IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 28  dicembre  1995,  n.  549, recante  "Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica";
  Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 3 della predetta legge
n. 549 / 1995, con i quali e' stato provveduto, rispettivamente:
  a  disporre   la  cessazione,  a  decorrere   dall'anno  1996,  dei
finanziamenti in  favore delle  regioni a statuto  ordinario previsti
dalle norme richiamate nella tabella  B allegata alla stessa legge n.
549 /  1995, per  gli importi  complessivi indicati  nella successiva
tabella  C  (col.  a),  anch'essa   allegata  alla  legge  in  esame,
intendendosi  trasferite   alla  competenza  regionale   le  relative
funzioni;
  a prevedere l'istituzione, a  decorrere dall'anno 1997, nello stato
di previsione  del Ministero del  tesoro, di un Fondo  perequativo ai
fini  della corresponsione  alle regioni  a statuto  ordinario di  un
importo pari  alla differenza  tra l'ammontare del  gettito regionale
relativo  all'accisa  sulla benzina  (lire  350  / litro)  realizzato
nell'anno 1996,  ai sensi  del comma  12 dello stesso  art. 3  di cui
trattasi,  e l'ammontare  dei  trasferimenti soppressi  ai sensi  del
predetto comma 1 cosi' come  indicati nella gia' richiamata tabella C
(col. a);
  Considerato  che   per  la  determinazione  del   sopra  richiamato
risultato  differenziale, da  corrispondere  alle  regioni a  statuto
ordinario  quale  Fondo  perequativo, l'ammontare  del  gettito  1996
derivante  dalla  quota  dell'accisa sulla  benzina  attribuita  alle
medesime regioni  ai sensi  del sopra richiamato  comma 12,  e' stato
provvisoriamente considerato nell'importo stimato di complessive lire
6.862  miliardi, secondo  la distribuzione  evidenziata alla  col. b)
della  tabella C  sopra richiamata,  in  attesa di  conoscere i  dati
definitivi del gettito realizzato nell'anno in questione;
  Considerato che l'ammontare effettivo dei versamenti effettuati per
l'anno 1996 dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa regionale
di  cui  trattasi  e'  risultato   essere  pari  a  complessive  lire
6.949.752.647.160,  ed  attribuito  alle  regioni  con  le  modalita'
individuate nell'ambito dello stesso comma 12 sopra richiamato, negli
importi complessivi  comunicati dalla Direzione, generale  del tesoro
con la nota n. 860533 del 3 aprile 1997;
  Considerato che i dati relativi  al predetto gettito realizzato per
l'anno  1996 (pari  a  lire 6.950  miliardi  in misura  arrotondata),
nonche' le  corrispondenti quote regionali, risultano  essere diversi
da quelli utilizzati, in via provvisoria, nell'ambito della tabella C
allegata  alla  gia'  citata  legge  n. 549  /  1995  ai  fini  della
determinazione  delle differenze  (col. b  -  a della  tabella C,  da
attribuire,  a decorrere  dall'anno 1997,  alle regioni  a titolo  di
Fondo  perequativo,  per  cui  si rende  necessario  provvedere  alla
conseguente modifica della col. b della tabella C in questione;
  Considerato, peraltro, che ai ensi del  comma 5 dello stesso art. 3
piu' volte richiamato, il Ministro del tesoro e' stato autorizzato ad
apportare, con  proprio decreto, modifiche  agli importi di  cui alla
tabella C  allegata alla legge  n. 549  / 1995 anche  con riferimento
alla nuova distribuzione delle quote regionali 1996 relative al fondo
comune ex art. 8 della legge n 281 / 1970, e successive modificazioni
ed integrazioni, rientrante tra i trasferimenti soppressi individuati
nell'ambito della tabella B allegata alla medesima legge, per effetto
della rideterminazione delle quote di fondo comune per l'anno 1995, a
cui il predetto Fondo 1996 era parametrato ai fini della ripartizione
(ai sensi  dell'art. 5,  comma 2,  della legge  24 dicembre  1993, n.
538), in  conseguenza dei conguagli  relativi al fondo comune  1993 e
1994;
  Ricordato a tale  riguardo, che il fondo  comune regionale relativo
all'anno 1996 considerato ai fini della determinazione del totale dei
trasferimenti soppressi indicati alla col. a della tabella C allegata
alla legge n. 549 / 1995,  risulta essere calcolato, sulla base della
legislazione vigente al momento della presentazione in Parlamento del
disegno  di  legge  concernente "Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica" (A.S.  2157), in complessive lire  3.080 miliardi e
ripartito  tra le  regioni secondo  le quote  indicate nella  tabella
esplicativa della  distribuzione regionale delle risorse  per settore
di intervento richiamata nell'ambito  della relazione illustrativa al
provvedimento  di cui  trattasi, utilizzando  i criteri  previsti dal
sopra  richiamato  art.  5,  comma  2, della  legge  n.  538  /  1993
(ripartizione  sulla base  delle  quote regionali  relative al  fondo
comune 1995);
  Considerato che il predetto importo di lire 3.080 miliardi relativo
al fondo  comune determinato per  il 1996 e la  connessa ripartizione
regionale, non hanno subito modifiche nelle successive fasi dell'iter
parlamentare di approvazione del predetto disegno di legge;
  Atteso  che, con  decreto 104540  del 30  gennaio 1997  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  49  del  28  febbraio 1997)  e'  stato
provveduto:
  1) alla  rideterminazione (col.  3, prosp. n.  3) del  fondo comune
regionale per l'anno 1993  in conseguenza delle modifiche intervenute
nei dati  forniti dall'Automobile  club d'Italia relativi  al gettito
1993  delle  tasse automobilistiche  di  cui  all'art. 23,  comma  1,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 504 / 1992, al fine di
rispettare la condizione  posta dall'art. 4, comma 6,  della legge n.
500 / 1992;
  2)  alla conseguente  rideterminazione delle  nuove quote  nette da
attribuire alle regioni  a statuto ordinario per lo  stesso anno 1993
(col. 4,  prosp. n. 4), nonche'  per i successivi anni  1994 (col. 5,
prosp. n. 5) e 1995 (col. 8,  prosp. n. 6), in sostituzione di quelle
individuate per gli stessi anni in precedenti provvedimenti;
  3) al rinvio ad altro  provvedimento delle operazioni di conguaglio
derivanti dalla  rideterminazione delle  quote nette di  fondo comune
relative agli anni 1994 e 1995, tenuto conto che per quelle afferenti
l'anno 1993  si era gia'  provveduto in sede di  determinazione delle
risorse regionali di cui all'art. 3, commi 2 e 12, della legge n. 549
/ 1995;
  Visto l'allegato  prospetto n. 1  nel quale sono  state evidenziate
(col. 2)  le nuove quote regionali  relative al fondo comune  1996 di
lire  3.080   miliardi  considerato  nell'ambito   dei  trasferimenti
soppressi di  cui alla tabella C  allegata alla legge n.  549 / 1995,
calcolate, ai sensi dell'art. 5, comma  2, della legge n. 538 / 1993,
proporzionalmente  alle  corrispondenti  quote  regionali  del  fondo
comune 1995 cosi'  come rideterminate alla col. 6 del  prospetto n. 6
allegato al sopra richiamato decreto n. 104540 del 30 gennaio 1997;
  Visto l'allegato prospetto n. 2 nel quale sono state evidenziate le
quote    corrispondenti   all'accisa    sulla   benzina    attribuite
complessivamente alle regioni a statuto  ordinario per l'anno 1996 ai
sensi del comma 12 dell'art. 3 della legge n. 549 / 1995;
  Visto  l'allegato prospetto  n. 3  con il  quale, sulla  base della
diversa   distribuzione   regionale   degli   importi   relativi   ai
trasferimenti  soppressi  ai sensi  del  comma  1 dell'art.  3  sopra
richiamato (col. 3 del prospetto n. 3-bis), per effetto dei conguagli
(col. 2  del prospetto n.  3-bis) derivanti dalla  nuova ripartizione
del fondo comune regionale 1996 (col. 2 del prosp. n. 1), nonche' con
riferimento  ai   dati  definitivi  relativi  alle   quote  regionali
dell'accisa attribuite  per l'anno  1996 (prospetto  n. 2),  e' stato
provveduto a  rideterminare (col.  b -  a) le  quote da  attribuire a
decorrere dal 1997 alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo
perequativo  in  sostituzione  di quelle  in  precedenza  individuate
nell'ambito della tabella C allegata alla legge n. 549 / 1995;
  Visto l'allegato prospetto  n. 4, con il quale  e' stato provveduto
ad individuare complessivamente (col. 7) i conguagli conseguenti alle
rideterminazione delle quote regionali a  titolo di fondo comune 1994
(col.   3)  e   1995  (col.   6)  che   dovranno  essere   effettuati
successivamente a valere sulle quote  di fondo perequativo come sopra
rideterminate;
  Ritenuto, per quanto  sopra esposto, di dover  provvedere, ai sensi
del comma 5  dell'art. 3 della legge  n. 549 / 1995,  ad apportare le
necessarie modifiche alla tabella C allegata alla predetta legge, con
riferimento alla nuova distribuzione  regionale sia dei trasferimenti
soppressi ai sensi  del comma 1 dello stesso art.  3 (per tener conto
della nuova  distribuzione regionale del  fondo comune 1996)  che del
gettito  definitivo  1996  della quota  dell'accisa  attribuita  alle
regioni  medesime   ai  sensi   del  successivo  comma   12,  nonche'
all'individuazione degli importi corrispondenti ai conguagli relativi
al  fondo comune  1994  e 1995  che  dovranno essere  successivamente
effettuati a  valere sulle  quote di fondo  perequativo rideterminate
cosi' come desunte dalla nuova tabella C di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati  gli uniti prospetti numeri  1, 2, 3, 3-bis  e 4 che
formano parte integrante del presente decreto.
          Avvertenza:
            Il    presente decreto,   pur inoltrato   alla Corte  dei
          conti  per il controllo preventivo di  legittimita',  cosi'
          come  specificato all'art.  4  del  relativo   dispositivo,
          non   e'   stato    poi   registrato   da  quest'ultima  in
          quanto   considerato  non  rientrante    nella  fattispecie
          prevista dall'art.  3, comma  1, lettera c),   della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20.