IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71  del nuovo codice della  strada che ai commi  3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei  loro rimorchi  ispirandosi al  diritto
comunitario;
  Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53
/ CEE  che modifica la direttiva  del Consiglio 70/156 /  CE relativa
all'omologazione  dei veicoli  a motore  e loro  rimorchi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995;
  Vista  la direttiva  96 /  79  / CE  del Parlamento  europeo e  del
Consiglio del 16 dicembre 1996 che detta norme sulla protezione degli
occupanti  dei veicoli  a  motore  in caso  di  urto  frontale e  che
modifica la direttiva 70 / 156 / CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini del presente decreto  si intende per "veicolo" ogni veicolo
quale definito all'articolo  2 del decreo ministeriale  8 maggio 1995
di recepimento della direttiva 92 / 53 / CEE.