IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92 / 49 / CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1996, con il quale e' stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari del Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576 / 1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20 / 1991; Visto il provvedimento in data 26 luglio 1996, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.; Vista la lettera dell'ISVAP in data 16 luglio 1997 n. 704866 e la relazione per il Ministro ad essa allegata riguardanti la proroga per quattro mesi della gestione straordinaria della citata impresa; Ritenuto opportuno concedere la proroga per quattro mesi della gestione straordinaria de Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., come proposto dall'ISVAP con la citata relazione; Decreta: Il termine della gestione straordinaria de Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano, di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1996, e' prorogato di quattro mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1997 Il Ministro: Bersani