Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, modificativo dell'art. 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il mandato dei componenti del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nominati con decreto ministeriale 27 aprile 1993, verra' a scadere il 26 aprile 1998, e al fine di permettere la ricostituzione di tale consesso e quella dei comitati provinciali che scadranno in pari data, le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' le loro sedi provinciali e le associazioni provinciali ad esse aderenti, che ritengano di avere titolo per essere comprese tra le associazioni piu' rappresentative, ai fini della designazione di propri rappresentanti rispettivamente nel Comitato centrale e nei comitati provinciali, sono invitate a produrre alla Direzione generale MCTC del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione centrale III, Div. 36, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il termine improrogabile del 26 gennaio 1998, la documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che detta le disposizioni regolamentari della sopracitata legge 6 giugno 1974. A maggiore chiarimento di quanto sopra si fa presente che: le domande di partecipazione alla graduatoria per il Comitato centrale dovranno essere redatte in carta legale con firma autenticata del legale rappresentante delle associazioni nazionali interessate; a ciascuna domanda dovra' essere allegata: una copia dell'atto costitutivo, una copia dello statuto (da cui risulti in modo esplicito il potere di rappresentanza di appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti) e una copia dell'eventuale regolamento interno, sempreche' non venga esplicitamente dichiarato che tali copie sono gia' state prodotte per partecipare alle graduatorie del Comitato attualmente in essere, oppure se ai testi gia' prodotti siano state nel frattempo apportate delle variazioni; l'elenco delle sedi provinciali con i relativi indirizzi, nonche' l'elenco delle eventuali associazioni affiliate in sede locale individuate tramite l'esatta denominazione ed il relativo indirizzo; il totale degli iscritti rappresentati oppure il totale dei tonnellaggi autorizzati in possesso degli iscritti qualora si intenda dimostrare la rappresentativita' ai sensi del comma quinto, par. 2, art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976. Della veridicita' dei dati dichiarati ed opportunamente riepilogati dovra' farsi carico, ai sensi della normativa vigente in materia, il legale rappresentante della associazione nazionale. In allegato alle predette domande ciascuna associazione nazionale dovra' presentare l'insieme delle domande prodotte dalle proprie sedi provinciali e quelle delle associazioni provinciali ad essa aderenti; ciascuna di esse dovra': essere redatta in carta legale, con firma autenticata del loro legale rappresentante, e sara' corredata dagli elenchi degli iscritti, individuati dalla ragione sociale con relativo indirizzo e dal numero di iscrizione all'albo. Per ciascuno di essi dovra' essere fornito anche l'elenco delle targhe dei veicoli autorizzati; recare in allegato copia dell'atto in cui si specifica l'associazione nazionale alla quale si aderisce; qualora tale documentazione sia gia' stata prodotta in precedenza, dovra' esserne fatta specifica menzione; riportare la denominazione esatta e l'indirizzo completo ove spedire eventuale corrispondenza. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 4, par. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, l'associazione nazionale cui si aderisce abbia voluto rendere nota la propria rappresentativita' dimostrando di avere associati complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per una portata utile di almeno 30.000 tonnellate, gli organismi provinciali dovranno indicare, per ciascun iscritto, oltre ai dati di cui sopra, la portata di ciascun veicolo autorizzato. Della veridicita' dei dati dichiarati, ed opportunamente riepilogati, dovra', ai sensi della normativa vigente in materia, farsi carico il legale rappresentante della associazione locale. Devesi precisare che, ferma restando la previsione di cui al citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1978, par. 2, secondo comma, che stabilisce l'esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti, qualora una associazione locale aderisca a piu' associazioni nazionali dovra', nel contesto della propria domanda di partecipazione, enumerare tutte le associazioni cui aderisce ed i nominativi di tutti i propri iscritti distinguendoli per associazione finale di appartenenza. Di tale domanda dovranno essere prodotte tante copie quante sono le associazioni nazionali per le quali si ritiene di aver diritto a partecipare alla graduatoria provinciale.