IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art.  62 -bis del  decreto - legge  30 agosto 1993  n. 331,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 ottobre  1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate dei
Ministero delle  finanze l'elaborazione di appositi  studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto l'art.  3, comma 121, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
che stabilisce che  i soggetti che hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio di attivita'  di impresa di cui all'art.  53, comma 1,
ad esclusione  di quelli  indicati alla lettera  c), del  testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22  dicembre   1986,  n.   917,  o   compensi  derivanti
dall'esercizio di  arti e  professioni di  ammontare non  superiore a
lire  dieci  miliardi  sono   tenuti  a  fornire  all'amministrazione
finanziaria  i   dati  contabili  ed  extracontabili   necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
  Visto l'art. 3, comma 121, della  citata legge n. 662 del 1996, che
stabilisce   che  per   la  comunicazione   dei  dati   contabili  ed
extracontabili necessari  per l'elaborazione  degli studi  di settore
l'amministrazione   finanziaria   invia  ai   contribuenti   appositi
questionari,  approvati con  decreti del  Ministro delle  finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto l'art. 3, comma 122, della  citata legge n. 662 del 1996, che
stabilisce che i dati possono essere trasmessi su supporto magnetico;
  Visto il decreto  ministeriale del 22 marzo  1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  4  aprile  1997,  con  il  qualenono  onate
stabilite   le    modalita'   per    la   compilazione    e   l'invio
all'amministrazione  finanziaria dei  questionari  per  gli studi  di
settore;
  Visto  l'art. 3,  dello stesso  decreto ministeriale  del 22  marzo
1997,  che prevede  che  i decreti  di  approvazione dei  questionari
stabiliscono   i   termini   di   presentazione   all'amministrazione
finanziaria dei questionari;
  Visto  l'art. 5,  dello stesso  decreto ministeriale  del 22  marzo
1997,  che prevede  che  i decreti  di  approvazione dei  questionari
stabiliscono   anche  le   specifiche   tecniche  e   i  termini   di
presentazione all'amministrazione finanziaria  dei supporti magnetici
nonche'  le  caratteristiche della  bolla  di  consegna dei  supporti
stessi;
  Visti i decreti ministeriali del 18 aprile 1997, del 12 giugno 1997
e del 3 luglio 1997 con i quali sono stati approvati complessivamente
trentotto questionari per l'elaborazione degli studi di settore;
  Considerata   l'opportunita'  di   agevolare   ed  incentivare   la
trasmissione dei dati  su supporto magnetico anche in  presenza di un
esiguo numero di questionari;
  Considerata l'opportunita'  di consentire la trasmissione  dei dati
su supporto magnetico anche tramite taluni soggetti non incaricati di
tenere  la  contabilita'  dei contribuenti  obbligati  all'invio  del
questionario;
  Considerato che i  questionari per gli studi  di settore, destinati
ai soggetti  con domicilio fiscale  nella provincia di  Bolzano, sono
stati tradotti e stampati anche in lingua tedesca, nei rispetto della
normativa vigente in  materia di bilinguismo nella  detta provincia e
che,  a  causa  di  tali  attivita', si  sono  ristretti  i  tempi  a
disposizione dei  contribuenti interessati  per la compilazione  e la
trasmissione dei detti questionari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I supporti magnetici, contenenti  i dati relativi ai questionari
predisposti  per  l'elaborazione  degli  studi  di  settore,  di  cui
all'art. 3, comma 122, della legge  23 dicembre 1996, n. 662, possono
essere  trasmessi all'amministrazione  finanziaria anche  a cura  dei
seguenti soggetti, ancorche' non incaricati di tenere la contabilita'
dei contribuenti obbligati all'invio dei questionari:
  a)  gli  iscritti  negli   albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  b) i  soggetti iscritti alla data  del 30 settembre 1993  nei ruoli
dei periti  ed esperti tenuti  dalle camere di  commercio, industria,
artigianato e  agricoltura per  la subcategoria tributi,  in possesso
del diploma di  laurea in giurisprudenza o in economia  e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria;
  c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate
nell'art. 78, commi 1,  lettere a) e b), e 2  della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
  d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese.
  2. I supporti  magnetici menzionati nel comma  1, possono contenere
le  registrazioni dei  dati per  gli studi  di settore  anche per  un
numero di questionari inferiori a dieci.