IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali; Visto in particolare l'art. 2, punto 4, del sopracitato decreto; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento, sulla base di nuove acquisizioni scientifiche, dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali; Visto il decreto 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto l'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 83/189/CEE e successive modifcazioni ed integrazioni concernenti disposizioni per la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Sentito, nella seduta del 24 settembre 1996, il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione III che suggerisce, tra l'altro, di fissare cautelativamente un limite temporaneo per l'Aeromonas; Decreta: Art. 1. Per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali in aggiunta ai parametri di cui agli articoli 9 e 10 del decreto 12 novembre 1992, n. 542, deve essere effettuata la ricerca dell'Aeromonas.