IL PRESIDENTE Visto l'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13099 in data 21 dicembre 1994 con cui e' stato approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' del Consiglio nazionale delle ricerche; Visto l'art. 31 del suddetto regolamento per l'amministrazione e la contabilita'; Vista la deliberazione n. 53 adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 30 gennaio 1997 e relativa all'integrazione del disposto dell'art. 31; Visto l'art. 20 del suddetto regolamento per l'amministrazione e la contabilita'; Vista la deliberazione n. 118 adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 27 febbraio 1997 e relativa all'integrazione del disposto dell'art. 20; Considerato che le delibere del consiglio di presidenza sono state inviate al Ministero dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica in data 16 aprile 1997 per il controllo di legittimita' e merito; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 8 della legge n. 168/1989, non ha sollevato alcuna eccezione al riguardo; Ravvisata l'opportunita' di provvedere; Decreta: L'art. 20 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' del Consiglio nazionale delle ricerche e' integrato con il seguente ottavo comma: "Gli atti di spesa, impegni e connessi ordinativi di pagamento, non superiori all'importo di cinque milioni sono immediatamente registrati e resi esecutivi dalla ragioneria la quale provvedera' al controllo successivamente". L'art. 31 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' del Consiglio nazionale delle ricerche e' integrato con il seguente secondo comma: "Le stesse somme possono essere impegnate globalmente, in corso di esercizio di competenza, dall'ordinatore primario per le specifiche finalita' del progetto per le quali sono state assegnate". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989. Roma, 22 luglio 1997 Il presidente: Bianco