IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu'  del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad  effettuare   operazioni  di   indebitamento,  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto  l'art.  9   del  decreto-legge  20  maggio   1993,  n.  149,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 237,
con  il quale  si  e' stabilito,  fra l'altro,  che  con decreti  del
Ministro del tesoro e'  determinata ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione  dei titoli da emettere in lire,  in ECU, o in
altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle
controversie derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il comma  4 dell'art. 3, con il quale  si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.584 miliardi;
  Visto il decreto-legge  19 settembre 1986, n.  556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17   novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime  delle esenzioni dalle imposte  sul reddito degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il  decreto-legge 9 settembre  1992, n. 372,  convertito, con
modificazioni, nella legge 5 novembre  1992, n. 429, concernente, fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Visto  il trattato  istitutivo della  Comunita' economica  europea,
ratificato  con  legge  14  ottobre   1957,  n.  1203,  come  risulta
modificato dal  trattato sull'Unione europea, ratificato  con legge 3
novembre 1992, n. 454;
  Visto il regolamento del Consiglio della Comunita' europea, n. 3320
/  1994 del  22 dicembre  1994,  con il  quale e'  stata definita  la
composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;
  Visto in  particolare l'art. 109  G del suddetto trattato  il quale
stabilisce  che la  composizione valutaria  del paniere  dell'ECU non
sara'  modificata,  e   che  dall'avvio  della  terza   fase  per  la
realizzazione dell'Unione  economica e  monetaria il  valore dell'ECU
sara'  fissato   irrevocabilmente  conformemente   alle  disposizioni
dell'art. 109 L, paragrafo 4;
  Visto l'art. 109  J, paragrafo 4, del trattato  suddetto, che fissa
la data di avvio della terza fase;
  Visto altresi' l'art. 109 L,  paragrafo 4, del medesimo trattato il
quale prevede che alla data di  inizio della terza fase il Consiglio,
deliberando all'unanimita' degli Stati  membri senza deroga, adotta i
tassi   di   conversione  ai   quali   le   rispettive  monete   sono
irrevocabilmente  vincolate e  il tasso  irrevocabilmente fissato  al
quale  l''ECU viene  a sostituirsi  a queste  valute, e  quindi sara'
valuta a pieno diritto;
  Viste le conclusioni del Consiglio  europeo tenutosi a Madrid il 15
e 16  dicembre 1995 che  hanno fissato la denominazione  della moneta
unica in EURO ed  il rapporto di conversione di uno a  uno tra ECU ed
EURO, da recepirsi con apposito regolamento;
  Ritenuta  l'opportunita' di  procedere  all'emissione, sui  mercati
internazionali, di  un prestito obbligazionario denominato  in marchi
tedeschi, per l'ammontare di 3.000  milioni di marchi tedeschi, della
durata di dieci anni, a tasso fisso;
  Vista la proposta della Direzione generale del Tesoro del 30 giugno
1997;
  Considerato che  l'offerta della Deutsche Bank  Aktiengesellshaft e
della Schweizerischerischer Bankverein  (Deutschland) AG, in qualita'
di banche  coordinatrici del consorzio di  collocamento, e' risultata
la piu' conveniente  per il Tesoro in termini di  riduzione dei costi
derivanti  dall'accensione e  gestione di  tale prestito,  nonche' in
funzione dell'elevata conoscenza del mercato del marco tedesco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119, e  successive  modificazioni, e'  disposta un'emissione  sui
mercati  internazionali  di titoli  del  Tesoro,  alle condizioni  di
seguito descritte:
   importo: 3.000 milioni di marchi tedeschi;
   durata: 10 anni;
   prezzo: 101,633%;
  tasso  di  interesse  annuo:  5,75%,  pagabile  posticipatamente  a
partire dal 10 luglio 1998;
  commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2,5%;
   decorrenza: 10 luglio 1997;
   scadenza: 10 luglio 2007;
   netto ricavo: 2.973.990.000 marchi tedeschi.