anche  ai  medicinali  destinati alla  sperimentazione  clinica  si
applica   quanto  previsto   dalle  norme   vigenti  in   materia  di
fabbricazione  dei  medicinali e  dalle  norme  comunitarie di  buona
prassi di fabbricazione (G.M.P.).
  Nei casi  in cui debbano  essere utilizzate prassi diverse,  per le
peculiarita'   richieste   da   prodotti    in   fasi   iniziali   di
sperimentazione,  e'  necessario seguire  le  indicazioni  di cui  al
documento  comunitario  "Manufacture   of  investigational  medicinal
products;  revision   of  an  annex   to  the  E.U.  Guide   to  Good
Manufacturing Practice" (PHARM 142) (*).
 10) Centri di sperimentazione.
  Per   quanto   riguarda  i   centri   nei   quali  si   svolge   la
sperimentazione, se  trattasi di  centri universitari  od ospedalieri
sara'  utile  una  prima  elencazione di  massima  al  momento  della
richiesta del giudizio di notorieta' e sara' necessaria la successiva
elencazione (di cui al paragrafo  5) definitiva al momento dell'avvio
della ricerca; per detti centri non e' necessaria alcuna pronuncia da
parte  del Ministero,  trattandosi  di centri  dichiarati idonei  dal
decreto ministeriale 27 aprile 1992.
  Se trattasi  di centri non  universitari o non ospedalieri,  per le
sperimentazioni che non siano di fase IV, e' necessaria una specifica
richiesta  per  ottenere da  parte  del  Ministero il  riconoscimento
dell'idoneita'  ai  sensi dell'art.  3  del  decreto ministeriale  27
aprile   1992.   Detta   richiesta  (allegato   3)   deve   pervenire
preferibilmente  al  Ministero  congiuntamente alla  domanda  per  la
delibazione,  corredata da  una  documentazione recante  informazioni
sull'eventuale accreditamento o convenzionamento, nonche' relative al
personale, alle strutture, alle attrezzature,  al bacino di utenza ed
alle esperienze scientifiche nel settore della sperimentazione che si
vuole attuare.
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  (*)  In via  di pubblicazione  da parte  della Commissione  europea
sulla nuova  edizione, attualmente in  corso di stampa, del  volume I
"La  disciplina  relativa  ai medicinali  nella  comunita'  europea",
reperibile  presso  l'ufficio  delle  pubblicazioni  ufficiali  delle
Comunita'   Europee   (L-2985   Luxembourg),  nonche'   di   prossima
pubblicazione nel sito  internet del Ministero della  sanita' e della
Commissione europea.
  Si ricorda che, per le  sperimentazioni di fase IV, l'utilizzazione
di centri al di fuori di ospedali ed istituti pubblici e' prevista ai
sensi del decreto ministeriale
  4 dicembre 1990 solo per esigenze di sanita' pubblica che valgano a
motivare una espressa  richiesta in tal senso da  parte del Ministero
della sanita'.
  Per quanto riguarda i  centri clinici che conducono sperimentazioni
tramite  prodotti  di  terapia  genica,  essi  debbono  possedere  le
caratteristiche  di  cui  alla  normativa  riportata  nel  precedente
paragrafo 7, lettera b).
 11) Conclusioni.
  Ogni domanda  che pervenga  successivamente al  quindicesimo giorno
dalla data  di pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, in difformita' a quanto indicato
nella  circolare  stessa  e  nei relativi  allegati,  sara'  ritenuta
formalmente  inidonea  e restituita  al  proponente  per il  relativo
perfezionamento. La data  di ricezione da parte del  Ministero di una
domanda  completa  e corretta  in  tutte  le sue  parti  determinera'
l'ordine cronologico di valutazione della sperimentazione.
  Le schede  A ed  eventuali relativi  emendamenti gia'  pervenuti al
Ministero entro  la data  suindicata saranno  valutati ai  fini della
delibazione, mentre  le schede  B relative a  sperimentazioni diverse
dalla  fase  IV ed  eventuali  relativi  emendamenti, integrazioni  e
comunicazioni  saranno considerati  a fini  statistici e  non saranno
oggetto di pronuncia del Ministero.
  Le schede B  relative alle fasi IV saranno  oggetto di valutazione;
esse non  devono essere  connotate come  schede B,  dovendosi seguire
quanto indicato nell'allegato 4.
  Fatta eccezione per  i protocolli relativi a radiofarmaci  o a fasi
IV e per i pareri dell'Istituto  superiore di sanita' a seguito degli
accertamenti sulla  composizione ed innocuita' dei  prodotti di nuova
istituzione, la cui approvazione  resta di competenza ministeriale, i
pareri negativi e /  o osservazioni critiche precedentemente espressi
dal  Ministero   nel  merito   dei  protocolli   di  sperimentazione,
relativamente a domande che hanno ottenuto una favorevole delibazione
ministeriale,   debbono    essere   riferiti   dal    proponente   la
sperimentazione ai comitati etici competenti.
  La  presente circolare  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                        Il dirigente generale: Silano
               Visto, il Ministro della sanita': Bindi