IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalita' puo' essere imposto un servizio di scorta della polizia stradale o di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento; Atteso che nello stesso art. 10, al comma 9, e' data facolta' alla polizia stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa, di autorizzare l'impresa ad avvalersi della scorta tecnica; Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce i casi in cui l'ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia o la scorta tecnica; Considerato che ai sensi dello stesso art. 16, comma 6, i requisiti e le modalita' concernenti sia l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia l'abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalita' di effettuazione della stessa e l'equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico; Decreta: 1. E' approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'. 2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 1997 Il Ministro dei lavori pubblici Costa Il Ministro dell'interno Napolitano