IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Visto in particolare l'art. 78, comma 21, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilita' per i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 78, commi da 1 a 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto inoltre l'art. 78, comma 13 -bis, della gia' citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede la possibilita', per i centri autorizzati di assistenza fiscale e per i centri autorizzati di assistenza alle imprese, che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, di svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera q), del decreto - legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale e' stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti magnetici e delle buste contenenti il mod. 730 - 1; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, con il quale sono stati approvati i modd. 730 e la busta per la consegna del modello 730 - 1 da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997, con il quale sono state apportate, tra l'altro, modificazioni al decreto ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730; Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, con la quale si dispone che ciascun contribuente puo' destinare una quota pari al quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici; Considerato che devono essere stabilite le modalita' per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni mod. 730 su supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730 - 1, e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta; Decreta: Art. 1. 1. I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera q), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, consegnano i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 presentate nell'anno 1997 dagli assistiti e i relativi prospetti di liquidazione mod.730 - 3, nonche' le buste, contenenti il mod. 730 - 1, e la scheda per la determinazione del quattro per mille dell'Irpef al centro di servizio o, se questo non e' ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione il centro autorizzato ha la sede legale. 2. Unitamente ai supporti magnetici vanno consegnati gli elenchi contenenti il codice fiscale e il cognome ed il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di dichiarazione congiunta non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante. Gli elenchi riportano il numero totale dei suddetti soggetti dichiaranti e sono sottoscritti, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal direttore tecnico del centro autorizzato di assistenza fiscale. 3. I centri autorizzati di assistenza fiscale, organizzati con uffici periferici, possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al centro di servizio o, se questo non e' stato ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio periferico del centro autorizzato che effettua la consegna e che sara' interessato dalle operazioni di cui all'art. 4.