IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 3 della predetta legge n. 549 / 1995, con i quali e' stato provveduto, rispettivamente: a disporre la cessazione, a decorrere dall'anno 1996, dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle norme richiamate nella tabella B allegata alla stessa legge n. 549 / 1995, per gli importi complessivi indicati nella successiva tabella C (col. a), anch'essa allegata alla legge in esame, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni; a prevedere l'istituzione, a decorrere dall'anno 1997, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un Fondo perequativo ai fini della corresponsione alle regioni a statuto ordinario di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito regionale relativo all'accisa sulla benzina (lire 350 / litro) realizzato nell'anno 1996, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 3 di cui trattasi, e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi del predetto comma 1 cosi' come indicati nella gia' richiamata tabella C (col. a); Considerato che per la determinazione del sopra richiamato risultato differenziale, da corrispondere alle regioni a statuto ordinario quale Fondo perequativo, l'ammontare del gettito 1996 derivante dalla quota dell'accisa sulla benzina attribuita alle medesime regioni ai sensi del sopra richiamato comma 12, e' stato provvisoriamente considerato nell'importo stimato di complessive lire 6.862 miliardi, secondo la distribuzione evidenziata alla col. b) della tabella C sopra richiamata, in attesa di conoscere i dati definitivi del gettito realizzato nell'anno in questione; Considerato che l'ammontare effettivo dei versamenti effettuati per l'anno 1996 dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa regionale di cui trattasi e' risultato essere pari a complessive lire 6.949.752.647.160, ed attribuito alle regioni con le modalita' individuate nell'ambito dello stesso comma 12 sopra richiamato, negli importi complessivi comunicati dalla Direzione, generale del tesoro con la nota n. 860533 del 3 aprile 1997; Considerato che i dati relativi al predetto gettito realizzato per l'anno 1996 (pari a lire 6.950 miliardi in misura arrotondata), nonche' le corrispondenti quote regionali, risultano essere diversi da quelli utilizzati, in via provvisoria, nell'ambito della tabella C allegata alla gia' citata legge n. 549 / 1995 ai fini della determinazione delle differenze (col. b - a della tabella C, da attribuire, a decorrere dall'anno 1997, alle regioni a titolo di Fondo perequativo, per cui si rende necessario provvedere alla conseguente modifica della col. b della tabella C in questione; Considerato, peraltro, che ai ensi del comma 5 dello stesso art. 3 piu' volte richiamato, il Ministro del tesoro e' stato autorizzato ad apportare, con proprio decreto, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla legge n. 549 / 1995 anche con riferimento alla nuova distribuzione delle quote regionali 1996 relative al fondo comune ex art. 8 della legge n 281 / 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrante tra i trasferimenti soppressi individuati nell'ambito della tabella B allegata alla medesima legge, per effetto della rideterminazione delle quote di fondo comune per l'anno 1995, a cui il predetto Fondo 1996 era parametrato ai fini della ripartizione (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538), in conseguenza dei conguagli relativi al fondo comune 1993 e 1994; Ricordato a tale riguardo, che il fondo comune regionale relativo all'anno 1996 considerato ai fini della determinazione del totale dei trasferimenti soppressi indicati alla col. a della tabella C allegata alla legge n. 549 / 1995, risulta essere calcolato, sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione in Parlamento del disegno di legge concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (A.S. 2157), in complessive lire 3.080 miliardi e ripartito tra le regioni secondo le quote indicate nella tabella esplicativa della distribuzione regionale delle risorse per settore di intervento richiamata nell'ambito della relazione illustrativa al provvedimento di cui trattasi, utilizzando i criteri previsti dal sopra richiamato art. 5, comma 2, della legge n. 538 / 1993 (ripartizione sulla base delle quote regionali relative al fondo comune 1995); Considerato che il predetto importo di lire 3.080 miliardi relativo al fondo comune determinato per il 1996 e la connessa ripartizione regionale, non hanno subito modifiche nelle successive fasi dell'iter parlamentare di approvazione del predetto disegno di legge; Atteso che, con decreto 104540 del 30 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1997) e' stato provveduto: 1) alla rideterminazione (col. 3, prosp. n. 3) del fondo comune regionale per l'anno 1993 in conseguenza delle modifiche intervenute nei dati forniti dall'Automobile club d'Italia relativi al gettito 1993 delle tasse automobilistiche di cui all'art. 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 504 / 1992, al fine di rispettare la condizione posta dall'art. 4, comma 6, della legge n. 500 / 1992; 2) alla conseguente rideterminazione delle nuove quote nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario per lo stesso anno 1993 (col. 4, prosp. n. 4), nonche' per i successivi anni 1994 (col. 5, prosp. n. 5) e 1995 (col. 8, prosp. n. 6), in sostituzione di quelle individuate per gli stessi anni in precedenti provvedimenti; 3) al rinvio ad altro provvedimento delle operazioni di conguaglio derivanti dalla rideterminazione delle quote nette di fondo comune relative agli anni 1994 e 1995, tenuto conto che per quelle afferenti l'anno 1993 si era gia' provveduto in sede di determinazione delle risorse regionali di cui all'art. 3, commi 2 e 12, della legge n. 549 / 1995; Visto l'allegato prospetto n. 1 nel quale sono state evidenziate (col. 2) le nuove quote regionali relative al fondo comune 1996 di lire 3.080 miliardi considerato nell'ambito dei trasferimenti soppressi di cui alla tabella C allegata alla legge n. 549 / 1995, calcolate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 538 / 1993, proporzionalmente alle corrispondenti quote regionali del fondo comune 1995 cosi' come rideterminate alla col. 6 del prospetto n. 6 allegato al sopra richiamato decreto n. 104540 del 30 gennaio 1997; Visto l'allegato prospetto n. 2 nel quale sono state evidenziate le quote corrispondenti all'accisa sulla benzina attribuite complessivamente alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1996 ai sensi del comma 12 dell'art. 3 della legge n. 549 / 1995; Visto l'allegato prospetto n. 3 con il quale, sulla base della diversa distribuzione regionale degli importi relativi ai trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dell'art. 3 sopra richiamato (col. 3 del prospetto n. 3-bis), per effetto dei conguagli (col. 2 del prospetto n. 3-bis) derivanti dalla nuova ripartizione del fondo comune regionale 1996 (col. 2 del prosp. n. 1), nonche' con riferimento ai dati definitivi relativi alle quote regionali dell'accisa attribuite per l'anno 1996 (prospetto n. 2), e' stato provveduto a rideterminare (col. b - a) le quote da attribuire a decorrere dal 1997 alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo perequativo in sostituzione di quelle in precedenza individuate nell'ambito della tabella C allegata alla legge n. 549 / 1995; Visto l'allegato prospetto n. 4, con il quale e' stato provveduto ad individuare complessivamente (col. 7) i conguagli conseguenti alle rideterminazione delle quote regionali a titolo di fondo comune 1994 (col. 3) e 1995 (col. 6) che dovranno essere effettuati successivamente a valere sulle quote di fondo perequativo come sopra rideterminate; Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 549 / 1995, ad apportare le necessarie modifiche alla tabella C allegata alla predetta legge, con riferimento alla nuova distribuzione regionale sia dei trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dello stesso art. 3 (per tener conto della nuova distribuzione regionale del fondo comune 1996) che del gettito definitivo 1996 della quota dell'accisa attribuita alle regioni medesime ai sensi del successivo comma 12, nonche' all'individuazione degli importi corrispondenti ai conguagli relativi al fondo comune 1994 e 1995 che dovranno essere successivamente effettuati a valere sulle quote di fondo perequativo rideterminate cosi' come desunte dalla nuova tabella C di cui trattasi; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 3-bis e 4 che formano parte integrante del presente decreto. Avvertenza: Il presente decreto, pur inoltrato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', cosi' come specificato all'art. 4 del relativo dispositivo, non e' stato poi registrato da quest'ultima in quanto considerato non rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.