Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata la  domanda intesa  ad ottenere  l'integrazione della
denominazione di origine controllata  "Falerio dei Colli Ascolani" in
"Falerio dei Colli  Ascolani" o "Falerio" e la  modifica del relativo
disciplinare  di produzione  - approvato  con decreto  del Presidente
della Repubblica  28 aprile 1975  - ha espresso parere  favorevole al
suo  accoglimento proponendo,  ai fini  dell'emanazione del  relativo
decreto dirigenziale, il disciplinare di  produzione nel testo di cui
appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno  essere inviate dagli interessati  al Ministero per
le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale  per  la tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini,  entro trenta  giorni  dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
  Proposta di integrazione della denominazione di origine controllata
"Falerio  dei  Colli Ascolani"  in  "Falerio  dei Colli  Ascolani"  o
"Falerio" e di modifica del relativo disciplinare di produzione.
                               Art. 1.
  La  denominazione   di  origine  controllata  "Falerio   dei  Colli
Ascolani"  o  "Falerio"  e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente  disciplinare di
produzione.