Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Orvieto"  - approvato  con decreto del  Presidente della
Repubblica 7 agosto 1971 e  successive modifiche - ha espresso parere
favorevole al  suo accoglimento  proponendo, ai  fini dell'emanazione
del relativo decreto dirigenziale,  il disciplinare di produzione nel
testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno  essere inviate dagli interessati  al Ministero per
le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale  per  la tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini -  entro trenta  giorni dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
     Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Orvieto"
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine  controllata  "Orvieto", anche  nelle
tipologie secco,  dolce, amabile  e abboccato,  e' riservata  ai vini
bianchi che rispondono alle condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Orvieto"
    "Orvieto" anche nella tipologia superiore
    "Orvieto" classico
    "Orvieto" classico anche nella tipologia superiore.