IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: gelate dal 16 aprile 1997 al 17 aprile 1997 nella provincia di Udine; gelate dal 16 aprile 1997 al 17 aprile 1997 nella provincia di Gorizia; gelate dal 16 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Pordenone; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Gorizia: gelate dal 16 aprile 1997 al 17 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) , c) , d), nel territorio dei comuni di Fogliano Redipuglia, Grado, Moraro, Romans d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio; Pordenone: gelate dal 16 aprile 1997 al 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) , c) , d) , f), nel territorio dei comuni di Arba, Arzene, Budoia, Casarsa della Delizia, Cordenons, Fiume Veneto, Maniago, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro, Zoppola; Udine: gelate dal 16 aprile 1997 al 17 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) , c) , d) , f), nel territorio dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buia, Camino al Tagliamento, Campolongo al Torre, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Codroipo, Dignano, Fiumicello, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Majano, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Povoletto, Pradamano, Pulfero, Reana del Roiale, Ruda, San Daniele del Friuli, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Sedegliano, Stregna, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Verzegnis, Villa Vicentina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 1997 Il Ministro: Pinto