Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in
data  14  luglio  1997  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa   da  dodici   cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete che  sia totalmente  abrogato l'art. 513  c.p.p., approvato
con D.P.R. 22/9/1988, n. 447, pubblicato nel supplemento ordinario n.
1  della G.U.  - serie  generale n.  250 del  24/10/1988 e  avvisi di
rettifica in  G.U. n. 291 del  13/12/1988, n. 293 del  15/12/1988, n.
304 del 29/12/1988 -
  art. 513  c.p.p. - (Lettura delle  dichiarazioni rese dall'imputato
nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).
  1. Il  giudice, se  l'imputato e' contumace  (487) o  assente (488)
ovvero  si rifiuta  di sottoporsi  all'esame (208,  503), dispone,  a
richiesta  di  parte,   che  sia  data  lettura   dei  verbali  delle
dichiarazioni  rese dall'imputato  al pubblico  ministero (364,  374,
388) o al  giudice (294, 391) nel corso delle  indagini preliminari o
nell'udienza preliminare (421, 422).
  2.  Se le  dichiarazioni  sono state  rese  dalle persone  indicate
nell'art. 210, il  giudice, a richiesta di parte,  dispone, secondo i
casi, l'accompagnamento coattivo (132) del dichiarante ovvero l'esame
a  domicilio o  la  rogatoria  internazionale (722  ss.).  Se non  e'
possibile ottenere  la presenza del dichiarante,  il giudice, sentite
le  parti, dispone  la  lettura dei  verbali  contenenti le  suddette
dichiarazioni (506 1) (1).
  (1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992,
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  di questo comma, nella
parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la
lettura dei  verbali delle  dichiarazioni di cui  al primo  comma del
medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora
queste si avvalgano della facolta' di non rispondere.?"
  Dichiarano, altresi', di eleggere  domicilio in Roma, presso studio
legale Macri', piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in
data  14  luglio  1997  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa   da  dodici   cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete  Voi che  sia abrogato  l'art. 1  della legge  13 settembre
1982,  n. 646,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale n.  253 del  14
settembre 1982,  che recita: ''Dopo  l'art. 416 del codice  penale e'
aggiunto  il  seguente:  416  bis. (associazione  di  tipo  mafioso).
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formate da tre o
piu' persone  e' punito con la  reclusione da tre a  sei anni. Coloro
che promuovono,  dirigono o  organizzano l'associazione  sono puniti,
per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
  L'associazione e' di tipo mafioso  quando coloro che ne fanno parte
si avvalgono della  forza di intimidazione del  vincolo associativo e
della condizione di  assoggettamento, e di omerta' che  ne deriva per
commettere  delitti, per  acquisire in  modo diretto  o indiretto  la
gestione  o   comunque  il  controllo  di   attivita'  economiche  di
concessioni,  di autorizzazioni,  appalti  e servizi  pubblici o  per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al
fine di  impedire od  ostacolare il  libero esercizio  del voto  o di
procurare  voti  a se'  o  ad  altri  in occasione  di  consultazioni
elettorali.  Se l'associazione  e' armata  si applica  la pena  della
reclusione da quattro a dieci anni  nei casi previsti dal primo comma
e da  cinque a  quindici anni  nei casi  previsti dal  secondo comma.
L'associazione  si considera  armata quando  i partecipanti  hanno la
disponibilita'     per    il     conseguimento    della     finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti (anche se occultate o
tenute in luogo  di deposito). Se le attivita' economiche  di cui gli
associati  intendono   assumere  o   mantenere  il   controllo,  sono
finanziate  in tutto  o in  parte con  il prezzo,  il prodotto,  o il
profitto  di delitti,  le pene  stabilite nei  commi precedenti  sono
aumentate da  un terzo  alla meta'. Nei  confronti del  condannato e'
sempre obbligatoria  la confisca  delle cose  che servirono  o furono
destinate a commettere  il reato e delle cose che  ne sono il prezzo,
il  prodotto,  il profitto,  o  che  ne costituiscano  l'impiego.  Le
disposizioni del presente articolo si  applicano anche alla camorra e
alle   altre  associazioni,   comunque  localmente   denominate,  che
valendosi   della  forza   indimitatrice   del  vincolo   associativo
perseguono scopi  corrispondenti a quelli delle  associazioni di tipo
mafioso.''
  E quindi abrogato l'art. 416 bis del codice penale vigente?".
  Dichiarano, altresi', di eleggere  domicilio in Roma, presso studio
legale Macri', piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in
data  14  luglio  1997  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa   da  dodici   cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete che  sia abrogato l'art.  41 bis (situazioni  di emergenza)
della    legge   26/7/1975,    n.   354,    contenente   disposizioni
sull'ordinamento   penitenziario  e   sull'esecuzione  delle   misure
privative della liberta', pubblicata  nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale n.  212 del 9/8/1975, aggiunto  dall'art. 10 della
L.  10/10/1986  n.  663,  contenente  modificazioni  all'ordinamento,
pubblicata nel supplemento della G.U. n. 241 del 16/10/1986, per quel
che riguarda  il 1 comma,  e dell'art. 19  del D.L. 8/6/1992  n. 306,
convertito  con modificazioni  con  L. 7/8/1992,  n. 356,  pubblicata
nella  G.U.  n.  185  del  7/8/1992, la  cui  applicazione  e'  stata
prorogata dall'art. 1  L. 16/2/1995 n. 36 (G.U. 18/2/1995  n. 41) per
quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 2
  41 bis - (Situazione di  emergenza). In casi eccezionali di rivolta
o di  altre gravi situazioni  di emergenza,  il Ministro di  grazia e
giustizia ha  facolta' di  sospendere nell'istituto interessato  o in
parte di esso l'applicazione delle  normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla
necessita' di  ripristinare l'ordine  e la sicurezza  e ha  la durata
strettamente necessaria  al conseguimento  del fine  suddetto. Quando
ricorrano  gravi motivi  di ordine  e di  sicurezza pubblica  anche a
richiesta del Ministro di grazia  e giustizia ha altresi' la facolta'
di sospendere,  in tutto o in  parte, nei confronti dei  detenuti per
taluno dei delitti di cui  al comma 1 dell'art. 41bis, l'applicazione
delle regole di trattamento e  degli Istituti previsti dalla presente
legge  che possano  porsi in  concreto contrasto  con le  esigenze di
ordine e di sicurezza.?".
  Dichiarano, altresi', di eleggere  domicilio in Roma, presso studio
legale Macri', piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in
data  14  luglio  1997  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa   da  dodici   cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete Voi che  sia abrogato l'art. 416 del  codice penale vigente
(Associazione per delinquere)
  416. (Associazione  per delinquere)  Quando tre  o piu'  persone si
associano  allo   scopo  di  commettere  piu'   delitti,  coloro  che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per cio'  solo, con la  reclusione da tre a  sette anni. Per  il solo
fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da
uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per
i  promotori. Se  gli associati  scorrono in  armi le  campagne o  le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La
pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
  Contenuto nel real decreto 19  ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione
del testo definitivo  del codice penale -  pubblicato nel supplemento
della Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930 n. 251?".
  Dichiarano, altresi', di eleggere  domicilio in Roma, presso studio
legale Macri', piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.