IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 8, commi primo, quarto  e quinto, della legge 9 maggio
1989, n. 168;
  Visto  il  decreto del  presidente  del  Consiglio nazionale  delle
ricerche n. 13099 in data 21 dicembre 1994 con cui e' stato approvato
il regolamento per l'amministrazione  e la contabilita' del Consiglio
nazionale delle ricerche;
  Visto l'art. 31 del suddetto regolamento per l'amministrazione e la
contabilita';
  Vista la deliberazione  n. 53 adottata dal  consiglio di presidenza
nella riunione  in data 30  gennaio 1997 e  relativa all'integrazione
del disposto dell'art. 31;
  Visto l'art. 20 del suddetto regolamento per l'amministrazione e la
contabilita';
  Vista la deliberazione n. 118  adottata dal consiglio di presidenza
nella riunione in  data 27 febbraio 1997  e relativa all'integrazione
del disposto dell'art. 20;
  Considerato che le delibere del  consiglio di presidenza sono state
inviate al  Ministero dell'universita' e delle  ricerca scientifica e
tecnologica in data 16 aprile 1997 per il controllo di legittimita' e
merito;
  Considerato  che  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica, trascorso  il termine di  sessanta giorni
previsto dal citato art. 8 della  legge n. 168/1989, non ha sollevato
alcuna eccezione al riguardo;
  Ravvisata l'opportunita' di provvedere;
                              Decreta:
  L'art. 20  del regolamento per l'amministrazione  e la contabilita'
del Consiglio nazionale  delle ricerche e' integrato  con il seguente
ottavo comma:
  "Gli atti di spesa, impegni e connessi ordinativi di pagamento, non
superiori   all'importo  di   cinque   milioni  sono   immediatamente
registrati e resi esecutivi dalla  ragioneria la quale provvedera' al
controllo successivamente".
  L'art. 31  del regolamento per l'amministrazione  e la contabilita'
del Consiglio nazionale  delle ricerche e' integrato  con il seguente
secondo comma:
  "Le stesse somme possono essere  impegnate globalmente, in corso di
esercizio di  competenza, dall'ordinatore primario per  le specifiche
finalita' del progetto per le quali sono state assegnate".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge
n. 168/1989.
   Roma, 22 luglio 1997
                                                Il presidente: Bianco