IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto MURST del giorno 26 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995) relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze biologiche - tabella XXV; Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 9 dicembre 1996; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 17 aprile 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: l'art. 91 dello statuto relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e' naturali (corso di laurea in scienze biologiche) e' abrogato e sostituito dai seguenti, con spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di laurea in scienze biologiche Art. 91. - L'accesso al corso di laurea in scienze biologiche e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 92. - La durata del corso di laurea in scienze biologiche e' fissata in cinque anni, articolati in un triennio comune a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione degli studenti in specifici settori delle scienze biologiche. Il numero degli esami convenzionali e' fissato ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune e 7 in ciascun biennio di indirizzo, di cui tre annualita' caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientificodisciplinari. Art. 93. - Gli insegnamenti di ciascuna area sono attinti dai settori scientifico disciplinari indicati all'art. 5 e disciplinati secondo il regolamento del corso di laurea. Art. 94. - Manifesto degli studi. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente. In particolare, oltre al piano di studi ufficiale del corso di laurea, il manifesto degli studi: a) definisce la denominazione degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni dei settori indicati per le varie aree; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) fissa le modalita' di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attivita' teoricopratiche da svolgersi nel loro ambito; i) indica le annualita' e/o le unita' didattiche comuni ai diplomi affini. Art. 95. - Articolazione del corso di laurea. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didatticoformativa comportera' un totale di almeno quattrocentottanta ore per anno nel triennio di base e di almeno duecentottanta ore per anno nei bienni di indirizzo e constera' di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didattico formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare e' costituito da una annualita' di almeno ottanta ore o da unita' didattiche di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da unita' didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da piu' insegnanti, e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. Lo studente dovra' inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese attraverso un colloquio. Gli insegnamenti per il triennio sono: area matematica: due annualita' (quattro unita' didattiche) da scegliere tra i settori A02A, A03X, A04A, S01B; area fisica: due annualita' (quattro unita' didattiche), da scegliere nel settore B01B, con almeno un semestre di laboratorio; area chimica: tre annualita' (sei unita' didattiche), da scegliere tra i settori C02X, C03X, C05X, con almeno un semestre di laboratorio; area biologica: non meno di ventidue unita' didattiche, ripartite tra i settori E01A/E01B, E01E, E02A, E02B, E03A, E04A, E04B, E05A, E11X, E12X. Due unita' didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziche' nel trinnio di base. Laboratori di biologia sperimentale. Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni per un totale di ottanta ore. Scopo di questi laboratori e' l'acquisizione delle conoscenze e abilita' pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'apprendimento successivo nei bienni di indirizzo. I docenti e i ricercatori afferenti al corso di laurea, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori caratterizzati da una didattica interdisciplinare. Sara' nominato un docente responsabile col compito di coordinare le attivita' e le necessita' del laboratorio. L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalita' fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea. Alla fine del corso, lo studente dovra' superare l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, e che comunque apporti un contributo originale la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche e il certificato di laurea riportera' l'indirizzo seguito. Norme transitorie. Gli studenti gia' iscritti al corso di laurea in scienze biologiche possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento didattico. La facolta' dovra' stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi. Modena, 16 giugno 1997 Il rettore: Cipolli