IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il   decreto  ministeriale  del  10   giugno  1995  relativo
all'ordinamento    didattico    universitario   delle    scuole    di
specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura;
  Viste le proposte di riordinamento della scuola di specializzazione
in "Restauro dei monumenti"  formulate dalle autorita' accademiche di
questo Ateneo di cui alle  deliberazioni del consiglio della facolta'
di architettura del  18 settembre 1996; del senato  accademico del 10
gennaio 1997 e del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1996;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 21 febbraio 1997;
  Visto  che lo  statuto  di autonomia  dell'Universita' degli  studi
"Federico Il" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18
ottobre  1995,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 233  del  5
ottobre 1995,  non contiene gli  ordinamenti didattici e che  il loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi  dell'art. 17  del sopracitato  testo unico,  ed approvato  con
regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni
ed integrazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi "Federico II"  di Napoli,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
  Gli articoli relativi alla  scuola di specializzazione in "Restauro
dei monumenti" afferente alla facolta' di architettura sono soppressi
e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
                     Scuola di specializzazione
                      in restauro dei monumenti
  Art. 1.  - E' istituita  la scuola di specializzazione  in restauro
dei  monumenti  presso l'Universita'  degli  studi  "Federico II"  di
Napoli.
  La  scuola  rilascia  il  titolo di  specialista  in  restauro  dei
monumenti,  inteso quale  tutela, conservazione  e restauro  dei beni
architettonici e ambientali.
  La  scuola ha  lo  scopo di  conferire  una specifica  preparazione
integrativa  di  quella  universitaria, in  campo  critico,  storico,
artistico  e tecnico  ai professionisti  che devono  impegnarsi nella
suddetta attivita' di  restauro e di far conseguire una  piu' vasta e
diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative.
  Art. 2. - Il  corso degli studi ha la durata di  due anni e prevede
almeno 800 ore di insegnamento.
  In base alle risorse umane e  finanziarie ed alle strutture ed alle
attrezzature  disponibili e  tenendo,  altresi',  presente i  criteri
generali  per la  regolamentazione  dell'accesso di  cui  al comma  4
dell'art. 9 della legge 341/1990, la  scuola e' in grado di accettare
il numero massimo  di iscritti determinato in 50 per  ciascun anno di
corso per un totale di 100 specializzandi.
  Art. 3. -  La frequenza e' obbligatoria. L'allievo  - frequentati i
due anni di corso e superati  i relativi esami - puo' iscriversi solo
ad un terzo anno entro il quale deve superare l'esame di diploma.
  Art.  4.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono  al
funzionamento  della   scuola  la  facolta'  di   architettura  e  il
dipartimento di  conservazione dei beni architettonici  e ambientali.
Nel  manifesto  annuale degli  studi  viene  indicata la  sede  della
direzione della scuola.
  Art. 5. -  Sono ammessi al concorso per  ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi  di laurea della facolta' di architettura
e dei corsi di laurea in ingegneria civile.
  Sono  altresi' ammessi  al  concorso per  l'ammissione alla  scuola
coloro che siano  in possesso del titolo di  studio conseguito presso
universita' straniere e  che sia equipollente ai  sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933,  n. 1592, a quelli richiesti al comma
precedente.
  Art.  6.  -  Il  consiglio della  scuola  determina,  con  apposito
regolamento in conformita'  al regolamento didattico di  Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano degli studi.
  Determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  la  suddivisione nei  successivi  periodi temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti;
   le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.
  Art.  7. -  Nel determinare  il  piano degli  studi secondo  quanto
previsto  al precedente  art.  6, il  consiglio  della scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento le  seguenti aree  alle quali  dovranno
essere dedicate 500  ore di didattica delle 800  ore complessive, per
un minimo di 50 ore per ciascuna area.
  Area 1 "Restauro"
   settore: H13X - Restauro
  Area 2 "Storia"
   settori:
    H12X - Storia dell'architettura
    L25A - Storia dell'arte medievale
    L25B - Storia dell'arte moderna
    M12A - Archivista
    Ml2B - Paleografia
  Area 3 "Disegno e rilievo"
   settore: H11X - Disegno
  Area 4 "Materiali"
   settori:
    C03X - Chimica dei materiali
    C11X - Chimica per i beni culturali
    H09B - Tecnologie della produzione
    I14A - Scienza e tecnologia dei materiali
  Area 5 "Strutture"
   settori:
    H07A - Scienza delle costruzioni
    H07B - Tecnica delle costruzioni
  Area 6 "Economia e diritto"
   settori:
    H15X - Estimo
    N10X - Diritto amministrativo
    P10J - Economia regionale
  Area 7 "Impianti, ambiente, allestimento"
   settori:
    H01B - Costruzioni idrauliche
    H09A - Tecnologia dell'architettura
    H10C - Architettura degli interni e allestimento
    H14B - Urbanistica
    I05B - Fisica tecnica ambientale
  Area 8 "Metodologie archeologiche"
   settori:
    B01B - Fisica
    L03B - Archeologia classica
    L03D - Archeologia medievale
    L04X - Topografia antica.
  Art. 8.  - All'inizio di  ciascun anno di corso  gli specializzandi
dovranno concordare  con il  consiglio della  scuola la  scelta degli
eventuali  corsi  opzionali   che  dovranno  costituire  orientamento
all'interno  della  specializzazione,   l'attivita'  sperimentale  di
laboratorio e  di tirocinio  che sara'  svolto sotto  la guida  di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle  lezioni ed alle attivita' pratiche il
consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea
documentazione, l'attivita'  attinente alla  specializzazione, svolta
in   Italia  e   all'estero  in   laboratori  universitari   o  extra
universitari.
  Art.  9. -  L'Universita' su  proposta del  consiglio della  scuola
stabilisce convenzioni con  enti pubblici o privati  con finalita' di
sovvenzionamento o di utilizzazione  di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto  del  Presidente della  Repubblica dell'11  luglio
1980, n.  382, e del decreto  del Presidente della Repubblica  del 10
marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 9 luglio 1997
                                                 p. Il rettore: Bucci