Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'integrazione della denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" in "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" e la modifica del relativo disciplinare di produzione - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere. Proposta di integrazione della denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" in "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" e di modifica del relativo disciplinare di produzione. Art. 1. La denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.