Al    Ministero   delle   politiche
                                     agricole - D.G. delle  politiche
                                     comunitarie  e  internazionali -
                                     Divisione cereali - Gabinetto di
                                     analisi entomologiche
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                     coltivatori diretti (Coldiretti)
                                  Alla      Confederazionie  generale
                                     dell'agricoltura        italiana
                                     (Confagricoltura)
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                     agricoltori (C.I.A.)
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                     professionali   agricole   ital.
                                     (Copagri)
                                  All'Associazione          nazionale
                                     cerealisti
                                  All'Associazione    nazionale   tra
                                     produttori      di      alimenti
                                     zootecnici
                                  All'Associazione Italmopa
                                  All'Unipi
  La   presente  circolare   reca   istruzioni   e  chiarimenti   per
l'applicazione della  normativa comunitaria relativa  al conferimento
dei   cereali   all'intervento   nel    corso   della   campagna   di
commercializzazione 1997-98.
  1. La  campagna di commercializzazione  dei cereali ha inizio  il 1
luglio 1997 e  termina il 30 giugno 1998. Tuttavia,  gli acquisti dei
cereali offerti  all'intervento sono effettuati soltanto  nel periodo
dal 1  agosto 1997 al 30  aprile 1998, come disposto  dall'art. 4 del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992.
  2. Per  poter essere  conferiti all'intervento i  cereali (frumento
tenero,  frumento  duro,  segale,  orzo, granturco  e  sorgo)  devono
soddisfare  alle   seguenti  condizioni  e  requisiti   previsti  dal
regolamento  (CEE)  n.   689/92  del  19  marzo   1992  e  successive
modificazioni:
   essere raccolti nella Comunita';
  essere offerti dai  detentori in lotti omogenei di un  minimo di 10
tonnellate per  il frumento  duro e  di 80  tonnellate per  gli altri
cereali;
  essere di  qualita' sana, leale  e mercantile ai sensi  dell'art. 2
del regolamento (CEE) n. 689/92;
  presentare  i requisiti  qualitativi minimi  riportati nell'annessa
tabella A).
  3. Le  offerte all'intervento devono essere  presentate all'AIMA, a
pena di inammissibilita', con  domanda scritta redatta in conformita'
del modello (allegato 1) e  spedita in plico raccomandato o trasmessa
tramite telefax. Alla domanda  deve essere allegata la documentazione
prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ai fini della
richiesta della prescritta certificazione antimafia.
  Qualora    l'offerta   sia    ammissibile,   l'AIMA    comunichera'
all'offerente il centro  di intervento e l'assuntore  presso il quale
dovra' essere effettuato il conferimento.
  La quantita' di prodotto offerta  in vendita deve essere consegnata
franco veicolo magazzino dell'assuntore non scaricata.
  4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato
al momento dell'offerta fino al  centro di intervento, verso il quale
sara' avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.
  Se  invece  il  magazzino  designato dall'AIMA  non  e'  il  centro
d'intervento verso  il quale il  prodotto puo' essere avviato  con la
minore spesa, le spese di  trasporto supplementari sono determinate e
sostenute dall'AIMA stessa.
  Qualora i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica
nel magazzino ove  sono giacenti al momento  dell'offerta, dal prezzo
di  intervento verranno  detratte le  spese di  uscita dal  magazzino
(corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AIMA all'Ente assuntore
pari  a  L.  2.488/t),  nonche'  le minori  spese  di  trasporto  che
l'offerente  avrebbe  sostenuto se  la  consegna  del prodotto  fosse
avvenuta nel  magazzino del  centro di  intervento piu'  vicino, tale
importo e' di L. 6.200/t.
  5. La  presa in carico  dei cereali e' subordinata  alla condizione
dell'accertamento preventivo  che l'intera partita da  consegnare nei
magazzini dell'assuntore  possieda la  qualita' e  le caratteristiche
previste per il conferimento all'intervento.
  Tale   accertamento  deve   essere   effettuato   su  un   campione
rappresentativo della  partita offerta, costituito da  un prelievo in
contraddittorio  con  l'offerente per  ogni  consegna  e comunque  da
almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
  Dal campione rappresentativo verranno costituiti quattro esemplari,
di cui  due devono  essere inviati con  la massima  sollecitudine, ma
comunque non oltre  tre giorni al Gabinetto  di analisi entomologiche
del Ministero delle politiche agricole, via Sallustiana, 10 - Roma.
  L'esito  dell'accertamento  analitico  sara'  comunicato  dall'AIMA
all'assuntore ai fini dei conseguenti adempimenti.
  In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato
rilasciato  dal predetto  laboratorio, i  cereali saranno  restituiti
all'offerente con spese  a suo carico, comprese  quelle sostenute per
l'ammasso.
  Qualora  dal  certificato  di   analisi  risultino  soddisfatte  le
condizioni  previste per  il conferimento,  l'assuntore emettera'  la
bolletta  di  acquisto  per  la   partita  di  cereali  conferita  in
conformita' delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria.
  Fermo restando l'obbligo dell'assuntore di provvedere alla verifica
del  peso  della  partita consegnata  alla  presenza  dell'offerente,
l'AIMA sottoporra' successivamente la partita medesima a controlli ai
sensi  e per  gli effetti  di  cui all'art.  3, paragrafo  6. a)  del
regolamento n. 689/92.
  La bolletta di  acquisto, unitamente alla fattura  di vendita, deve
essere trasmessa  dall'assuntore all'AIMA via  fax entro e  non oltre
tre giorni dalla presa in  carico della merce. Contestualmente devono
essere  inviati  in plico  raccomandato  gli  originali dei  predetti
documenti insieme con  la prescritta fidejussione di  importo pari al
20%  del   controvalore  del  prodotto  conferito,   da  redigere  in
conformita' del modello allegato n. 2.
  Nel caso  in cui l'offerente  sia lo  stesso assuntore o  legato da
vincolo di parentela fino al 2  grado o facente parte, anche in forme
societarie,  dello  stesso  gruppo finanziario  al  quale  appartiene
l'assuntore,  il prelevamento  dei campioni  e la  verifica del  peso
della partita  verranno effettuate, con le  modalita' sopra indicate,
da  personale  dell'AIMA  e  di  organismi  di  controllo  incaricati
dall'AIMA medesima.
  Qualora il  conferimento dei  cereali avvenga  senza movimentazione
fisica, nel magazzino  nel quale il prodotto e'  ammassato al momento
dell'offerta, la presa  in carico puo' essere  effettuata soltanto se
risultano soddisfatte  le seguenti  condizioni previste  dall'art. 3,
paragrafo 6. b) del regolamento (CEE) n. 689/92:
  nella  contabilita'  di  magazzino   siano  indicati  la  quantita'
constatata per  ogni pesata,  le caratteristiche  qualitative fisiche
del  prodotto  accertate al  momento  della  pesatura, i  trattamenti
effettuati e gli eventuali trasferimenti;
  l'ente  assuntore dichiari  che la  partita offerta  corrisponde in
tutti i  suoi elementi alle indicazioni  riportate nella contabilita'
di magazzino;
  le caratteristiche qualitative accertate  all'atto della pesatura e
riportate  nella  contabilita'  di magazzino  coincidano  con  quelle
risultanti da un campione rappresentativo della partita costituito in
base a  campioni prelevati da  personale dell'AIMA o da  organismi di
controllo incaricati dall'ente.
  6.  Per  tutti  i  cereali  il prezzo  d'intervento  e'  di  119,19
ECU/tonnellata, al quale si applica il tasso di conversione in moneta
nazionale in  vigore alla  data di inizio  della consegna  fisica del
prodotto,  come  stabilito  dall'art.  10 del  regolamento  (CEE)  n.
1068/93 del 30 aprile 1993.
  Per il mais e il sorgo  il prezzo d'intervento applicabile nei mesi
di luglio, agosto e settembre e' quello di maggio 1997 e cioe' 126,89
ECU/t.
  Tale prezzo  e' suscettibile  delle maggiorazioni o  detrazioni per
effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le
percentuali  riportate nelle  allegate tabelle  (B-C-D-E-F-G) nonche'
della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna
del prodotto.
  Il pagamento del prezzo  dei cereali conferiti all'intervento viene
effettuato   direttamente   dall'AIMA   tra  il   trentesimo   e   il
trentacinquesimo giorno successivo  alla data di presa  in carico del
prodotto.
  Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento
del prezzo  di acquisto, eventuali conseguenze  finanziarie derivanti
dal  superamento  del  termine  medesimo, per  cause  non  imputabili
all'AIMA, saranno a carico degli operatori responsabili.
  Le associazioni  di categoria  sono invitate  a dare  alla presente
circolare  la  massima  diffusione  tra gli  associati  e  gli  altri
operatori del settore.
 Il direttore generale reggente dell'A.I.M.A. Lazzereschi