Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e successive modifiche - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Orvieto", anche nelle tipologie secco, dolce, amabile e abboccato, e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Orvieto" "Orvieto" anche nella tipologia superiore "Orvieto" classico "Orvieto" classico anche nella tipologia superiore.