A tutte le regioni
                                  Al Ministero delle finanze
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                     interventi nel mercato  agricolo
                                     - AIMA
                                  AIl'INCA
                                  All'UNAPROA
                                  All'UIAPOA
                                  All'UNACOA
                                  All'ANICAV
                                  All'ASSITRAPA
                                  All'AIIPA
                                  Alla Confcooperative
                                  Alla lega delle cooperative
                                  All'AGCI
                                  All'UNCI
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla CIA
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                     di finanza - Ufficio operazioni
                                  Al Comando generale dei Carabinieri
                                  All'Ispettorato            centrale
                                     repressioni frodi
                                  Al     reparto     operativo    dei
                                     carabinieri presso il MIPA
  Ai sensi  dei regolamenti (CE)  n. 504/97 della Commissione  del 19
marzo  1997,   che  stabilisce  le  modalita'   di  applicazione  del
regolamento (CE)  n. 2201  / 96  del Consiglio  del 28  ottobre 1996,
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei
prodotti trasformati  a base di  ortofrutticoli e  n. 661 /  97 della
Commissione del 16 aprile 1997, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE)  n. 2201 /  96 per  quanto riguarda il  regime delle
quote  nel  settore dei  prodotti  trasformati  a base  di  pomodori,
considerata la  necessita' di  adottare disposizioni  supplementari a
livello  nazionale   per  il  controllo   di  tutte  le   fasi  della
contrattazione  e  della  effettiva consegna  e  utilizzazione  della
materia  prima  alle  industrie  di trasformazione,  si  e'  ritenuto
opportuno emanare la seguente circolare:
             Prodotti che rientrano nel regime di aiuto
             e relative campagne di commercializzazione
  All'art. 1, paragrafo  2, del reg. (CE) n. 504  / 97 sono riportate
le   produzioni   che  rientrano   nel   regime   degli  aiuti   alla
trasformazione industriale degli ortofrutticoli.
  All'art. 2  del predetto  reg. (CE)  n. 504 /  97 sono  indicate le
campagne di  commercializzazione ed  i periodi  entro i  quali devono
essere attuate le produzioni ai fini dell'ottenimento dell'aiuto alla
trasformazione industriale.
                   Comunicazioni dei trasformatori
 Nuovi trasformatori.
  I trasformatori  che intendono per  la prima volta  beneficiare del
regime di aiuto  devono fare domanda entro il  15 gennaio, precedente
la campagna nella quale verra' chiesto  l'aiuto di cui all'art. 3 del
reg.  (CE) n.  504 /  97 e  all'art. 6  del reg.  (CE) n.  661/97, al
Ministero  per  le  politiche  agricole  (MIPA)  -  ex  DG  Politiche
comunitarie e  internazionali -  ex Div.  V, dandone  conoscenza alle
regioni competenti per territorio.
  La  domanda contenente  l'indicazione  della  quantita' di  materia
prima  del  prodotto che  si  intende  trasformare (per  il  pomodoro
precisandone la  destinazione) deve  essere corredata  della seguente
documentazione:
  planimetria dello  stabilimento con la dislocazione  degli impianti
di trasformazione;
  relazione  tecnica  recante  apposita indicazione  della  capacita'
lavorativa di  ogni singola linea  di lavorazione e  la dimostrazione
che   la  capacita'   di   trasformazione  garantisce   l'inserimento
dell'impresa nel mercato dei derivati degli ortofrutticoli;
  documenti giustificativi comprovanti il titolo di provenienza dello
stabilimento (la  proprieta' e'  indispensabile per le  industrie del
pomodoro) nonche'  copie delle fatture quietanzate  dell'acquisto dei
macchinari;
  solidita'  finanziarie atte  a  garantire il  pagamento del  prezzo
minimo per i quantitativi che si intendono trasformare;
   atto costitutivo e statuto della societa';
  certificato  di iscrizione  alla Camera  di commercio,  industria e
artigianato;
   certificato di vigenza;
  certificato  sanitario con  esplicito  riferimento alle  condizioni
igieniche dei locali di trasformazione ed all'impianto di depurazione
delle acque di scarico.
  La predetta  documentazione deve essere  inviata in originale  o in
copia   conforme.   Le   domande   non   corredate   della   predetta
documentazione non sono prese in considerazione.
 Cessione o fusione di imprese.
  Le   alienazioni  e   le   fusioni  relative   alle  industrie   di
trasformazione del pomodoro  come previsto dall'art. 8  del reg. (CE)
n.  661 /  97, devono  essere autorizzate  dal Ministero.  Pertanto i
soggetti  interessati  devono  far pervenire  apposita  domanda,  con
allegata  la  necessaria  documentazione, prima  della  presentazione
della domanda di aiuto, al MIPA - ex DG delle Politiche comunitarie e
internazionali - ex Div. V.
  Nel  caso  di  imprese  di trasformazione  della  frutta  qualsiasi
modifica  della titolarita'  dell'impresa  dovra' essere  notificata,
prima  della presentazione  della  domanda di  aiuto,  al MIPA,  alle
regioni competenti per territorio, all'AIMA ed all'INCA.
 Comunicazioni dell'attivita' di trasformazione.
  All'inizio di ogni campagna i trasformatori comunicano al MIPA - ex
DG  politiche comunitarie  ed internazionali  -  ex Div.  V, ed  alle
regioni  competenti per  territorio tutte  le informazioni  richieste
dall'art. 4 del reg. (CE) n. 504/97 nei modi e nei tempi previsti.
  Alla fine  di ciascuna campagna  di trasformazione, nei modi  e nei
tempi  previsti  dall'art.  5   del  sopracitato  regolamento  CE,  i
trasformatori inviano al  MIPA - ex DG delle  politiche comunitarie e
internazionali - ex Div. V, tutti i dati richiesti.
                           Contrattazione
 Precontratti.
  Per quanto riguarda  la trasformazione del pomodoro,  la fase della
precontrattazione o  dei preimpegni di conferimento  deve concludersi
entro il 16 febbraio di  ogni anno salvo proroghe, che eventualmente,
per  cause  particolari,   l'Amministrazione  intende  adottare  come
previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504 / 97.
  I   nuovi   trasformatori   autorizzati   possono   effettuare   la
precontrattazione od il preimpegno di  conferimento entro il 16 marzo
di ogni anno.
  Nel precontratto o preimpegno  di conferimento deve essere indicata
la superficie che si intende impegnare a colture di pomodoro.
  Le organizzazioni  dei produttori (OP)  comunicano al MIPA -  ex DG
delle politiche  comunitarie e  internazionali - ex  Div. V,  ed alle
regioni competenti per  territorio, entro il 30 maggio  di ogni anno,
l'esatta  individuazione delle  superfici  investite  a pomodoro  con
certificati catastali o documentazione equipollente.
 Contratti.
  I contratti di trasformazione sono conclusi secondo le disposizioni
dell'art. 7  del reg.  (CE) n. 504  / 97, e  copia degli  stessi dove
essere  inviati  al  MIPA  -  ex DG  delle  politiche  comunitarie  e
internazionali - ex  Div. V, alle regioni  competenti per territorio,
alle associazioni  degli industriali,  alle unioni  delle OP  ed alle
centrali  delle cooperative,  nei  tempi previsti  dall'art. 8  dello
stesso regolamento.
  Nel contratto  e nell'impegno di conferimento  deve essere indicato
il quantitativo della materia prima idonea alla trasformazione e tale
indicazione  e'  da considerarsi  vincolante  per  entrambe le  parti
contraenti.
             Modalita' di pagamento della materia prima
  Il pagamento della materia  prima idonea alla trasformazione, sulla
base delle disposizioni dell'art. 9 del  reg. (CE) n. 504 / 97, sara'
effettuato da parte delle industrie alle OP con bonifico bancario per
il prodotto consegnato in esecuzione  dei contratti. Il prezzo minimo
e'  riferito  al  prodotto  franco azienda  produttore  nel  caso  di
contratto stipulato con singoli e  franco centro di raccolta nel caso
di  contratto  stipulato  con  OP.   Le  OP,  entro  quindici  giorni
lavorativi  dal  ricevimento  del pagamento  dall'industria,  versano
integralmente gli importi relativi al  prezzo minimo ai propri soci o
ai produttori  che ad  esse si  sono appoggiati,  attraverso bonifico
bancario per  il prodotto idoneo alla  trasformazione conferito sulla
base della bolletta di consegna all'impresa di trasformazione.
  Le OP e  le cooperative che autotrasformano il  prodotto dei propri
soci possono effettuare il pagamento del prezzo minimo per la materia
prima conferita dai propri  associati anche attraverso l'accredito in
bilancio.
  Tutti gli  eventuali servizi resi  dalle OP e dalle  cooperative ai
propri associati devono essere regolati da partite contabili a parte.
  E'  responsabilita'   delle  OP  controllare  che   ai  soci  delle
cooperative  ad   esse  aderenti  vengano  corrisposti   gli  importi
spettanti sulla base della materia prima conferita.
  Per i  derivati del pomodoro  per i  quali il pagamento  del prezzo
minimo e' stabilito a residuo,  e' necessario annotare sulla bolletta
di consegna sia il residuo stesso, riportandolo anche sui registri di
lavorazione, sia il relativo prezzo unitario.
  Il trasformatore  deve curare che, da  parte dell'Istituto bancario
presso il  quale trattiene o intende  trattenere rapporti finanziari,
sia  trasmesso  alle  regioni   l'elenco  dei  pagamenti  effettuati;
ugualmente  le OP  e le  cooperative curano  che l'istituto  bancario
presso  il   quale  trattengono   o  intendono   trattenere  rapporti
finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati
ai propri soci.
  Gli importi che le industrie pagano ai produttori (OP, cooperative,
singoli)  per  il  prodotto  conferito in  esecuzione  dei  contratti
debbono essere rendicontati dal  legale rappresentante della medesima
industria all'AIMA.
  Le  OP  e le  cooperative,  che  non  effettuano i  versamenti  nei
confronti  dei  propri  soci  con  le  modalita'  sopraindicate,  non
potranno  piu'   accedere  ai  benefici  comunitari   previsti  dalla
regolamentazione vigente.
  Nel  caso  di  stipula  di  accordo  interprofessionale  annuale  o
poliennale,  le regole  fissate relative  a tutta  l'attivita' legata
alla trasformazione ed ai tempi  ed alle modalita' di pagamento della
materia  prima sono  da  ritenersi automaticamente  estese e,  quindi
applicabili,  a  tutto  il  comparto  produttivo,  ivi  compresi  gli
eventuali   trasformatori   che    non   risultassero   rappresentati
nell'accordo stesso.
                          Domande di aiuto
  Il trasformatore presenta all'AIMA - Div. XIII - Via Palestro, 81 -
Roma, domanda  di aiuto  alla produzione, secondo  le modalita'  e di
tempi previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 504 / 97.
  Le  domande di  aiuto,  oltre  a tutti  gli  elementi indicati  nei
predetti articoli, devono essere corredate di:
  fatture della materia prima, debitamente quietanzate dal contraente
dalle quali  risulti che sia stato  versato un prezzo almeno  pari al
prezzo minimo (escluse le OP  e le cooperative che autotrasformano il
prodotto dei soci);
  certificazione regionale attestante i controlli effettuati;
  certificazione  dell'INCA attestante  il  rispetto  delle norme  di
qualita' del prodotto finito;
  certificazione  delle unioni  attestante  il  pagamento del  prezzo
minimo. Nel caso delle prugne e dei fichi secchi tale attestato sara'
rilasciato dalle regioni;
  attestazione  delle associazioni  industriali o  delle associazioni
nazionali  di  tutela,  rappresentanza ed  assistenza  del  movimento
cooperativo sulla congruita'  del rapporto fra le  ore prestate dalla
manodopera e la quantita' del prodotto finito ottenuto;
  dichiarazione della  regione competente per  territorio riguardante
la   regolarita'  della   contabilita'   di   magazzino  tenuta   dal
trasformatore.
  Nel  caso di  trasformatore  associato, la  domanda deve  contenere
oltre agli elementi sopraindicati, la seguente documentazione:
  atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata
della cooperativa;
  certificato del  tribunale, in  data non inferiore  a tre  mesi, in
ordine al possesso dei diritti civili;
  elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai
fini  dell'aiuto, con  l'indicazione  dei  quantitativi del  prodotto
trasformato;
  impegni di conferimento con la certificazione dell'unione prescelta
attestante che  la cooperativa  ha corrisposto  od ha  accreditato in
bilancio a  favore dei propri  soci un  prezzo pari almeno  al prezzo
minimo, nei termini e con le modalita' prescritte;
  copia  notarile  del  bilancio consuntivo  e  preventivo  approvati
dall'assemblea nei  quali siano  stati esposti le  quantita' globali,
distinte per  varieta' di  prodotto, ed il  prezzo attribuito  o gia'
corrisposto. Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare
la domanda con  i bilanci consuntivo e preventivo,  e' consentita, in
sostituzione,  la presentazione  di  una copia  notarile di  bilancio
provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo
dovra'  contenere,  alla data  del  bilancio  provvisorio stesso,  le
indicazioni prescritte  nel presente comma e  le risultanze peculiari
dei bilanci consuntivi.  Su tale copia e' necessaria  la verifica del
revisore contabile, iscritto nel  registro dei revisori; il controllo
deve  essere  limitato  alla   determinazione  della  posta  relativa
all'avvenuto  accredito  del  prezzo  minimo a  favore  dei  soci  e,
pertanto,  tale  accertamento  non  puo'  assumere  il  carattere  di
certificazione dell'intero bilancio che,  per sua natura, concerne il
bilancio ordinario d'esercizio e non situazioni infrannuali;
  al  bilancio  dovra'  essere  allegato  un  elenco,  facente  parte
integrante dello stesso,  nel quale siano elencati  i soci conferenti
con a  margine l'esposizione  delle quantita' conferite  distinte per
varieta'   di  prodotto   ed   il  prezzo   minimo  garantito   dalla
regolamentazione  CE,  liquidato  o  accreditato  in  bilancio  dalla
cooperativa  di   trasformazione  ai  soci  conferenti   prima  della
presentazione della domanda di aiuto;
  copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con
gli allegati, parte integranti dello stesso.
  Nel caso di  domanda di aiuto anticipato per  la trasformazione del
pomodoro di cui all'art. 13 del reg.  (CE) n. 504 / 97, il versamento
dell'aiuto da  parte dell'AIMA al trasformatore  viene effettuato nel
termine  di trenta  giorni a  decorrere dalla  data di  presentazione
della domanda  medesima come previsto  dal paragrafo 2, comma  3, del
predetto articolo.
             Controlli dell'attivita' di trasformazione
 Trasformatore.
  Al momento  dell'entrata della materia prima  nello stabilimento di
trasformazione  deve essere  compilata una  bolletta di  consegna per
ciascuna partita, con  l'indicazione della data e  della quantita' di
prodotto netto accettato, detratti quindi:
  la  tara  che  a  bilico  libero  deve  risultare  controllata  dal
coltivatore o dal vettore;
   il peso dei contenitori;
  lo scarto, rappresentato da prodotto non idoneo alla trasformazione
cui e' destinato e da corpi estranei (terra, foglie, sassi ecc.).
  Copia  della bolletta  deve  essere consegnata  al produttore  (OP,
cooperative, singoli) venditore della materia prima.
  Il trasformatore  predispone appositi  registri di  lavorazione, di
cui all'art. 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504 / 97, dove vengono
riportate  tutte le  informazioni prescritte  nel predetto  articolo,
oltre  alle   quantita'  di  prodotto  ottenuto   giornalmente  dalla
trasformazione della materia prima,  espressa in peso netto, detratti
cioe'  gli scarti  e  le perdite  di  trasformazione industriale  non
riutilizzati  nel processo  produttivo,  che debbono  necessariamente
essere contabilizzati.
 Controlli.
  Le  regioni  competenti  per  territorio  controllano,  secondo  le
modalita' e i tempi previsti dall'art. 15  del reg. (CE) n. 504 / 97,
i registri dell'impresa ed in particolare la materia prima entrata in
azienda, le bollette di consegna del prodotto, la resa e le giacenze.
  L'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) controlla la
rispondenza  del  prodotto finito  alle  norme  di qualita'  con  una
frequenza  di  almeno  due  visite  settimanali.  Qualora  non  venga
riscontrata rispondenza  nella qualita' del prodotto  finito ottenuto
dalla materia prima  pagata a prezzo minimo,  i relativi quantitativi
sono detratti dal regime di aiuto.
  Le  unioni delle  OP accertano  l'effettivo avvenuto  pagamento del
prezzo minimo del  prodotto consegnato ed accettato  dalle imprese di
trasformazione (compreso il pomodoro trasformato fuori quota) nonche'
il versamento dei  relativi importi ai singoli  produttori soci della
OP e /  o ai singoli produttori soci delle  cooperative aderenti alla
medesima OP.
  Le unioni  provvedono a trasmettere al  trasformatore, entro trenta
giorni dall'avvenuto pagamento, una certificazione in tal senso.
  La certificazione  regionale deve riguardare  l'intero quantitativo
di   materia   prima   accettata    che   ha   formato   oggetto   di
precontrattazione e contrattazione a  prezzo minimo e il quantitativo
totale del  prodotto finito ottenuto. L'impresa  non puo' trasformare
ulteriori quantitativi per  i quali non e' previsto  il pagamento del
prezzo  minimo  prima  di   aver  completato  la  trasformazione  del
quantitativo  contrattato  a prezzo  minimo  e  prima che  sia  stata
effettuata la verifica da parte  del competente servizio di controllo
della  regione.  Di tale  visita  di  controllo deve  essere  redatto
apposito verbale  da conservare agli  atti e da presentare  a corredo
della domanda di aiuto.
  Il  MIPA e  le regioni  competenti per  territorio si  riservano la
facolta' di effettuare controlli  in qualsiasi momento della campagna
di trasformazione.
  Le  associazioni nazionali  di  rappresentanza  delle industrie  di
trasformazione e le associazioni  nazionali di tutela, rappresentanza
ed assistenza  del movimento cooperativo attestano  la congruita' dei
consumi di carburante, dell'energia  elettrica, della banda stagnata,
delle ore lavorative  impiegate con la quantita'  del prodotto finito
ottenuto.
  Sia nel  caso di  accordi contrattuali  annuali che  pluriennali le
unioni nazionali  delle OP e le  associazioni industriali svolgeranno
attivita'  di  assistenza alle  parti  in  causa e  provvederanno  ad
inviare al MIPA  - ex DG Politiche comunitarie e  internazionali - ex
Div. V, ed alle regioni  competenti per territorio, relazioni annuali
a  consuntivo sull'attivita'  svolta  e sui  risultati conseguiti  in
esecuzione dei medesimi accordi.
  Le  associazioni industriali  avranno cura  di seguire,  durante la
campagna  di commercializzazione,  i prezzi  di vendita  del prodotto
finito ponendoli  a confronto con  i costi  di produzione al  fine di
segnalare le anomalie eventualmente riscontrate.
  Da parte  delle unioni delle  OP deve essere posta  una particolare
attenzione  sul   pagamento  del  prezzo  minimo   e  sulla  regolare
distribuzione degli importi dovuti  ai singoli soci produttori, anche
se  aderenti  a cooperative  socie  della  medesima  OP; in  caso  di
rilevate infrazione le  unioni predispongono circostanziate relazioni
da  inviare  al  MIPA,  all'AIMA   ed  alle  regioni  competenti  per
territorio.
                              Sanzioni
  Le regioni, qualora nel corso dell'attivita' di controllo accertino
inadempienze  da  parte delle  imprese  di  trasformazione, ne  danno
immediata notizia  all'AIMA, la quale adottera'  le sanzioni previste
dall'art. 16 del reg. (CE) n. 504 / 97.
         Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari
  Alla corresponsione  degli aiuti previsti all'art.  2, paragrafo 1,
del  reg. (CE)  n. 2201  / 96  del Consiglio  ed imputabili  al Fondo
europeo  agricolo   di  orientamento  e  garanzia   (FEOGA),  sezione
garanzia, provvede l'Azienda di Stato  per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA).
  L'AIMA,  a  fronte della  certificazione  di  tutti i  quantitativi
trasformati  con  avvenuto pagamento  della  materia  prima a  prezzo
minimo,   eroghera'  l'aiuto   per   i  quantitativi   corrispondenti
all'attribuzione di quota autorizzata dal MIPA.
  Sulla base delle disposizioni dell'art. 17, punto 2), del reg. (CE)
n. 504 / 97 l'AIMA comunica al MIPA  entro il 20 marzo di ogni anno i
dati relativi alla ultimata campagna di trasformazione.
  La presente  circolare entra in  vigore il giorno stesso  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 209