IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1997, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalita' delle piogge persistenti verificatesi dal 1 ottobre 1996 al 14 ottobre 1996 in alcuni comuni della provincia di Cosenza per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992 art. 3, comma 2, lettere c), d); Vista la delibera di giunta n. 2419 del 5 maggio 1997, con la quale la regione Calabria propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), della legge n. 185/1992, nelle aree delimitate; Ritenuto di accogliere la richiamata proposta integrativa; Decreta: Nei territori agricoli della provincia di Cosenza, individuati con decreto ministeriale del 2 aprile 1997, richiamato nelle premesse, danneggiati dalle piogge persistenti eccezionali, del periodo 1 - 14 ottobre 1996, possono essere applicate anche le provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lettera f), della legge 14 febbraio 1992 n. 185. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 1997 Il Ministro: Pinto