1) Premessa. La presente circolare, valutata sotto il profilo della legittimita' dall'ufficio legislativo di questo Ministero, come da nota 100. / QUE / 3 - 153 / 315 del 6 maggio 1997, ed approvata dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 22 - 23 maggio u.s., riguarda le modalita' di presentazione delle domande e della relativa documentazione per ottenere la pronuncia del Ministero della sanita' (in prosieguo indicato come Ministero) nel merito delle sperimentazioni cliniche dei farmaci, escluse le richieste finalizzate ad ottenere gli accertamenti dell'Istituto superiore di sanita' sulla composizione e l'innocuita' del medicinale (decreti ministeriali 28 luglio e 25 agosto 1977), relativamente alle quali nulla viene mutato con la presente. Il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, prevedeva una specifica autorizzazione da parte del Ministero per ogni sperimentazione. Cio' ha determinato, nelle more della conversione in legge del decreto e della emanazione del previsto specifico regolamento attuativo, il rilascio di pareri da parte del Ministero non solo per ogni piano generale di sperimentazione, ma anche per ogni singolo protocollo sperimentale ad esso afferente e per i relativi emendamenti al protocollo o integrazioni, specificazioni, comunicazioni. Essendo decaduto il decreto-legge in questione, tale prassi non ha fondamento di legittimita'. 2) Normativa vigente in materia di delibazione dei medicinali ai fini delle sperimentazioni. Pertanto, e' attualmente vigente la normativa prevista dai decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 27 aprile 1992 (pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 e nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992 - serie generale (supplemento ordinario n. 86)). Il decreto ministeriale 28 luglio 1977 e la prassi consolidatasi al riguardo, hanno comportato, prima di procedere ad una sperimentazione clinica con un determinato farmaco, l'inoltro di una richiesta al Ministero per stabilire se il medicinale oggetto della sperimentazione stessa sia o meno "di nuova istituzione" e debba, pertanto, essere sottoposto o meno agli accertamenti sulla innocuita' e composizione da espletare da parte dell'Istituto superiore di sanita' (legge 7 agosto 1973, n. 519, e successivamente decreto del Presidente della Repubblica n. 754 / 1994). Qualora il medicinale non risulti di nuova istituzione, il Ministero esprime e comunica ai richiedenti un "giudizio (delibazione) di notorieta'" sul farmaco, e la sperimentazione puo' essere effettuata senza i preliminari accertamenti dell'Istituto superiore di sanita'. E' opportuno ricordare che, a questo punto, la procedura deve seguire quanto previsto dal decreto ministeriale 27 aprile 1992 e relativi allegati, che prescrivono che il protocollo sperimentale venga elaborato secondo precise modalita' e sia sottoposto ai comitati etici (cap. 1 dell'allegato al citato decreto), che il Comitato etico esprima il proprio parere al riguardo (punto 1.3 del citato cap. 1) e che la sperimentazione non possa iniziare prima che sia stato espresso specifico parere favorevole da parte di detto Comitato etico (punto 1.5 del citato cap. 1). Tali indicazioni sono, peraltro, confermate dalle nuove linee guida sulle Good Clinical Practice recentemente concordate nell'ambito dell'International Conference on Harmonization, approvate dall'EMEA nel luglio 1996 ed attualmente in corso di recepimento in Italia. E' inoltre necessario che il Comitato etico valuti l'applicabilita' della delibazione ministeriale alla sperimentazione proposta, per quanto riguarda il medicinale, l'associazione con altri farmaci, l'indicazione proposta, la forma farmaceutica, la via di somministrazione, la posologia, la durata del trattamento e la tipologia della popolazione in studio. Nulla osta a che, al fine di abbreviare i tempi che intercorrono tra l'avvio delle procedure autorizzative ed il completamento delle stesse: a) i comitati etici procedano alla valutazione dei protocolli nelle more della delibazione del Ministero della sanita'; b) gli uffici amministrativi delle strutture presso le quali si svolgeranno le sperimentazioni diano avvio all'esame di eventuale convenzione e / o di altri atti amministrativi relativi alla sperimentazione per la quale e' stata richiesta la delibazione al Ministero; c) qualora il medicinale sia di nuova istituzione, copia della domanda concernente l'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 28 luglio 1997 sia inviata, oltre che al Ministero, contemporaneamente anche all'Istituto superiore di sanita', corredata degli allegati previsti dal citato decreto ministeriale e successive modifiche. L'avvio della sperimentazione resta, tuttavia, subordinata alla delibazione ministeriale o, nel caso di cui alla lettera c), alla pronuncia del Ministero successiva agli accertamenti dell'Istituto superiore di sanita'. 3)Documentazione da presentare ai fini della delibazione. Anche se gli elementi sintetici e fondamentali del piano generale di sperimentazione (vedi allegato 1) possono risultare utili a questo Ministero per esprimere il giudizio (delibazione) di notorieta' sul medicinale, il citato decreto ministeriale 27 aprile 1992 prevede esplicitamente che il protocollo nel dettaglio ed i relativi emendamenti, aggiornamenti, integrazioni, debbano essere sottoposti al Comitato etico locale, che ha il compito di valutarli ed approvarli. Al riguardo anche la Commissione unica del farmaco aveva sottolineato, nella seduta del 26 febbraio 1996, e ribadito nella seduta del 20 gennaio 1997, che, nell'esprimere il proprio parere, relativo al giudizio di notorieta' sul farmaco, essa non riteneva di pronunciarsi nel merito del protocollo sperimentale, ne' tantomeno di approvarlo. Coerentemente con quanto esposto, si invitano pertanto i proponenti a voler trasmettere al Ministero la documentazione indicata nell'allegato 1 e 1-bis - (che sostituisce la scheda A della nota n. 800.VDG / S.AG / 601 del 2 marzo 1995 della Direzione generale del servizio farmaceutico) -, per richiedere la delibazione di notorieta', ovvero la pronuncia del Ministero circa il riconoscimento del farmaco quale prodotto di non nuova istituzione. I proponenti sono, inoltre, invitati a sottoporre alla valutazione del Ministero stesso (con le modalita' successivamente indicate) i soli emendamenti che riguardino gli elementi che possono essere rilevanti nel determinare il giudizio di notorieta' sul farmaco, specificati nell'art. 1 del decreto ministeriale 28 luglio 1977 (posologia, forma farmaceutica, via di somministrazione, associazioni con altri farmaci, indicazioni, ecc., come indicato nell'allegato 1- ter). 4) Sperimentazioni di fase IV. Per la definizione delle fasi delle sperimentazioni, si rinvia all'allegato 1-quater, che riprende parte dell'allegato al decreto ministeriale 27 aprile 1992. Ai sensi di tale allegato, per studi di fase IV si intendono: "gli studi condotti dopo la commercializzazione del(i) prodotto(i) medicinale(i) (...) sulla base delle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio (per esempio, farmacovigilanza o valutazione del valore terapeutico) (...). Gli studi clinici miranti ad indagare, ad esempio, nuove indicazioni, nuove vie di somministrazione o nuove associazioni, vanno considerati come studi su nuovi prodotti medicinali" , cioe' non ancora autorizzati all'immissione in commercio e quindi vanno considerati come studi di fasi precedenti alla IV. La pronuncia del Ministero sulle sperimentazioni di fase IV riveste aspetti diversi rispetto a quella delle fasi precedenti, in quanto il decreto ministeriale 4 dicembre 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990) prevede che il Ministero possa determinare il non luogo a procedere della sperimentazione, motivando il proprio dissenso. E' inoltre opportuno che sia dimostrata la necessita' di tali sperimentazioni e siano illustrati i benefici sanitari associati all'effettuazione di detta sperimentazione. Nel caso si ritenga necessario procedere ad una sperimentazione di fase IV, il proponente e' tenuto a trasmettere al Ministero la documentazione e le informazioni previste nell'allegato 4 e 4-bis alla presente circolare, tra cui il protocollo sperimentale nella versione approvata dal Comitato etico competente. Il Ministero provvedera' a prendere atto di tale protocollo, o esprimera' un motivato dissenso. Al riguardo, si ritiene opportuno osservare che, sebbene l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 1990 consenta all'azienda farmaceutica di dare inizio alla sperimentazione decorsi trenta giorni dalla comunicazione inviata al Ministero della sanita', e' opportuno che l'azienda stessa, tenuto conto della delicatezza della materia, attenda l'espresso avviso favorevole dell'amministrazione prima di avviare lo studio sperimentale, evitando il rischio di doverlo sospendere, a seguito di obiezioni formulate dal Ministero in data successiva al termine di trenta giorni, che non puo' considerarsi perentorio per l'esercizio di una potesta' amministrativa diretta alla salvaguardia della salute pubblica. 5)Comunicazioni a fini statistici relative all'avvio, al completamento, alla eventuale rinuncia o interruzione della sperimentazione. Al fine di istituire un registro nazionale delle sperimentazioni, e quindi senza previsione di riscontro da parte del Ministero, gli sponsor delle sperimentazioni sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della sanita' stesso l'effettivo avvio della sperimentazione, indicando gli estremi della pronuncia ministeriale cui si riferisce la sperimentazione, dichiarandone la relativa conformita' (nessun emendamento puo' essere proposto in questa fase), indicando la data di inizio e di fine della sperimentazione, i centri coinvolti (universitari o ospedalieri; se altri, debbono gia' essere stati ritenuti idonei dal Ministero al momento della delibazione) ed il numero di soggetti in studio per ciascun centro. (Detta comunicazione sostituisce la precedente scheda B di cui alla nota n. 800.C.35.75 / 827-bis del 28 maggio 1991 del Ministero della sanita'). Analogamente gli sponsor delle sperimentazioni sono tenuti a comunicare il completamento delle stesse ed una breve relazione riassuntiva sui risultati ottenuti (una pagina), nonche', con la massima tempestivita', l'eventuale rinuncia o interruzione della sperimentazione stessa. Al riguardo si rinvia agli specifici allegati. 6) Farmacovigilanza. Si conferma la necessita' di attenersi agli obblighi di farmacovigilanza previsti dalla normativa vigente (tra cui la circolare 29 aprile 1993, n. 12 -bis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1993, e decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato sul supplemento ordinario n. 49 / L alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997). 7) Sperimentazioni cliniche con particolari medicinali. a) Radiofarmaci. Per quanto riguarda i radiofarmaci, oltre alla necessita' della summenzionata delibazione, si ricorda che l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995), prevede che l'esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica possa essere effettuata solo nell'ambito di programmi, che nel caso in questione corrispondono ai protocolli clinici, approvati dal Ministro della sanita'. Sara' pertanto necessario, al fine della valutazione di detti protocolli, trasmettere alMinistero la documentazione di cui all'allegato 5 e 5-bis. E' opportuno sottolineare che il citato decreto legislativo non esonera il proponente dal sottoporre per l'approvazione al Comitato etico i protocolli sperimentali, ai sensi del richiamato decreto ministeriale 27 aprile 1992. b) Terapia genica. Le sperimentazioni tramite prodotti per terapia genica debbono essere eseguite conformemente alle specifiche linee guida dell'Istituto superiore di sanita', pubblicate sul "notiziario dell'Istituto superiore di sanita'", volume n. 9, n. 10 del mese di ottobre 1996 (e successivi aggiornamenti), ed in conformita' alle norme vigenti nel settore (decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 "Attuazione della direttiva 90 / 219 / CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati", pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993; direttiva 90 / 220 / CEE del 23 aprile 1990, Gazzetta ufficiale CEE n. L 239 del 28 agosto 1991). Tali sperimentazioni saranno sottoposte dal Ministero al parere dell'Istituto superiore di sanita'. c) Terapia cellulare somatica. Per le sperimentazioni con questi medicinali e' necessario seguire le specifiche linee guida dell'Istituto superiore di sanita' per l'avvio degli studi clinici di fase I / II con cellule umane viventi per la terapia cellulare somatica di cui al notiziario dell'Istituto superiore di sanita', volume n. 10, n. 5, maggio 1997 e successivi aggiornamenti. Tali sperimentazioni saranno sottoposte dal Ministero al parere dell'Istituto superiore di sanita'. d) Medicinali per la cui produzione siano stati utilizzati materiali di origine bovina. A questi medicinali si applica quanto previsto dal decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997. La documentazione da trasmettere ai sensi del richiamato decreto deve essere esplicitamente indirizzata, sia sulla busta contenente i dossier sia nella lettera di trasmissione, al "gruppo di esperti per l'istruttoria in tema di medicinali provenienti da materiale di origine bovina", presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', indicando se trattasi di domande relative a: medicinali gia' in possesso del giudizio di notorieta' ai fini della sperimentazione clinica (allegare, al riguardo, copia della delibazione); ottenimento del giudizio di notorieta' per farmaci di non nuova istituzione (in questo caso, allegare copia della prima pagina della domanda di delibazione, che deve essere trasmessa all'ufficio sperimentazione clinica dei medicinali di questo Dipartimento, con plico separato). e) Sperimentazioni con medicinali somministrati tramite dispositivi medici. Oltre a quanto previsto dalla presente circolare relativamente al medicinale in sperimentazione, e' necessario che il dispositivo destinato a somministrare la sostanza sia conforme a quanto previsto dalla direttiva 93 / 42 / CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 169, del 13 luglio 1993, e recepita con decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 / L alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997. Pertanto, prima dell'avvio della sperimentazione, il proponente deve munirsi dei necessari riconoscimenti di conformita' del dispositivo alla ricordata direttiva, che, per quanto di competenza del Ministero della sanita', vengono rilasciati dal Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale. 8) Alcune modalita' di trasmissione delle comunicazioni. I proponenti sono richiesti di limitare per quanto possibile la presentazione al Ministero di integrazioni ed emendamenti a domande gia' presentate. Qualora detti emendamenti o integrazioni siano indispensabili, si invita a trasmetterli con una singola richiesta, motivata, ad integrazione della domanda di delibazione alla quale si riferiscono (allegato 1-ter). Tale richiesta determina la perdita della priorita' gia' acquisita dalla domanda iniziale e l'attribuzione del nuovo ordine cronologico risultante dalla data di arrivo. Per quanto riguarda il codice di riferimento del piano clinico generale attribuito dal proponente, si fa presente che esso deve permanere immodificato nel tempo; i mutamenti di detto codice non consentono la continuita' dell'azione amministrativa e possono richiedere il riesame dell'intera materia. I codici di riferimento dei singoli protocolli sperimentali che afferiscono allo stesso piano clinico generale debbono riferirsi al codice del piano clinico generale. Ogni richiesta di delibazione o di fase IV, anche se relativa al medesimo medicinale, deve essere oggetto di domanda separata, su carta da bollo, corredata dalla necessaria documentazione. 9) Produzione dei medicinali in sperimentazione. Anche ai medicinali destinati alla sperimentazione clinica si applica quanto previsto dalle norme vigenti in materia di fabbricazione dei medicinali e dalle norme comunitarie di buona prassi di fabbricazione (G.M.P.). Nei casi in cui debbano essere utilizzate prassi diverse, per le peculiarita' richieste da prodotti in fasi iniziali di sperimentazione, e' necessario seguire le indicazioni di cui al documento comunitario "Manufacture of investigational medicinal products; revision of an annex to the E.U. Guide to Good Manufacturing Practice" (PHARM 142) (*). 10) Centri di sperimentazione. Per quanto riguarda i centri nei quali si svolge la sperimentazione, se trattasi di centri universitari od ospedalieri sara' utile una prima elencazione di massima al momento della richiesta del giudizio di notorieta' e sara' necessaria la successiva elencazione (di cui al paragrafo 5) definitiva al momento dell'avvio della ricerca; per detti centri non e' necessaria alcuna pronuncia da parte del Ministero, trattandosi di centri dichiarati idonei dal decreto ministeriale 27 aprile 1992. Se trattasi di centri non universitari o non ospedalieri, per le sperimentazioni che non siano di fase IV, e' necessaria una specifica richiesta per ottenere da parte del Ministero il riconoscimento dell'idoneita' ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 aprile 1992. Detta richiesta (allegato 3) deve pervenire preferibilmente al Ministero congiuntamente alla domanda per la delibazione, corredata da una documentazione recante informazioni sull'eventuale accreditamento o convenzionamento, nonche' relative al personale, alle strutture, alle attrezzature, al bacino di utenza ed alle esperienze scientifiche nel settore della sperimentazione che si vuole attuare. ------------ (*) In via di pubblicazione da parte della Commissione europea sulla nuova edizione, attualmente in corso di stampa, del volume I "La disciplina relativa ai medicinali nella comunita' europea", reperibile presso l'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' Europee (L-2985 Luxembourg), nonche' di prossima pubblicazione nel sito internet del Ministero della sanita' e della Commissione europea. Si ricorda che, per le sperimentazioni di fase IV, l'utilizzazione di centri al di fuori di ospedali ed istituti pubblici e' prevista ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1990 solo per esigenze di sanita' pubblica che valgano a motivare una espressa richiesta in tal senso da parte del Ministero della sanita'. Per quanto riguarda i centri clinici che conducono sperimentazioni tramite prodotti di terapia genica, essi debbono possedere le caratteristiche di cui alla normativa riportata nel precedente paragrafo 7, lettera b). 11) Conclusioni. Ogni domanda che pervenga successivamente al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in difformita' a quanto indicato nella circolare stessa e nei relativi allegati, sara' ritenuta formalmente inidonea e restituita al proponente per il relativo perfezionamento. La data di ricezione da parte del Ministero di una domanda completa e corretta in tutte le sue parti determinera' l'ordine cronologico di valutazione della sperimentazione. Le schede A ed eventuali relativi emendamenti gia' pervenuti al Ministero entro la data suindicata saranno valutati ai fini della delibazione, mentre le schede B relative a sperimentazioni diverse dalla fase IV ed eventuali relativi emendamenti, integrazioni e comunicazioni saranno considerati a fini statistici e non saranno oggetto di pronuncia del Ministero. Le schede B relative alle fasi IV saranno oggetto di valutazione; esse non devono essere connotate come schede B, dovendosi seguire quanto indicato nell'allegato 4. Fatta eccezione per i protocolli relativi a radiofarmaci o a fasi IV e per i pareri dell'Istituto superiore di sanita' a seguito degli accertamenti sulla composizione ed innocuita' dei prodotti di nuova istituzione, la cui approvazione resta di competenza ministeriale, i pareri negativi e / o osservazioni critiche precedentemente espressi dal Ministero nel merito dei protocolli di sperimentazione, relativamente a domande che hanno ottenuto una favorevole delibazione ministeriale, debbono essere riferiti dal proponente la sperimentazione ai comitati etici competenti. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il dirigente generale: Silano Visto, il Ministro della sanita': Bindi