IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Modena, approvato
con   regio  decreto   14  ottobre   1926,  n.   2035  e   successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi  sulla  istruzione  superiore,
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  MURST  del  giorno  26  maggio  1995  (Gazzetta
Ufficiale n. 266  del 14 novembre 1995)  relativo all'ordinamento del
corso di laurea in scienze biologiche - tabella XXV;
  Vista  la  proposta di  modifica  statutaria  approvata dal  senato
accademico nella seduta del 9 dicembre 1996;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al termine di cui all'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale del giorno 17 aprile 1997;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Modena, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
  l'art.  91   dello  statuto  relativo  alla   facolta'  di  scienze
matematiche,  fisiche  e'  naturali   (corso  di  laurea  in  scienze
biologiche) e'  abrogato e  sostituito dai seguenti,  con spostamento
della numerazione degli articoli successivi.
                Corso di laurea in scienze biologiche
  Art. 91.  - L'accesso al corso  di laurea in scienze  biologiche e'
regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 92. -  La durata del corso di laurea  in scienze biologiche e'
fissata in cinque anni, articolati  in un triennio comune a carattere
formativo  di base  ed  in successivi  distinti  indirizzi di  durata
biennale  che hanno  lo  scopo di  completare  la preparazione  degli
studenti in specifici settori delle scienze biologiche.
  Il numero degli esami convenzionali e' fissato ad un massimo di 26,
di cui  non meno di 17  e non piu' di  19 nel triennio comune  e 7 in
ciascun biennio  di indirizzo, di cui  tre annualita' caratterizzanti
l'indirizzo,     prelevate     da      tre     differenti     settori
scientificodisciplinari.
  Art.  93. -  Gli insegnamenti  di  ciascuna area  sono attinti  dai
settori scientifico  disciplinari indicati all'art. 5  e disciplinati
secondo il regolamento del corso di laurea.
  Art. 94. - Manifesto degli studi.
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
il  consiglio di  facolta', su  proposta  del consiglio  di corso  di
laurea, definisce i piani di studio  ufficiali del corso di laurea in
applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente.
  In  particolare, oltre  al piano  di studi  ufficiale del  corso di
laurea, il manifesto degli studi:
  a) definisce la denominazione degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o
integrati) che costituiscono le  singole annualita'. Le denominazioni
di  tali  corsi  dovranno   essere  scelte  all'interno  dei  settori
scientificodisciplinari  con l'aggiunta  di eventuali  qualificazioni
atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline rispettando  le indicazioni  dei settori
indicati per le varie aree;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h) fissa le modalita' di  organizzazione dei laboratori di biologia
sperimentale  e le  attivita' teoricopratiche  da svolgersi  nel loro
ambito;
  i) indica le annualita' e/o  le unita' didattiche comuni ai diplomi
affini.
  Art. 95. - Articolazione del corso di laurea.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di  corso in  due periodi didattici  (semestri) della  durata di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita'  didatticoformativa  comportera'  un totale  di  almeno
quattrocentottanta  ore per  anno nel  triennio di  base e  di almeno
duecentottanta ore  per anno nei  bienni di indirizzo e  constera' di
lezioni,   esercitazioni  teoriche   e  numeriche,   seminari,  corsi
monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.
  Parte  dell'attivita' pratica  potra'  essere  svolta anche  presso
laboratori e centri esterni sotto  la responsabilita' del docente del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  L'attivita' didattico formativa e'  di norma organizzata sulla base
di  annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   di  insegnamento
monodisciplinari o integrati.
  Ogni  corso monodisciplinare  e'  costituito da  una annualita'  di
almeno ottanta ore  o da unita' didattiche di quaranta  ore. Il corso
di  insegnamento   integrato  e'  costituito  da   unita'  didattiche
coordinate di quaranta ore, per un  massimo di tre, impartite da piu'
insegnanti, e comunque  con un unico esame  finale. Della commissione
di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.
  Lo studente  dovra' inoltre dimostrare  la conoscenza pratica  e la
comprensione della lingua inglese attraverso un colloquio.
  Gli insegnamenti per il triennio sono:
  area  matematica: due  annualita'  (quattro  unita' didattiche)  da
scegliere tra i settori A02A, A03X, A04A, S01B;
  area  fisica:  due  annualita'   (quattro  unita'  didattiche),  da
scegliere nel settore B01B, con almeno un semestre di laboratorio;
  area chimica: tre annualita'  (sei unita' didattiche), da scegliere
tra  i  settori   C02X,  C03X,  C05X,  con  almeno   un  semestre  di
laboratorio;
  area biologica:  non meno di ventidue  unita' didattiche, ripartite
tra i  settori E01A/E01B, E01E,  E02A, E02B, E03A, E04A,  E04B, E05A,
E11X, E12X.
  Due  unita' didattiche  dell'area matematica  e/o dell'area  fisica
possono  essere  impartite  nel  biennio di  indirizzo  anziche'  nel
trinnio di base.
 Laboratori di biologia sperimentale.
  Durante  il triennio  gli studenti  sono tenuti  a frequentare  due
laboratori  di biologia  sperimentale  in due  distinti  anni per  un
totale di ottanta  ore. Scopo di questi  laboratori e' l'acquisizione
delle  conoscenze e  abilita'  pratiche di  base  nelle discipline  a
contenuto  biologico, necessarie  per l'apprendimento  successivo nei
bienni di indirizzo.
  I docenti e i ricercatori afferenti al corso di laurea, nell'ambito
dei  rispettivi  carichi didattici,  sono  tenuti  a concorrere  alla
attuazione   dei   laboratori   caratterizzati   da   una   didattica
interdisciplinare. Sara' nominato un docente responsabile col compito
di coordinare le attivita' e le necessita' del laboratorio.
  L'accertamento   del  profitto   ha  luogo,   per  ogni   corso  di
laboratorio, con  le modalita'  fissate nel regolamento  didattico. I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
  Alla fine del corso, lo  studente dovra' superare l'esame di laurea
che consistera'  nella discussione della  tesi, di norma  a carattere
sperimentale, e che  comunque apporti un contributo  originale la cui
preparazione  comporta  la frequenza  di  almeno  un anno  presso  un
laboratorio sotto  la guida del  relatore designato dal  consiglio di
corso di laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore in scienze  biologiche e il certificato  di laurea riportera'
l'indirizzo seguito.
 Norme transitorie.
  Gli studenti gia' iscritti al corso di laurea in scienze biologiche
possono  completare gli  studi  previsti  dal precedente  ordinamento
didattico. La facolta' dovra' stabilire le modalita' per la convalida
di  tutti gli  esami sostenuti,  qualora gli  studenti optino  per il
nuovo ordinamento.  L'opzione per il nuovo  ordinamento potra' essere
esercitata fino  ad un termine pari  alla durata legale del  corso di
studi.
   Modena, 16 giugno 1997
                                                  Il rettore: Cipolli