IL VICE COMMISSARIO
            per gli eventi alluvionali del novembre 1996
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento della protezione  civile n. 2554 del 4  aprile 1997 con
la quale il presidente della  regione Toscana e' nominato commissario
delegato  per tutti  gli  interventi  infrastrutturali di  emergenza,
compresi  quelli relativi  ai dissesti  idrogeologici verificatisi  o
aggravati a seguito  degli eventi alluvionali del  novembre 1996, nei
territori  dei comuni  della provincia  di Massa  Carrara individuati
dalla ordinanza medesima;
  Visto che la predetta ordinanza dispone inoltre, all'art. 7, che ai
nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili
e' assegnato: a) un contributo per l'assistenza fino ad un massimo di
lire 20 milioni, tenuto anche conto  del danno subito a beni immobili
e mobili;  b) un contributo  mensile di  lire 600.000 per  il periodo
massimo di un  anno per l'autonoma sistemazione  dei nuclei familiari
medesimi;
  Considerato che all'assegnazione  dei predetti contributi provvede,
ai sensi  del medesimo art.  5, il commissario  delegato, avvalendosi
dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati;
  Considerato  che, sulla  base  delle segnalazioni  dei sindaci  dei
comuni interessati, risulta che:
  nel comune di Aulla e' stata emessa ordinanza di evacuazione n. 168
in data 18 novembre 1996, per l'edificio sito in via Don Corsini, 42,
localita' Albiano M. e che la medesima ordinanza e' stata revocata in
data 20 novembre 1996;
  nel comune di  Mulazzo e' stata emessa ordinanza  di evacuazione n.
719 in  data 8 gennaio  1997 per l'edificio  sito in via  dello Spino
Secco e che il suddetto provvedimento e' tuttora operativo;
  Ritenuto che il  contributo mensile di lire  600.000 per l'autonoma
sistemazione dei nuclei familiari evacuati, essendo calcolato appunto
su  base mensile,  possa essere  applicato esclusivamente  qualora la
inagibilita'  dell'immobile,  sia a  seguito  di  distruzione che  di
provvedimento autoritativo del sindaco, si protragga per un numero di
giorni pari  almeno a  10 e  che pertanto,  sulla base  delle sudette
segnalazioni,  del contributo  medesimo  possono  beneficiare i  soli
nuclei familiari residenti nel comune  di Mulazzo, la cui evacuazione
perdura dal gennaio del corrente anno;
  Verificato,  sulla  base   delle  certificazioni  anagrafiche  che,
nell'immobile sito in via dello Spino Secco, 6, nel comune di Mulazzo
risiedono n. 2 nuclei familiari;
  Considerato  il  termine  massimo  di  un  anno  previsto,  per  il
contributo in oggetto, dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2554/97;
  Considerato altresi'  che, ai  sensi dell'art. 5  dell'ordinanza n.
2554/97, anche  il contributo per  l'assistenza si applica  ai nuclei
familiari evacuati da alloggi distrutti  o dichiarati inagibili e che
il medesimo deve essere calcolato tenuto anche conto del danno subito
a beni immobili e mobili;
  Visto  che  per entrambi  i  predetti  contributi e'  assegnata  al
commissario delegato la somma complessiva di lire 80 milioni;
  Ritenuto  di  applicare  in   via  prioritaria  il  contributo  per
l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei  familiari e  di  destinare  ai
contributi per l'assistenza la quota del complessivo finanziamento di
lire  80  milioni  che   residua  dopo  l'applicazione  del  suddetto
contributo prioritario;
  Ritenuto inoltre  che ai  fini della determinazione  del contributo
per l'assistenza sia considerato,  oltre l'ammontare del danno subito
ai  beni immobili  e mobili,  altresi'  il numero  dei componenti  il
nucleo familiare;
  Valutato di procedere tramite gli uffici regionali all'accertamento
del danno, avvalendosi  dei comuni per la  concessione e l'erogazione
del contributo;
                               Ordina:
  1) A ciascuno dei nuclei  familiari evacuati da alloggi distrutti o
dichiarati  inagibili, nei  comuni di  cui all'art.  1 dell'ordinanza
D.P.C. n. 2554/97 e' assegnato:
  a)  un  contributo,  per  l'autonoma sistemazione,  di  L.  600.000
(seicentomila) per  ciascun mese  o frazione di  mese superiore  a 10
giorni di evacuazione, fino al massimo di un anno;
  b) un contributo di assistenza di ammontare non superiore a lire 20
milioni (ventimilioni),  calcolato sulla base  dei criteri di  cui al
successivo punto 3.
  2)   L'ammontare  del   contributo  di   assistenza  da   destinare
complessivamente  ai  soggetti  beneficiari e'  determinato  in  lire
65.600.000  (sessantacinquemilioniseicentomila)  corrispondenti  alla
differenza tra il fondo di lire 80 milioni di cui all'art. 7, comma 5
dell'ordinanza  D.P.C.  n. 2554/97  e  la  somma di  lire  14.400.000
destinata alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione
dei nuclei familiari evacuati.
  3)  L'ammontare del  contributo di  assistenza e'  determinato, per
ciascuno dei  nuclei familiari  beneficiari e nel  limite di  lire 20
milioni, come segue:
  lire 1.000.000  (unmilione) per  ciascuno dei componenti  il nucleo
familiare;
  il rimanente in misura percentuale rispetto all'ammontare dei danni
subiti  all'immobile di  residenza e  ai beni  mobili di  proprieta',
accertato  tramite  perizia  redatta  da  un  tecnico  della  regione
Toscana;  la  suddetta  percentuale,  che non  puo'  comunque  essere
superiore al 15 per cento del valore del danno, sara' determinata dal
rapporto  tra   l'entita'  complessiva  dei  danni   accertati  e  la
disponibilita' di lire 65.600.000 (sessantacinquemilioniseicentomila)
di cui al precedente punto 2.
  4)  Ai fini  della valutazione  del danno  e della  redazione della
perizia si applicano le disposizioni di  cui ai punti 3.2, 3.5, 4.5.1
dell'ordinanza commissariale  n. 23  del 12  febbraio 1997  avente ad
oggetto "Disposizioni  operative per  la concessione di  contributi a
fondo  perduto di  cui all'art.  4 del  decreto-legge n.  576 del  12
novembre 1996, convertito con legge n. 677 del 31 dicembre 1996".
  5) Ai fini della concessione dei  contributi di cui al punto 1, gli
interessati  presentano domanda  al sindaco  del comune  ove e'  sito
l'immobile evacuato, entro il giorno 31 luglio 1997.
  Il sindaco,  effettuate le verifiche  di competenza in  ordine alla
composizione del  nucleo familiare e alla  situazione di inagibilita'
dell'immobile,  comunica i  dati al  commissario che  provvede, sulla
base  della  valutazione  dei  danni, a  determinare  la  percentuale
relativa  alla  quota  del  contributo di  assistenza  ai  sensi  del
precedente  punto 3.  Le perizie  per la  valutazione dei  danni sono
trasmesse al  sindaco il  quale provvede  alla determinazione  e alla
concessione del contributo.
  6) I  sindaci provvedono  altresi' alla erogazione  dei contributi,
entro sette giorni dall'avvenuta assegnazione  dei fondi da parte del
commissario  e   presentano  al  medesimo  commissario   la  relativa
rendicontazione, entro i successivi trenta giorni.
  7) Il presente provvedimento e' comunicato ai sindaci dei comuni di
cui all'art. 1 dell'ordinanza D.P.C.  n. 2554/97 i quali provvedono a
darne adeguata pubblicita' nelle forme previste dall'ordinamento.
   Firenze, 20 giugno 1997
                                      Il vice commissario: Fontanelli