IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  2, commi 19  e 20, della  legge 23 dicembre  1996, n.
662;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di  concerto con  il  Ministro  del tesoro  e  del  bilancio e  della
programmazione economica del 28 marzo  1997 relativo alle tariffe per
la spedizione di libri e di stampe in abbonamento postale.
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza  di provvedere ad integrazioni e
modifiche del citato decreto 28 marzo 1997;
                              Decreta:
  1. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale per l'interno per
le categorie di invii di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2
della   legge  23   dicembre   1996,  n.   662,  sono   rideterminate
nell'allegato  1  al  presente  decreto  e  sono  riferite  ai  costi
sostenuti direttamente dai soggetti all'origine degli invii.
  Alle  tariffe  di  cui  all'allegato 1  sono  applicati  sconti  in
relazione alle quantita' di oggetti spediti nella misura prevista nel
medesimo allegato.
  Conseguentemente  le tariffe  di  cui alla  tabella  B del  decreto
ministeriale del  28 marzo 1997 si  riferiscono ai soli invii  di cui
alla lettera  b) del  comma 20  dell'art. 2  della legge  23 dicembre
1996, n. 662.
  2. Le tariffe delle  stampe promozionali e propagandistiche spedite
in abbonamento postale per l'interno dalle organizzazioni senza scopo
di lucro di cui alla lettera c)  del comma 20 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996,  n. 662, anche finalizzate alla  raccolta di fondi,
sono rideterminate  nell'allegato 2 al presente  decreto nella misura
dell'80% delle tariffe  contenute nell'allegato 1 e  sono riferite ai
costi sostenuti direttamente dai soggetti all'origine degli invii.
  Alle  tariffe  di  cui  all'allegato 2  sono  applicati  sconti  in
relazione alle quantita' di oggetti spediti nella misura prevista nel
medesimo allegato.
  Conseguentemente le tariffe  per l'interno di cui  alla tabella D.1
del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate e sostituite da quelle di cui
all'allegato 2 del presente decreto.
  3. Alle tariffe rideterminate per effetto dei punti che precedono e
contenute  negli  allegati  1  e  2  al  presente  decreto  non  sono
applicabili le ulteriori riduzioni per gli invii di stampe periodiche
debitamente ripartite di cui al  punto 5 del decreto ministeriale del
28 marzo 1997.
  4. Alle  pubblicazioni periodiche di cui  alle lettere b) e  c) del
comma 20  dell'art. 2 della  legge 23 dicembre  1996, n. 662,  la cui
tiratura,  per  singolo numero,  non  superi  le ventimila  copie  si
applica, indipendentemente  dal numero di oggetti  spediti, la stessa
tariffa delle spedizioni oltre le ventimila copie.
  5. Le modifiche contenute nei punti che precedono entrano in vigore
con  la medesima  decorrenza del  decreto ministeriale  del 28  marzo
1997.
  Roma, 4 luglio 1997
                                             Il Ministro delle poste
                                            e delle telecomunicazioni
                                                    Maccanico
Il Ministro del tesoro e del bilancio
  e della programmazione economica
              Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 349