IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e
modificato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  31 ottobre
1984, n. 836, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652,e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il   decreto   ministeriale   11   maggio   1995   recante:
"Modificazioni all'ordinamento  didattico universitario relativamente
alle scuole di specializzazione del settore medico" e la tab. XLV / 2
allegata ad esso, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  209   del   6   settembre  1996,   recante
l'integrazione del comma 2.9 all'art.  2 della tab. XLV/2 allegata al
decreto ministeriale 11 maggio 1995;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole del Consiglio  universitario nazionale,
adunanza del 24 ottobre 1996,  relativamente al riordino delle scuole
di  specializzazione   in  chirurgia   toracica,  in   ginecologia  e
ostetricia, in  malattie infettive, in microbiologia  e virologia, in
otorinolaringoiatria, in urologia;
  Visto il  parere favorevole del Consiglio  universitario nazionale,
adunanza del 14 novembre 1996, relativamente al riordino delle scuole
di  specializzazione  in  cardiologia,   in  chirurgia  generale,  in
oftalmologia;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Brescia,  approvato e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Alle scuole di specializzazione in:
   cardiologia;
   chirurgia generale;
   chirurgia toracica;
   ginecologia e ostetricia;
   malattie infettive;
   microbiologia e virologia;
   otorinolaringoiatria;
   oftalmologia;
   urologia,
  sono  applicate  le  norme  comuni  previste  dalla  tabella  XLV/2
allegata  al decreto  ministeriale 11  maggio 1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995,  integrate dal punto 2.9 approvato
con decreto  ministeriale 31  luglio 1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 209  del 6  settembre 1996,  nonche', per  le parti  da
queste non  regolate, le norme  generali comuni previste  dal decreto
del  Presidente della  Repubblica 22  ottobre 1987,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.