IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 78  della legge  30 dicembre  1991, n.  413, che  tra
l'altro  istituisce i  centri autorizzati  di assistenza  fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati;
  Visto in  particolare l'art.  78, comma 21,  della citata  legge 30
dicembre  1991, n.  413, che  prevede  la possibilita'  per i  centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale   per  lavoratori  dipendenti  e
pensionati  di   svolgere  per   conto  degli  utenti   le  attivita'
sostitutive  dell'obbligo di  presentazione  della dichiarazione  dei
redditi;
  Visto l'art. 78, commi  da 1 a 7, della legge  30 dicembre 1991, n.
413;
  Visto inoltre l'art. 78, comma 13  -bis, della gia' citata legge 30
dicembre 1991,  n. 413,  come sostituito dall'art.  62 del  decreto -
legge 30  agosto 1993, n.  331, convertito, con  modificazioni, dalla
legge 29  ottobre 1993, n.  427, che  prevede la possibilita',  per i
centri autorizzati di  assistenza fiscale e per  i centri autorizzati
di assistenza  alle imprese,  che hanno  stipulato convenzioni  con i
sostituti d'imposta, di svolgere per  conto degli utenti le attivita'
sostitutive  dell'obbligo di  presentazione  della dichiarazione  dei
redditi;
  Visto  l'art.  15,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4  settembre 1992,  n. 395,  come modificato  dall'art. 5,
comma 2,  lettera q),  del decreto  - legge 31  maggio 1994,  n. 330,
convertito dalla legge 27 luglio 1994,  n. 473, con il quale e' stato
stabilito il  termine per  la trasmissione  dei supporti  magnetici e
delle buste contenenti il mod. 730 - 1;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze del 29  ottobre 1996,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 256 del 31  ottobre 1996, con
il quale sono stati approvati i modd.  730 e la busta per la consegna
del  modello 730  -  1  da presentare  nell'anno  1997  da parte  dei
lavoratori   dipendenti   e   pensionati    che   si   sono   avvalsi
dell'assistenza fiscale;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  13 febbraio 1997,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1997, con
il quale sono state apportate,  tra l'altro, modificazioni al decreto
ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730;
  Visto  l'art.  1, comma  1,  della  legge  2  gennaio 1997,  n.  2,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  5 dell'8 gennaio 1997, con la
quale si  dispone che ciascun  contribuente puo' destinare  una quota
pari al quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e
partiti politici;
  Considerato che  devono essere  stabilite le modalita'  per l'invio
all'Amministrazione  finanziaria  delle  dichiarazioni  mod.  730  su
supporto magnetico  e delle buste, contenenti  il mod. 730 -  1, e la
scheda  per  la destinazione  del  quattro  per mille  dell'Irpef  al
finanziamento dei movimenti  e partiti politici, da  parte dei centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale   per  lavoratori  dipendenti  e
pensionati  e  dei  centri  autorizzati di  assistenza  fiscale  alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  centri  autorizzati  di assistenza  fiscale  per  lavoratori
dipendenti  e pensionati,  entro il  termine stabilito  dall'art. 15,
comma  5, del  decreto del  Presidente della  Repubblica 4  settembre
1992, n. 395,  come modificato dall'art. 5, comma 2,  lettera q), del
decreto-legge  31 maggio  1994,  n. 330,  convertito  dalla legge  27
luglio 1994,  n. 473, consegnano  i supporti magnetici  contenenti le
dichiarazioni dei  redditi mod.  730 presentate nell'anno  1997 dagli
assistiti e i relativi prospetti di liquidazione mod.730 - 3, nonche'
le  buste,  contenenti  il  mod.  730   -  1,  e  la  scheda  per  la
determinazione del quattro per mille dell'Irpef al centro di servizio
o, se questo non e'  ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle
imposte dirette del capoluogo  di provincia, nella cui circoscrizione
il centro autorizzato ha la sede legale.
  2. Unitamente  ai supporti  magnetici vanno consegnati  gli elenchi
contenenti il  codice fiscale e  il cognome  ed il nome  dei soggetti
dichiaranti registrati nei supporti  stessi; in caso di dichiarazione
congiunta non devono essere indicati  i dati del coniuge dichiarante.
Gli  elenchi  riportano  il   numero  totale  dei  suddetti  soggetti
dichiaranti   e  sono   sottoscritti,  anche   mediante  sistemi   di
elaborazione automatica, dal direttore tecnico del centro autorizzato
di assistenza fiscale.
  3.  I centri  autorizzati  di assistenza  fiscale, organizzati  con
uffici periferici, possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e
2 del  presente articolo al  centro di servizio  o, se questo  non e'
stato  ancora  istituito,   all'ufficio  distrettuale  delle  imposte
dirette del capoluogo di provincia,  nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio periferico del centro  autorizzato che effettua la consegna
e che sara' interessato dalle operazioni di cui all'art. 4.