IL DIRIGENTE GENERALE
  del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in sanita'  e dell'assistenza  sanitaria di  competenza
statale
  Vista  l'istanza  presentata  dal direttore  generale  dell'azienda
ospedaliera San Giovanni Battista di  Torino in data 20 febbraio 1997
intesa ad ottenere  l'autorizzazione all'espletamento delle attivita'
di trapianto  di segmenti vascolari  da cadavere a  scopo terapeutico
presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;
  Vista la  relazione favorevole dell'Istituto superiore  di sanita',
in  data  19   giugno  1997,  in  esito   agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che, in  base agli  atti istruttori,  nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge  2 dicembre 1975, n. 644, che  disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera  San   Giovanni  Battista   di  Torino   e'
autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di segmenti vascolari
da  cadavere a  scopo  terapeutico prelevati  in  Italia o  importati
gratuitamente dall'estero.