Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
  A  norma  dell'art.  15,  della   legge  23  agosto  1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il termine previsto dall'articolo  3, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio  1989, n.  61, relativo alla  concessione dell'assistenza
della  forza pubblica  ai  fini dell'esecuzione  di provvedimenti  di
rilascio  di immobili  urbani  adibiti ad  uso  abitativo, da  ultimo
prorogato dall'articolo  1 della  legge 4 novembre  1996, n.  566, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo dell'art. 3, comma  5, del D.L. n. 551/1988,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  61/1989,
          recante   misure  urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale
          carenza ai disponibilita' abitative, e'  il  seguente:  "5.
          Per  i provvedimenti di rilascio di cui  all'art. 1, la cui
          esecuzione  non    sia  contemplata    nei commi   2 e   3,
          l'assistenza della  forza  pubblica deve  essere   concessa
          entro  un   periodo  non superiore a 48 mesi con decorrenza
          non successiva al 1 gennaio 1990".
            - La legge  n. 556/1996 reca: "Disposizioni in    materia
          di  rilascio  di  immobili  urbani  ad  uso    abitativo  e
          disposizioni di  sanatoria".  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 1:
            "Art. 1 (Disposizioni in  materia di rilascio di immobili
          urbani  ad  uso  abitativo).  -  1.    Il  termine previsto
          dall'art. 3, comma 5, del   decreto-legge    30    dicembre
          1988,    n.    551,   convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 21  febbraio 1989,  n. 61,  relativo alla concessione
          dell'assistenza   della     forza    pubblica    ai    fini
          dell'esecuzione    di    provvedimenti    di  rilascio   di
          immobili  urbani adibiti ad uso abitativo e'  prorogato  di
          quarantadue mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994".