IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105,  recante
disposizioni  per l'attuazione  della  direttiva 80/777/CEE  relativa
alla utilizzazione  e alla  commercializzazione delle  acque minerali
naturali;
  Visto in particolare l'art. 2, punto 4, del sopracitato decreto;
  Ritenuto di dover procedere  all'aggiornamento, sulla base di nuove
acquisizioni   scientifiche,  dei   criteri   di  valutazione   delle
caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali;
  Visto il  decreto 12 novembre  1992, n.  542, recante i  criteri di
valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;
  Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto l'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto  del Capo del Governo 7 novembre  1939, n. 1856, e
successive integrazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la   direttiva  83/189/CEE  e  successive   modifcazioni  ed
integrazioni concernenti disposizioni per la procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Sentito,  nella  seduta  del  24  settembre  1996,  il  parere  del
Consiglio  superiore di  sanita' -  Sezione III  che suggerisce,  tra
l'altro,  di  fissare  cautelativamente   un  limite  temporaneo  per
l'Aeromonas;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  la  valutazione  delle caratteristiche  microbiologiche  delle
acque minerali naturali in aggiunta ai parametri di cui agli articoli
9 e 10  del decreto 12 novembre 1992, n.  542, deve essere effettuata
la ricerca dell'Aeromonas.