Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Gabinetto Alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio ispettivo Al Gabinetto del sig. Ministro Alla Direzione generale dell'Amministrazione civile 1. Il 17 maggio 1997 e' stata pubblicata, nel supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica, la legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Il provvedimento introduce un complesso di disposizioni di varia natura - di cui talune di immediata applicazione, altre di rinvio a successive discipline attuative - le quali toccano, precipuamente, i temi della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative, nonche' della riforma di una serie di istituti di interesse per gli enti locali. Di particolare rilievo ai fini della razionalizzazione e della accelerazione dei procedimenti sono le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, in tema di certificazione e di sottoscrizione degli atti diretti alla pubblica amministrazione - per le quali si fa espresso riferimento ai contenuti della circolare MIACEL n. 11(97), Prot. n. 09705199-15100/4571, diramata in pari data dalla Direzione generale dell'amministrazione civile - nonche' dall'art. 17 in materia di procedimento amministrativo. Esse, infatti, mirano ad agevolare i rapporti del cittadino con gli uffici pubblici, riducendo gli oneri posti a suo carico per adempimenti meramente formali. Ulteriori disposizioni di particolare interesse per i benefici che le stesse sono suscettibili di indurre nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, sono recate dall'art. 12 in materia di alienazione di immobili di proprieta' pubblica e daIl'art. 17 in materia di conferenze di servizi e di accordi di programma. Risulta, per cio' stesso, evidente la necessita' di garantire una puntuale, generalizzata, tempestiva e corretta applicazione della nuova disciplina. 2. Tutto cio' premesso, previe le opportune intese intercorse con il servizio ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunita' che la normativa formi oggetto di approfondito esame in seno ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, presso i quali potra' essere utilmente esperita una prima verifica dello stato di attuazione delle norme, dei criteri operativi adottati dai vari uffici periferici in correlazione alle modifiche sopravvenute, nonche' delle problematiche applicative eventualmente emergenti. L'iniziativa varra' in tal senso a favorire, attraverso un proficuo confronto sugli aspetti di piu' spiccato interesse, la proposizione di ipotesi solutive comuni, nonche' l'avvio di forme collaborative che assicurino azioni coerenti particolarmente nelle ipotesi in cui le connessioni procedimentali implichino il coinvolgimento di piu' amministrazioni. Contestualmente, le SS.LL. vorranno avviare ogni opportuno intervento volto a richiamare l'attenzione dei Sindaci e dei rappresentanti delle amministrazioni locali sui contenuti innovativi della legge e sul rilievo che la disciplina riveste ai fini di un miglioramento dei servizi all'utenza. Ove se ne ravvisi l'esigenza, potra' risultare utile l'attivazione di iniziative mirate a fornire agli enti interessati - nelle forme ritenute piu' idonee - un supporto collaborativo utile a superare l'insorgere di difficolta'. Qualora dalle risultanze delle sedute del Comitato o da qualsiasi altra fonte emergano casi di disapplicazione delle disposizioni in esame, le SS.LL. valuteranno le iniziative da assumere al fine di pervenire ad un rapido superamento della condizione riscontrata, previa verifica delle cause determinanti. A tal fine si richiamano le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, circa la possibilita' che il comitato disponga ispezioni o, comunque, impartisca direttive per eliminare gli effetti delle carenze riscontrate. Le SS.LL. avranno, altresi', cura di segnalare i casi di persistente disapplicazione delle norme al fine di consentire, in presenza di particolari situazioni di gravita', interventi di verifica in loco da parte dell'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica. 3. Si confida nella particolare sollecitudine con la quale le SS.LL. vorranno assumere le opportune iniziative di competenza, per garantire il raggiungimento delle finalita' di semplificazione dell'azione amministrativa che sono nelle particolari aspettative del cittadino e che riflettono un fondamentale indirizzo governativo nel quadro complessivo dell'azione di ammodernamento della pubblica amministrazione. Si resta in attesa di ricevere i verbali delle sedute dei comitati convocati per le specifiche finalita', nonche' la documentazione relativa alle ulteriori iniziative assunte nei sensi indicati nella presente circolare. Analogamente la stessa documentazione dovra' essere altresi' trasmessa al nominato servizio ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro: Napolitano