Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che sia totalmente abrogato l'art. 513 c.p.p., approvato con D.P.R. 22/9/1988, n. 447, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 della G.U. - serie generale n. 250 del 24/10/1988 e avvisi di rettifica in G.U. n. 291 del 13/12/1988, n. 293 del 15/12/1988, n. 304 del 29/12/1988 - art. 513 c.p.p. - (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare). 1. Il giudice, se l'imputato e' contumace (487) o assente (488) ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame (208, 503), dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero (364, 374, 388) o al giudice (294, 391) nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (421, 422). 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo (132) del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale (722 ss.). Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni (506 1) (1). (1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere.?" Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale Macri', piazza dei Prati degli Strozzi n. 35. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete Voi che sia abrogato l'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982, che recita: ''Dopo l'art. 416 del codice penale e' aggiunto il seguente: 416 bis. (associazione di tipo mafioso). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formate da tre o piu' persone e' punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento, e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti (anche se occultate o tenute in luogo di deposito). Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto, o che ne costituiscano l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza indimitatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.'' E quindi abrogato l'art. 416 bis del codice penale vigente?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale Macri', piazza dei Prati degli Strozzi n. 35. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'art. 41 bis (situazioni di emergenza) della legge 26/7/1975, n. 354, contenente disposizioni sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della liberta', pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9/8/1975, aggiunto dall'art. 10 della L. 10/10/1986 n. 663, contenente modificazioni all'ordinamento, pubblicata nel supplemento della G.U. n. 241 del 16/10/1986, per quel che riguarda il 1 comma, e dell'art. 19 del D.L. 8/6/1992 n. 306, convertito con modificazioni con L. 7/8/1992, n. 356, pubblicata nella G.U. n. 185 del 7/8/1992, la cui applicazione e' stata prorogata dall'art. 1 L. 16/2/1995 n. 36 (G.U. 18/2/1995 n. 41) per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 2 41 bis - (Situazione di emergenza). In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica anche a richiesta del Ministro di grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 41bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli Istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale Macri', piazza dei Prati degli Strozzi n. 35. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete Voi che sia abrogato l'art. 416 del codice penale vigente (Associazione per delinquere) 416. (Associazione per delinquere) Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. Contenuto nel real decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del codice penale - pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930 n. 251?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale Macri', piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.