IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino in data 20 febbraio 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 19 giugno 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.