IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  comma 2, della legge 14 febbraio  1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto il  decreto ministeriale del  2 aprile 1997  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 86 del 14  aprile 1997, con il  quale e' stato
dichiarato, tra l'altro, il  carattere di eccezionalita' delle piogge
persistenti verificatesi  dal 1  ottobre 1996 al  14 ottobre  1996 in
alcuni  comuni della  provincia di  Cosenza per  l'applicazione delle
provvidenze  di cui  alla legge  14 febbraio  1992 art.  3, comma  2,
lettere c), d);
  Vista la delibera di giunta n. 2419 del 5 maggio 1997, con la quale
la  regione  Calabria  propone   di  estendere  l'applicazione  delle
provvidenze di  cui all'art. 3, comma  2, lettera f), della  legge n.
185/1992, nelle aree delimitate;
  Ritenuto di accogliere la richiamata proposta integrativa;
                              Decreta:
  Nei territori agricoli della  provincia di Cosenza, individuati con
decreto ministeriale  del 2  aprile 1997, richiamato  nelle premesse,
danneggiati dalle piogge persistenti eccezionali,  del periodo 1 - 14
ottobre 1996, possono essere  applicate anche le provvidenze previste
dall'art. 3,  comma 2, lettera  f), della  legge 14 febbraio  1992 n.
185.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto