Con decreto ministeriale  n. 23118 del 15 luglio  1997 e' accertata
la permanenza  della condizione di crisi  aziendale, relativamente al
periodo  dal 1  luglio 1996  al 30  giugno 1997,  della ditta  S.r.l.
Tesar, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Sassari.
  A  seguito   dell'accertamento  di   cui  sopra  e'   prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Tesar, sede  in Olbia (Sassari) e  unita' di Sassari, per  il periodo
dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23119 del 15 luglio  1997 e' accertata
la condizione  di cui  all'art. 35, terzo  comma, legge  n. 416/1981,
relativamente al  periodo dal 4 luglio  1996 al 3 luglio  1997, della
ditta  S.r.l. T.V.A.  Televisione delle  Alpi, con  sede in  Trento e
unita' di Trento.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  della ditta  S.r.l.
T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Trento,
per il periodo dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 4
gennaio 1997 al 3 luglio 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23120 del 15 luglio  1997 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 16
marzo 1997  al 15  settembre 1997, della  ditta S.p.a.  Impresar, con
sede in Nuoro, unita' di Nuoro, Ottana (Nuoro) e cantieri vari.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti della  ditta  S.p.a. Impresar,  con sede  in
Nuoro, unita' di Nuoro, Ottana (Nuoro) e cantieri vari per il periodo
dal 16 marzo 1997 al 15 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  14 marzo  1997 con  decorrenza 16
marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Esclusi  lavoratori  sospesi  per   fine  cantiere  e/o  fine  fase
lavorativa.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23121 del 15 luglio  1997 e' accertata
la  sussistenza dei  presupposti di  cui all'art.  10 della  legge 23
luglio  1991  ai fini  della  proroga  del trattamento  ordinario  di
integrazione salariale  in favore dei lavoratori  sospesi a decorrere
dal 1 settembre 1995, dipendenti  della ditta S.c.a.r.l. Ir.Fur., con
sede  in  Roma, impegnata  nei  lavori  di realizzazione  delle  reti
idriche  di  distribuzione  del  complesso  irriguo  "Naro-Fumone"  e
cantiere di Naro (Agrigento).
  A seguito dell'accertamento di cui  sopra e' autorizzata la proroga
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale in  favore dei
predetti  lavoratori, per  il  periodo  dal 25  novembre  1995 al  24
febbraio 1996.
  Il trattamento ordinario di integrazione  salariale di cui sopra e'
ulteriormente prorogato dal 26 febbraio 1996 al 13 aprile 1996.
  Con decreto ministeriale  n. 23122 del 15 luglio  1997 e' accertata
la  sussistenza dei  presupposti di  cui all'art.  10 della  legge 23
luglio  1991  ai fini  della  proroga  del trattamento  ordinario  di
integrazione salariale  in favore dei lavoratori  sospesi a decorrere
dal 21  agosto 1995,  dipendenti della  ditta S.c.a.r.l.  I.F.C., con
sede   in  Milano,   impegnata   nei  lavori   di  potenziamento   ed
ammodernamento  della   ferrovia  circumflegrea  in   Napoli,  tratta
Pieve-Pianura, cantiere di Napoli.
  A seguito dell'accertamento di cui  sopra e' autorizzata la proroga
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale in  favore dei
predetti  lavoratori, per  il  periodo  dal 20  novembre  1995 al  29
gennaio 1996.
  Con decreto ministeriale  n. 23123 del 15 luglio  1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal  9  aprile 1996  all'8  aprile  1997,  della ditta  S.r.l.  Lamet
international,  con  sede  in  Preore (Trento)  e  unita'  di  Preore
(Trento).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,dipendenti  della ditta  S.r.l. Lamet  international, con
sede in Preore  (Trento) e unita' di Preore (Trento),  per il periodo
dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  10 maggio  1996 con  decorrenza 9
aprile 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra e' prorogata
dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 9
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23124 del  15 luglio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Team 93, con sede in Lizzano
(Taranto)  gia'  Castelbellino  (Ancona)   e  unita'  di  Castelpiano
(Ancona),  per  un  massimo  di   19  dipendenti  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 28 marzo 1997 al 27 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 28 settembre 1997 al 27 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23125 del  15 luglio 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti della  ditta  S.r.l. Aris  moda,  con sede  in
Nardo'  (Lecce) e  unita' di  Nardo' (Lecce),  per un  massimo di  20
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  28 novembre 1995  al 27
maggio 1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 28 maggio 1996 al 27 novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23126 del  15 luglio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Just, con sede in S. Miniato
(Pisa) e  unita' di Lari (Pisa),  per un massimo di  44 dipendenti e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23113 del 15 luglio  1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Group Division
Autec  - Gruppo  SCM, con  sede in  Rimini, unita'  di Rimini,  Villa
Verucchio  (Rimini),  Toscanella  di Dozza  (Bologna)  e  Verolanuova
(Brescia).
   Parere comitato tecnico del 3 luglio 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Group Division  Autec -
Gruppo SCM,  con sede  in Rimini, unita'  di Rimini,  Villa Verucchio
(Rimini), Toscanella di Dozza  (Bologna) e Verolanuova (Brescia), per
il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23114 del 15 luglio  1997 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 3 ottobre
1994 al 2  ottobre 1995, della ditta S.p.a. Pietrasanta,  con sede in
Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 27 marzo 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Pietrasanta, con sede  in Battipaglia
(Salerno) e  unita' di  Battipaglia (Salerno), per  il periodo  dal 3
ottobre 1994 al 2 aprile 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  7 ottobre  1994 con  decorrenza 3
ottobre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  A  seguito dell'approvazione  del  programma  per crisi  aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, con effetto  dal 3 ottobre 1994, in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Pietrasanta,  con sede in
Battipaglia  (Salerno)  e unita'  di  Battipaglia  (Salerno), per  il
periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  25 maggio  1995 con  decorrenza 3
aprile 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23115 del 15 luglio  1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
7 settembre 1993 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Manfrini R. arti
grafiche  Vallagarina, con  sede  in Calliano  (Trento)  e unita'  di
Calliano (Trento).
   Parere comitato tecnico del 22 maggio 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti della ditta  S.p.a. Manfrini R. arti grafiche
Vallagarina,  con sede  in  Calliano (Trento)  e  unita' di  Calliano
(Trento), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 21  ottobre 1993 con  decorrenza 7
settembre 1993.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  A  seguito  dell'approvazione  del programma  per  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale, gia'  disposta con  effetto dal  7 settembre
1993, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  della ditta
S.p.a. Manfrini  R. arti grafiche  Vallagarina, con sede  in Calliano
(Trento) e  unita' di Calliano (Trento),  per il periodo dal  7 marzo
1994 al 6 settembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il  22 aprile  1994 con  decorrenza 7
marzo 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  A   seguito    dell'approvazione   relativa   al    programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta  con effetto dal 7 settembre
1993, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  della ditta
S.p.a. Manfrini  R. arti grafiche  Vallagarina, con sede  in Calliano
(Trento)  e  unita'  di  Calliano  (Trento), per  il  periodo  dal  7
settembre 1994 al 4 marzo 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  7 ottobre  1994 con  decorrenza 7
settembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23116 del 15 luglio  1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
5 febbraio 1996 al 4 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas
Concorde,  con sede  in Spezzano  di  Fiorano (Modena)  e due  unita'
Casalgrande (Reggio Emilia).
   Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti della ditta  S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde,
con sede in Spezzano di Fiorano  (Modena) e due unita' di Casalgrande
(Reggio Emilia), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 21  marzo 1996  con decorrenza  5
febbraio 1996.
  A  seguito  dell'approvazione  del programma  per  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale, gia'  disposta  con effetto  dal 5  febbraio
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  della ditta
S.p.a.  Ceramiche Atlas  Concorde, con  sede in  Spezzano di  Fiorano
(Modena) e due unita' di  Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo
dal 23 settembre 1996 al 4 ottobre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 30  settembre 1996 con decorrenza 5
agosto 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  23117 del 15  luglio 1997,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  30 maggio  1997,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 30
maggio  1997  con  effetto  dal  19  febbraio  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti della  ditta S.p.a. Nuova Valriso,
con sede in Uta (Cagliari) e unita' di Sassari, per il periodo dal 19
agosto 1996 al 18 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 19
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.