IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           DI CONCERTO CON
I   MINISTRI   DELL'INTERNO,  DEL  BILANCIO  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE
   ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER LA FAMIGLIA
   E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n.
39;
  Sentiti   il  CNEL,   le   organizzazioni  sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Statoregioni;
  Considerata  la recente  approvazione da  parte del  Governo di  un
disegno  di  legge quadro  sull'immigrazione  e  la condizione  dello
straniero in Italia  che prevede, fra l'altro, nuovi  e piu' efficaci
meccanismi  per   la  programmazione  degli  ingressi   di  cittadini
extracomunitari   per  lavoro   nel  nostro   Paese  nonche'   misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
  Considerato   che  le   tematiche   relative  ad   un  adeguato   e
soddisfacente  inserimento socioculturale  degli stranieri  immigrati
trovano  piu' idonea  risposta nel  titolo  V del  citato disegno  di
legge, che prevede all'uopo anche un apposito "Fondo nazionale per le
politiche migratorie" (art. 42);
  Tenuto conto dell'avvenuta regolarizzazione, nel corso del 1996, di
oltre 240.000 stranieri extracomunitari, beneficiari delle previsioni
del  decreto-legge n.  489/1995  e  successive reiterazioni,  nonche'
dell'elevato  numero  di  ricongiungimenti  familiari  connessi,  con
conseguente accesso  al mercato del  lavoro decorso il termine  di un
anno dall'ingresso;
  Tenuto  conto  che  circa 170.000  lavoratori  stranieri  risultano
tuttora  iscritti  nelle  liste  di collocamento,  e  che  permangono
inoltre situazioni di soggiorno irregolare;
  Tenuto conto  che alcuni settori produttivi  nazionali (come quello
turisticoalberghiero, agricolo, dell'assistenza  alle persone e della
collaborazione   domestica)  pur   in  presenza   di  un   elevato  e
preoccupante tasso di disoccupazione nazionale, si avvalgono comunque
tradizionalmente  di  manodopera  straniera, a  tempo  determinato  e
indeterminato;
  Ritenuto che  di fronte  ad accertate  carenze di  manodopera possa
utilizzarsi  la  previsione  dell'art.  8 della  legge  n.  943/1986,
nonche' quella richiamata all'art. 10 della stessa legge;
  Ferma restando  la primaria esigenza di  favorire, anche attraverso
appropriati  raccordi con  le regioni  e  gli altri  enti locali,  un
soddisfacente ed adeguato  inserimento socioculturale degli stranieri
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990;
  Considerato che  nel 1997  verranno autorizzati  i ricongiungimenti
familiari conformi alle disposizioni contenute all'art. 4 della legge
n. 943/1986;
  Considerato  che   e'  stata  completata  la   consultazione  delle
competenti commissioni parlamentari permanenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 2, comma 3,  della legge n. 39/1990 sono ammessi
in  Italia, per  l'anno 1997,  i cittadini  stranieri non  comunitari
appartenenti alle seguenti categorie:
  a) cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente
a  soggiornare in  Italia per  motivi  di lavoro,  anche a  carattere
stagionale, ai  sensi e alle  condizioni stabilite dall'art.  8 della
legge   n.  943/1986,   purche'  il   datore  di   lavoro  offra   la
disponibilita' di un alloggio adeguato;
  b) familiari  di cittadini  non comunitari legalmente  residenti in
Italia ed  occupati, che potranno ricongiungersi  previo accertamento
delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.