IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro  de tesoro e' autorizzato  ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, tra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;
  Visto  il decreto-legge  23 gennaio  1993, n.  16, convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con
cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione
dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;
  Visto  il decreto-legge  28 giugno  1995, n.  250, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 8  agosto  1995,  n. 349,  recante,  fra
l'altro,  disposizioni in  materia  tributaria,  ed, in  particolare,
l'art. 3-bis, con cui si stabilisce che:
  per  l'estinzione  dei  crediti  d'imposta sul  valore  aggiunto  e
relativi interessi, risultanti  dalle dichiarazioni relative all'anno
1992 presentate dai soggetti di cui  all'art. 11, comma 1, del citato
decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di
titoli  di  Stato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato
ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;
   il godimento dei titoli decorre dal 1 gennaio 1996;
   la durata e' pari a dieci anni;
  l'importo  massimo  dell'emissione  non   puo'  superare  lire  400
miliardi;
  con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le careristiche,
le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;
  Visto il proprio decreto n.  594687 del 9 novembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 270  del 18 novembre 1995,  come risulta
modificato dal  decreto ministeriale  n. 787532  del 24  luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182  del 5 agosto 1996, con il
quale, in applicazione dell'art. 3-bis del citato decretolegge n. 250
del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di
cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta
verranno assegnati  certificati di credito del  tesoro decennali, con
godimento  1   gennaio  1996,  a  tasso   d'interesse  variabile,  da
determinarsi  con le  modalita'  di  cui al  decreto  stesso, ed,  in
particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati
di credito veranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare
complessivo  dei  crediti  d'imposta  risultante  dagli  elenchi  dei
contribuenti  trasmessi  dal  Ministero delle  finanze  arrotondando,
quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito;
  Visto  il decreto  ministeriale  n. 787782  del  3 settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  212 del 10 settembre 1996 con
cui  e' stata  disposta,  in attuazione  dell'art.  3-bis del  citato
decreto-legge n.  250 del 1995,  l'emissione di una prima  tranche di
certificati  di  credito  del  Tesoro,  destinati  all'estinzione  di
crediti d'imposta per L. 102.481.494.000;
  Visto  il decreto  ministeriale  n. 178192  del  14 febbraio  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  45 del 24 febbraio 1997, come
risulta modificato dal  decreto ministeriale n. 179269  del 10 giugno
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 144 del 23 giugno 1997,
con cui e'  stata disposta, in attuazione dell'art.  3-bis del citato
decreto-legge n. 250 del 1995,  l'emissione di una seconda tranche di
certificati  di  credito  del  Tesoro,  destinati  all'estinzione  di
crediti d'imposta per lire 3.645.316.000;
  Vista la lettera  in data 15 luglio 1997 con  la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge
n.  250 del  1995, ha  trasmesso  un apposito  elenco, facente  parte
integrante  del presente  decreto,  riguardante  n. 28  contribuenti,
titolari di crediti  per IVA relativi al periodo  d'imposta 1992, per
un totale di  crediti ammessi al rimborso pari  a lire 8.337.453.000,
ed  ha, inoltre,  fatto presente  che  gli importi  inclusi in  detto
elenco inferiori a lire cento  milioni riguardano somme da rimborsare
a titolo  di interessi  relativi a crediti  di ammontare  superiore a
tale importo, gia' rimborsati dai competenti uffici IVA e per i quali
i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli interessi;
  Ritenuto che  occorre procedere all'emissione di  una terza tranche
dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato,
di  complessive  lire 8.353.000.000  e  che  contro il  rilascio  dei
suddetti  titoli di  Stato  verra' versato  all'entrata del  bilancio
statale  l'importo  corrispondente  ai crediti  d'imposta  ammessi  a
rimborso  (L. 8.337.453.000),  nonche' l'importo  di lire  15.547.000
pari alla differenza  fra la suddetta somma e  l'ammontare dei titoli
emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 38  della  legge  30  marzo  1981, n.  119,  e
successive modificazioni,  e per le  finalita' di cui  all'art. 3-bis
del decreto-legge  28 giugno 1995,  n. 250, convertito nella  legge 8
agosto 1995, n. 349, e' disposta  l'emissione di una terza tranche di
certificati  di credito  del tesoro  al portatore,  per l'importo  di
nominali lire 8.353.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1996;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006;
  tasso  d'interesse semestrale:  variabile, da  determinarsi con  le
modalita' di cui all'art. 1 decreto ministeriale del 9 novembre 1995,
citato nelle premesse.