IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590 / 1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta di  declaratoria  della  regione Marche  degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati delle  provvidenze del  fondo di  solidarieta'
nazionale:
  gelate  dal 7  aprile 1997  al 20  aprile 1997  nella provincia  di
Ascoli Piceno;
  gelate  dall'8 aprile  1997 al  18 aprile  1997 nella  provincia di
Pesaro;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni  alle produzioni  nei sottoelencati territori  agricoli, in
cui  possono trovare  applicazione le  specificate provvidenze  della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Ascoli Piceno:
  gelate dal  7 aprile 1997  al 20 aprile  1997 - provvidenze  di cui
all'art.  3, comma  2, lettere  b), c),  d), f),  nel territorio  dei
comuni  di  Ascoli  Piceno, Belmonte  Piceno,  Carassai,  Castignano,
Castorano,  Comunanza,Cossignano,   Falerone,  Fermo,  Grottazzolina,
Magliano di  Tenna, Massignano,  Monsampietro Morico,  Monsampolo del
Tronto,  Montalto delle  Marche,  Monte Rinaldo,  Monte Urano,  Monte
Vidon  Combatte,  Montedinove,   Montefiore  dell'Aso,  Montegiorgio,
Montelparo, Monterubbiano,  Montottone, Offida,  Ortezzano, Palmiano,
Petritoli,     Porto    Sant'Elpidio,     Rapagnano,    Ripatransone,
Roccafluvione,  Rotella,  Sant'Elpidio  a  Mare,  Santa  Vittoria  in
Matenano, Servigliano, Spinetoli, Torre San Patrizio, Venarotta.
  Pesaro:
  gelate dall'8  aprile 1997 al 18  aprile 1997 - provvidenze  di cui
all'art.  3, comma  2, lettere  b), c),  d), f),  nel territorio  dei
comuni di Cartoceto,  Colbordolo, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate,
Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto