Si  porta a  conoscenza  di  tutti gli  interessati  che, ai  sensi
dell'art. 1 del  decreto-legge 6 febbraio 1987, n.  16, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1987,  n.  132,
modificativo  dell'art. 7  della  legge  6 giugno  1974,  n. 298,  il
mandato  dei  componenti  del  Comitato  centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori di  cose per  conto di  terzi nominati  con decreto
ministeriale 27 aprile 1993, verra' a scadere il 26 aprile 1998, e al
fine di  permettere la ricostituzione  di tale consesso e  quella dei
comitati  provinciali che  scadranno  in pari  data, le  associazioni
nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche'
le  loro  sedi provinciali  e  le  associazioni provinciali  ad  esse
aderenti, che  ritengano di avere  titolo per essere comprese  tra le
associazioni  piu' rappresentative,  ai  fini  della designazione  di
propri  rappresentanti rispettivamente  nel Comitato  centrale e  nei
comitati  provinciali,  sono  invitate   a  produrre  alla  Direzione
generale  MCTC del  Ministero  dei trasporti  e  della navigazione  -
Direzione centrale III,  Div. 36, via Caraci, 36 -  00157 Roma, entro
il  termine  improrogabile del  26  gennaio  1998, la  documentazione
prevista  dagli articoli  4  e  5 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica  3  gennaio  1976,  n.   32,  che  detta  le  disposizioni
regolamentari della sopracitata legge 6 giugno 1974.
  A maggiore chiarimento di quanto sopra si fa presente che:
  le  domande  di partecipazione  alla  graduatoria  per il  Comitato
centrale  dovranno   essere  redatte   in  carta  legale   con  firma
autenticata  del legale  rappresentante delle  associazioni nazionali
interessate;
    a ciascuna domanda dovra' essere allegata:
  una copia  dell'atto costitutivo, una  copia dello statuto  (da cui
risulti in modo esplicito il potere di rappresentanza di appartenenti
alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con
esclusione  di  contemporanea   rappresentanza  di  categorie  aventi
interessi  contrapposti)  e   una  copia  dell'eventuale  regolamento
interno,  sempreche' non  venga  esplicitamente  dichiarato che  tali
copie sono gia'  state prodotte per partecipare  alle graduatorie del
Comitato  attualmente in  essere, oppure  se ai  testi gia'  prodotti
siano state nel frattempo apportate delle variazioni;
  l'elenco delle  sedi provinciali con i  relativi indirizzi, nonche'
l'elenco  delle  eventuali  associazioni  affiliate  in  sede  locale
individuate tramite l'esatta denominazione ed il relativo indirizzo;
  il  totale  degli  iscritti  rappresentati  oppure  il  totale  dei
tonnellaggi autorizzati in possesso degli iscritti qualora si intenda
dimostrare la rappresentativita'  ai sensi del comma  quinto, par. 2,
art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976.
  Della veridicita' dei dati dichiarati ed opportunamente riepilogati
dovra' farsi carico, ai sensi  della normativa vigente in materia, il
legale rappresentante della associazione nazionale.
  In allegato  alle predette domande ciascuna  associazione nazionale
dovra' presentare l'insieme delle domande prodotte dalle proprie sedi
provinciali e quelle delle associazioni provinciali ad essa aderenti;
ciascuna di esse dovra':
  essere  redatta in  carta legale,  con firma  autenticata del  loro
legale  rappresentante,   e  sara'  corredata  dagli   elenchi  degli
iscritti, individuati dalla ragione  sociale con relativo indirizzo e
dal numero di iscrizione all'albo. Per ciascuno di essi dovra' essere
fornito anche l'elenco delle targhe dei veicoli autorizzati;
  recare   in  allegato   copia   dell'atto  in   cui  si   specifica
l'associazione  nazionale  alla  quale   si  aderisce;  qualora  tale
documentazione sia gia' stata  prodotta in precedenza, dovra' esserne
fatta specifica menzione;
  riportare  la  denominazione  esatta  e  l'indirizzo  completo  ove
spedire eventuale corrispondenza.
  Nel caso  in cui, ai sensi  dell'art. 4, par. 2,  quinto comma, del
decreto  del  Presidente della  Repubblica  3  gennaio 1976,  n.  32,
l'associazione nazionale cui si aderisce abbia voluto rendere nota la
propria   rappresentativita'    dimostrando   di    avere   associati
complessivamente  titolari di  autorizzazioni per  l'autotrasporto di
cose  per conto  di  terzi per  una portata  utile  di almeno  30.000
tonnellate, gli organismi provinciali  dovranno indicare, per ciascun
iscritto, oltre ai  dati di cui sopra, la portata  di ciascun veicolo
autorizzato.
  Della   veridicita'   dei   dati  dichiarati,   ed   opportunamente
riepilogati,  dovra', ai  sensi della  normativa vigente  in materia,
farsi carico il legale rappresentante della associazione locale.
  Devesi precisare che, ferma restando la previsione di cui al citato
art. 4 del  decreto del Presidente della Repubblica  n. 32/1978, par.
2,  secondo  comma,  che  stabilisce  l'esclusione  di  contemporanea
rappresentanza  di categorie  aventi interessi  contrapposti, qualora
una  associazione  locale  aderisca  a  piu'  associazioni  nazionali
dovra',  nel  contesto  della   propria  domanda  di  partecipazione,
enumerare tutte le associazioni cui aderisce ed i nominativi di tutti
i  propri   iscritti  distinguendoli   per  associazione   finale  di
appartenenza. Di  tale domanda  dovranno essere prodotte  tante copie
quante sono le associazioni nazionali per le quali si ritiene di aver
diritto a partecipare alla graduatoria provinciale.