IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3, il quale prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea i due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola a e della scuola elementare; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare: l'art. 191, commi 4 e 6, nel quale e' fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, anche ai fini dell'iscrizione degli alunni a corsi di laurea; l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali e' attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; l'art. 402, comma 1, lettere a) e b), nel quale sono stabiliti i titoli di studio necessari ai fini della ammissione ai concorsi a posti di docente di scuola materna e di docente di scuola elementare; gli articoli 278 e 279, nei quali e' contenuta la disciplina delle sperimentazioni e innovazioni di ordinamenti e strutture e della validita' degli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole sperimentali; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9, comma 2, che prevede per le insegnanti della scuola materna statale una abilitazione specifica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 341, e' stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare; Ritenuta la necessita' di ottemperare a quanto previsto dal comma 8, dell'art. 3, della citata legge n. 341, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, sono determinati i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio; Considerato che a seguito della introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono piu' considerarsi validi, ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle predette, scuole, i titoli di studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali; Ritenuta altresi', la necessita' di procedere contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato art. 3, comma 8, della legge n. 341 e in conseguenza della cessazione della validita' per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio - alla trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; Decreta: Art. 1. 1. Dall'anno scolastico 1998 - 99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale. 2. Dall'anno scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994. 3. Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo art. 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, istituiti a norma dell'art. 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.