IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 1995 relativo all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura; Viste le proposte di riordinamento della scuola di specializzazione in "Restauro dei monumenti" formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di architettura del 18 settembre 1996; del senato accademico del 10 gennaio 1997 e del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 febbraio 1997; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "Federico Il" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in "Restauro dei monumenti" afferente alla facolta' di architettura sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli. La scuola rilascia il titolo di specialista in restauro dei monumenti, inteso quale tutela, conservazione e restauro dei beni architettonici e ambientali. La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione integrativa di quella universitaria, in campo critico, storico, artistico e tecnico ai professionisti che devono impegnarsi nella suddetta attivita' di restauro e di far conseguire una piu' vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative. Art. 2. - Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento. In base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed alle attrezzature disponibili e tenendo, altresi', presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341/1990, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 50 per ciascun anno di corso per un totale di 100 specializzandi. Art. 3. - La frequenza e' obbligatoria. L'allievo - frequentati i due anni di corso e superati i relativi esami - puo' iscriversi solo ad un terzo anno entro il quale deve superare l'esame di diploma. Art. 4. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di architettura e il dipartimento di conservazione dei beni architettonici e ambientali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 5. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facolta' di architettura e dei corsi di laurea in ingegneria civile. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente. Art. 6. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi. Determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti; le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta. Art. 7. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 6, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 500 ore di didattica delle 800 ore complessive, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Area 1 "Restauro" settore: H13X - Restauro Area 2 "Storia" settori: H12X - Storia dell'architettura L25A - Storia dell'arte medievale L25B - Storia dell'arte moderna M12A - Archivista Ml2B - Paleografia Area 3 "Disegno e rilievo" settore: H11X - Disegno Area 4 "Materiali" settori: C03X - Chimica dei materiali C11X - Chimica per i beni culturali H09B - Tecnologie della produzione I14A - Scienza e tecnologia dei materiali Area 5 "Strutture" settori: H07A - Scienza delle costruzioni H07B - Tecnica delle costruzioni Area 6 "Economia e diritto" settori: H15X - Estimo N10X - Diritto amministrativo P10J - Economia regionale Area 7 "Impianti, ambiente, allestimento" settori: H01B - Costruzioni idrauliche H09A - Tecnologia dell'architettura H10C - Architettura degli interni e allestimento H14B - Urbanistica I05B - Fisica tecnica ambientale Area 8 "Metodologie archeologiche" settori: B01B - Fisica L03B - Archeologia classica L03D - Archeologia medievale L04X - Topografia antica. Art. 8. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 9. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 9 luglio 1997 p. Il rettore: Bucci