IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 recante: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico" e la tab. XLV / 2 allegata ad esso, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 24 ottobre 1996, relativamente al riordino delle scuole di specializzazione in chirurgia toracica, in ginecologia e ostetricia, in malattie infettive, in microbiologia e virologia, in otorinolaringoiatria, in urologia; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 14 novembre 1996, relativamente al riordino delle scuole di specializzazione in cardiologia, in chirurgia generale, in oftalmologia; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Alle scuole di specializzazione in: cardiologia; chirurgia generale; chirurgia toracica; ginecologia e ostetricia; malattie infettive; microbiologia e virologia; otorinolaringoiatria; oftalmologia; urologia, sono applicate le norme comuni previste dalla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9 approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, nonche', per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.