Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
                                  Agli       uffici       provinciali
                                  dell'industria,    del    commercio
                                  e dell'artigianato
                                  All'Unione        italiana    delle
                                  camere          di       commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  Ai signori prefetti
                                  Alle regioni  e  province  autonome
                                  di  Trento  e Bolzano - Assessorato
                                  industria, commercio e artigianato
                                  Alla Federpanificatori
                                  Alla Confesercenti
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  dell'artigianato - C.N.A.
                                  Alla Confartigianato
                                  All'A.I.I.P.A.
  1. La  presente circolare  ha lo scopo  di chiarire  alcuni aspetti
della legge  n. 1002 / 56,  i comportamenti della commissione  di cui
all'art. 2 e di abrogare le  circolari ed i pareri finora espressi al
riguardo    dal   Ministero    dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato,  fatta  eccezione della  circolare  n.  404 del  22
ottobre 1970.
  2. La  presente circolare  tiene conto  delle sentenze  della Corte
costituzionale,  della Corte  di  cassazione, delle  decisioni e  dei
pareri del Consiglio di Stato.
  3.  Ricadono  nel campo  di  applicazione  della legge  i  prodotti
disciplinati  dalla  legge  4  luglio 1967,  n.  580.  Gli  impianti,
autorizzati per la panificazione,  potranno essere adibiti anche alla
produzione di prodotti alternativi al  pane e di prodotti dolciari da
forno.
  4.  Il  potere  relativo  al  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
installazione   di   nuovi   impianti  e'   conferito   dalla   legge
esclusivamente  alle  camere di  commercio.  Non  v'e' quindi  alcuna
necessita' di inviare documentazione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
  5. Le aziende agrituristiche di cui  alla legge 5 dicembre 1985, n.
730,  in  possesso  della  licenza  comunale  all'esercizio  di  tale
attivita', sono  esenti dagli obblighi  previsti dalla legge  n. 1002
del 1956 se  utilizzano materie prime prodotte e  lavorate nella loro
azienda e  se il pane e'  destinato al consumo interno  connesso alla
propria attivita'.
  6. La licenza va  rilasciata all'effettivo esercente l'attivita' di
panificazione.  Nel  caso  di  impianti concessi  in  affitto,  sulla
licenza deve essere  riportato il nome del titolare.  La licenza deve
essere unica per ogni panificio anche se questo e' dotato di impianti
di cottura diversi.
  7.  Il  visto   annuale  e'  subordinato  alla   esistenza  e  alla
funzionalita' dell'impianto,  essendo questi  i presupposti  di fatto
della licenza, nonche' alla permanenza dei requisiti di legge.
  8. La  licenza puo' essere  trasferita per  atti tra vivi  o mortis
causa, senza che venga sentita la commissione di cui all'art. 2 della
legge, sempre  che sussistano i  requisiti previsti dall'art.  3. Per
quanto  riguarda l'autorizzazione  sanitaria, e'  sufficiente che  il
nuovo  titolare dimostri  di  aver presentato  apposita domanda  alla
A.S.L. competente per territorio per le relative annotazioni.
  9. I  criteri di cui  all'art. 2  della legge n.  1002 / 56  non si
applicano alle aziende  che producono pane da  destinare alla vendita
fuori del territorio nazionale.
  Cio'  premesso,  si invitano  le  camere  di commercio  di  volersi
dotare, ai  fini dell'applicazione della  legge n.  1002 / 56,  di un
apposito  regolamento deliberato  tenendo conto  della configurazione
territoriale e del tessuto  economico del proprio ambito territoriale
di competenza. A tale scopo si  propone uno schema di riferimento che
potrebbe   essere  in   particolare  adottato,   con  gli   eventuali
adattamenti,   dalle  camere   di  commercio   che  ne   risultassero
sprovviste.
 Apertura di nuovi impianti.
  Al fine di  valutare l'esigenza obiettiva di un  nuovo impianto, ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 1002 del 31 luglio 1956, si intende:
  1) per "localita'":
  a) l'intero  territorio comunale,  nel caso  dei comuni  aventi una
popolazione  residente  inferiore  ai   50.000  abitanti,  ovvero  la
"circoscrizione amministrativa" di cui all'art. 13 della legge n. 142
del 1990, ove istituita;
  b) l'intero territorio  provinciale, qualora l'autorizzazione venga
richiesta per produrre  pane destinato ad essere venduto  al di fuori
della  localita'   di  produzione  (si  veda   sentenza  della  Corte
costituzionale n. 63 dell'8 febbraio 1991);
  2) per "densita'"  il rapporto tra il volume  di produzione "reale"
(1)  dei panifici  autorizzati  ad insediarsi  nella  localita' e  il
fabbisogno di pane della popolazione residente nella localita' stessa
rilevato sulla base dei valori ISTAT (2);
  3) per "volume" di produzione il  quantitativo di pane che il forno
produce in 6 ore per m(elevato a)2 pari  a 60 kg. Nel caso di forni a
tunnel, stanti le peculiari  caratteristiche tecniche degli impianti,
detto volume  di produzione va  considerato pari ai due  quinti della
potenzialita' teorica (3).
  Per  il   calcolo  del   rapporto  di  densita',   l'entita'  della
popolazione fluttuante (4)  va desunta da dati  affidabili forniti in
via ufficiale dal comune interessato e, in casi particolari, da altri
enti preposti individuati dalla commissione consultiva.
 Vendita fuori provincia (5).
  Nel caso di vendita fuori della provincia l'autorizzazione prevista
dall'art.  2 della  legge  n.  1002 /  56  e'  rilasciata, secondo  i
principi espressi  dalla Corte costituzionale con  la citata sentenza
n. 63  / 1991, previa  valutazione, caso  per caso, dei  programmi di
specializzazione     della    produzione     di    pane     destinata
inequivocabilmente alla  vendita al di  fuori della provincia  ove e'
stata chiesta l'autorizzazione.
  Infatti  per  tale  produzione  secondo  la  citata  sentenza  deve
intendersi  la produzione  di  pane destinata  a  mercati diversi  da
quello della localita' considerata,  restando ferma la definizione di
localita' fornita in premessa alla presente circolare.
  Considerato  che, nell'ambito  di  ciascuna localita',  l'autorita'
preposta  al  rilascio  dell'autorizzazione alla  apertura  di  nuovi
panifici deve impedire che  l'offerta destinata alla stessa localita'
superi   la  domanda,   la   stessa  autorita'   deve  garantire   la
realizzazione di tale equilibrio  mediante l'imposizione, ne contesto
dell'autorizzazione, dell'obbligo di destinare la parte di produzione
ritenuta  eccedente rispetto  al fabbisogno  locale, alla  vendita in
altra  localita',  con  la  conseguente  possibilita'  di  interventi
repressivi  in via  di  autotutela  in caso  di  inosservanza di  una
siffatta limitazione, che  si appalesa idonea di per  se ad escludere
la possibilita'  di ravvisare  una ragione  di impedimento,  sotto il
profilo della opportunita'  ex art. 2 citato,  all'apertura del nuovo
panificio.
  Tutto  cio' premesso  in  osservanza e  nella pratica  applicazione
della giurisprudenza soprarichiamata:
  1)  le  istanze  di  nuova  autorizzazione  o  ampliamento  debbono
contenere una  analitica descrizione, anche in  termini di quantita',
della produzione destinata al mercato e al consumo della localita' in
cui e' installato il panificio, distinta da quella destinata ad altre
localita';
  2) il  rilascio dell'autorizzazione, che riguarda  sia le quantita'
destinate all'uso  locale che quelle destinate  alle altre localita',
avviene sulla base di una istruttoria e di una valutazione che devono
tener conto esclusivamente delle  quantita' dichiarate per il consumo
locale; l'autorizzazione  dovra' contenere l'esplicita  previsione di
condizioni di sospensione e di  revoca dell'autorizzazione in caso di
mancato rispetto  degli impegni assunti circa  le quantita' destinate
all'interno;
  3)  al fine  di  consentire alla  camera  di commercio  l'esercizio
dell'attivita'  di controllo  circa  il  rispetto della  destinazione
della produzione dichiarata nell'istanza, gli interessati sono tenuti
a fornire, a consuntivo di ogni anno di attivita', una dichiarazione,
nella forma  dell'autocertificazione ai sensi  della legge n.  15 del
1968,  contenente  gli  elementi  quantitativi  e  qualitativi  della
produzione nonche' notizie in  ordine alla destinazione della stessa;
al  fine  di  conoscere  la   situazione  di  mercato  esistente  nel
territorio di  competenza, le camere di  commercio possono scambiarsi
reciprocamente   i   dati   relativi  alla   destinazione   accertata
annualmente del pane prodotto nella  propria provincia e destinato ad
altre province.
  4)  a  seguito  di  tale  attivita' di  controllo  e  di  eventuali
sopralluoghi di  cui puo'  essere incaricato,  ai sensi  dell'art. 12
della  legge  n.  1002  del  1956,  il  locale  U.P.I.C.A.,  l'organo
competente della camera di  commercio puo' disporre con provvedimento
motivato,  previo  contraddittorio  con   la  parte  interessata,  la
sospensione   temporanea  o,   in   caso  di   recidiva,  la   revoca
dell'autorizzazione.
 Trasformazione e trasferimento di impianti esistenti (6).
  L'autorizzazione di  cui all'art. 2  della legge n. 1002  del 1956,
nel caso di trasformazione o  trasferimento di impianti esistenti, e'
richiesta soltanto quando la trasformazione comporti un aumento della
capacita' produttiva tale da incidere significativamente sul rapporto
produzione / consumo, o quando si tratti di trasferimento fuori della
localita'. In  particolare sono soggetti  alla sola procedura  di cui
all'art.  3 della  legge n.  1002 del  1956, previa  comunicazione da
darsi alla camera di commercio:
  1) l'adeguamento di impianti  che comporti riduzione o mantenimento
dei livelli produttivi esistenti;
  2) gli aumenti  di potenzialita' produttiva fino  ad una superficie
massima di 12  m(elevato a)2 . Tutti gli altri  impianti esistenti di
superficie superiore potranno essere ampliati di 4 m(elevato a)2 ;
  3) il trasferimento  di un impianto nella  stessa localita', intesa
nell'accezione di cui al titolo "Apertura di nuovi impianti" punto 1,
lettera a), che non comporti aumenti di potenzialita' produttiva.
  Gli ampliamenti  di cui al punto  2 sono consentiti una  sola volta
esclusivamente per esigenze di ammodernamento dell'impianto dovendosi
per  successive integrazioni  comunque attivare  la procedura  di cui
all'art. 2 della legge n. 1002 / 1956.
 Validita' temporale dell'autorizzazione.
  Agli esercizi di  panificazione per i quali la  camera di commercio
ha  avuto notizia  di  inattivita',  anche a  seguito  di decreto  di
chiusura  emesso   dal  prefetto,  viene  comunicata   la  diffida  a
riattivare i  medesimi entro  centoventi giorni dalla  notifica della
diffida  stessa. Trascorso  inutilmente tale  termine, salvo  proroga
concessa  per   causa  di   forza  maggiore   adeguatamente  motivata
dall'interessato,   verra'  adottato   il  provvedimento   di  revoca
dell'autorizzazione.
  L'autorizzazione  deve  in  ogni  caso prevedere  che  la  completa
installazione dell'impianto o il suo  completo trasferimento o la sua
trasformazione  debbano  essere  effettuati,  a  pena  di  decadenza,
nell'arco  di  un  anno,  prorogabile   di  sei  mesi,  dal  rilascio
dell'autorizzazione stessa.
  La revoca dell'autorizzazione, previo accertamento della decadenza,
e'   adottata   con   determinazione  del   segretario   generale   e
tempestivamente notificata all'interessato.
 Visto annuale.
  Nel mese di dicembre di ogni anno la camera di commercio invia agli
operatori il modulo (7) precompilato  per la domanda di rinnovo della
licenza di panificazione  che dovra' essere restituito,  arche per il
tramite  delle associazioni  di categoria  possibilmente su  supporto
informatico,  in  tempo utile  per  l'apposizione  del visto  di  cui
all'art. 7 della legge n. 1002 del  1956 entro il 31 gennaio. In caso
di mancata  restituzione entro il  31 gennaio la camera  di commercio
procede tramite  i funzionari addetti  alla redazione del  verbale di
accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
                                                 Il Ministro: Bersani
 
            (1)  Il  volume  di  produzione "reale"  complessivo  dei
          panifici  autorizzati   ad insediarsi  nella  localita'  e'
          rappresentato    dalla  sommatoria    dei     volumi     di
          produzione   "reale"  dei  singoli  forni autorizzati nella
          localita' stessa.
            (2)   Il fabbisogno   e' riferito    al  consumo    medio
          mensile    di pane nella regione di riferimento, pubblicato
          nel volume "I consumi delle famiglie" edito dall'ISTAT.  Fa
          fede   a      tutti   gli  effetti  il  dato  piu'  recente
          ufficialmente   pubblicato   a  cura    dell'ISTAT.    Tale
          valore  mensile,  espresso   in grammi pro -  capite, viene
          diviso  per   30, per calcolare il  consumo giornaliero pro
          - capite, e   viene arrotondato per  eccesso    alla  prima
          decina  superiore,  tenuto    conto  che    il dato fornito
          dall'ISTAT   non risulta   comprendere    il    consumo  di
          taluni  prodotti    (ad   es.   fette    biscottate,   pane
          biscottato,  grissini, gallette) anch'essi qualificabili  a
          tutti  gli  effetti  come  "pane". Il valore   come   sopra
          arrotondato    viene  infine    moltiplicato     per     la
          popolazione  residente  nella  localita'   interessata,  al
          fine   di calcolare il fabbisogno giornaliero di pane della
          popolazione stessa.
            (3) Il volume di produzione   (o  potenzialita')  teorica
          nelle  24  ore corrisponde  a circa  250  kg  per m(elevato
          a)2j  di superficie   di cottura   per   gli  impianti    a
          riscaldamento    indiretto (150  kg  per m(elevato a)2j per
          gli impianti  a riscaldamento diretto a  legna  allo  stato
          naturale)  ed  e'  riportato  sulla  licenza;  dato  che la
          produzione teorica  nelle 24  ore e'  di 250  kg circa  per
          m(elevato  a)2 ,  la produzione oraria   per m(elevato  a)2
          e'    pari  a 10 kg  circa, si puo' quindi calcolare che la
          produzione "reale"  per metro quadro e' di 10 kg  per   ore
          6   =   60   kg.   Dall'esperienza  risulta,  infatti,  che
          l'attivita' di effettiva  produzione di un forno    durante
          l'orario  di lavoro   degli  addetti  (che  e'  normalmente
          di  8  ore)  si  svolge nell'arco  di  circa 6   ore,    in
          quanto    buona    parte  del    tempo   e' impiegata nelle
          operazioni di  infornamento e sfornamento  e  dissipata  in
          tempi    morti    fra    una    infornata e   l'altra.   In
          definitiva  la valutazione    della    camera    ai    fini
          della    concessione dell'autorizzazione   all'insediamento
          di    un   nuovo    impianto   di panificazione   in    una
          determinata      localita'     deve     essere  intesa    a
          "salvaguardare l'equilibrio locale di  mercato tra  domanda
          e  offerta"  (v. sentenza della Corte costituzionale  n. 63
          dell'8 febbraio 1991), ove  la  domanda  e'   rappresentata
          dal  fabbisogno  dei  cittadini residenti  nella  localita'
          e      l'offerta  dalla     produzione  reale    dei  forni
          autorizzati  ad    insediarsi  nella    localita'   stessa,
          calcolate  secondo  i    criteri  sopra  menzionati.    Nel
          valutare l'offerta   di pane  occorre  poi  considerare  il
          quantitativo eventualmente proveniente da impianti operanti
          al  di  fuori   della localita'. La richiesta  di una nuova
          autorizzazione,        pertanto,      potra'         essere
          soddisfatta  integralmente  solo    ove  la superficie   di
          cottura del   nuovo  impianto  non  determini  l'esuberanza
          dell'offerta  complessiva  della produzione reale in quella
          localita' rispetto   alla  domanda  di  pane  nella  stessa
          localita'.    Nel    caso  la  richiesta  dell'utente,   in
          termini  di superficie  di cottura   del nuovo    impianto,
          travalichi    in  parte    la disponibilita'   residua   in
          quella  localita',  essa  potra'  essere soddisfatta   solo
          per    la    parte    residuale   utile   per   raggiungere
          l'equilibrio  tra  domanda e   offerta   nella    localita'
          medesima.    La  camera  potra'  discostarsi   dal criterio
          suddetto solo  in presenza di situazioni particolari, dalle
          quali  emerga  la  presenza  di  una  domanda  (fabbisogno)
          supplementare  di  pane in   una   determinata    localita'
          derivante   da una  quota stabilizzata  di popolazione  non
          residente,   fluttuante    o    provvisoria,    degna    di
          considerazione.
             (4) Per popolazione fluttuante si intende:
            a)    l'afflusso  di    turisti (determinato   sulla base
          delle presenze medie giornaliere nell'ultimo anno);
            b) l'afflusso    medio  giornaliero    di  pendolari,  da
          considerarsi al 50%.
            (5)    L'evoluzione      produttiva    industriale    sul
          mercato  panario italiano,  ha   portato alla    necessita'
          di  pervenire ad  un'analisi distintiva  fra produzione  da
          consumare    nella  localita'    in  cui    e'  prodotta  e
          produzione destinata all'esportazione  in altre zone al  di
          fuori    della localita'   stessa. Ed   e'  appunto per  la
          quantita'  di produzione ritenuta eccedente  rispetto    al
          fabbisogno  della localita' in cui e'  ubicato il panificio
          che  risulta opportuno predeterminare dei criteri  al  fine
          di non creare turbativa nei mercati del pane.
            (6)    Con  trasformazione    s'intende la   richiesta di
          ampliamento (e ammodernamento)   dei   panifici   superiore
          a   quello    risultante dall'applicazione   del   rapporto
          produzioneconsumo    nella    localita'  interessata.    La
          richiesta puo'   essere    motivata,    prima  di    tutto,
          dall'esigenza       del     panificatore      di    rendere
          economicamente  giustificabile  la  spesa   sostenuta   per
          l'ammodernamento  dell'impianto.    Per  gli  impianti   di
          vecchia  costruzione  e  di      piccola   dimensione   che
          necessitano   di   una   ristrutturazione   ed  adeguamento
          tecnologico non e' pensabile, infatti, poter affrontare  un
          sensibile   impegno   finanziario   senza   poter   contare
          sull'autorizzazione  ad installare un impianto di almeno  8
          m(elevato      a)2  .  In  secondo  luogo,    il  sensibile
          cambiamento dei  gusti  del   consumatore    richiede    al
          panificio   una   notevole diversificazione  del  prodotto,
          sia  come tipi   di   pane   che   come prodotti    affini.
          Quindi,    una  maggiore    superficie  consentirebbe    di
          affrontare  in    modo  piu'     organico   ed   efficiente
          l'organizzazione  di  una  produzione  cosi'   variegata. A
          questo proposito  la circolare del MICA n. 115/P.I. del  30
          ottobre    1981,    che   impartisce   direttive   per   la
          interpretazione della citata legge,   consente di  adottare
          dei  criteri sufficientemente   elastici  per   autorizzare
          anche  un    discreto ampliamento    in   occasione      di
          ammodernamento      dell'impianto.   La circolare specifica
          che  possono  essere  accolte,    previo  accertamento  dei
          requisiti    tecnici    ed    igienico  -    sanitari,   le
          richieste   di  trasformazione    e    trasferimento    che
          comportano    un    aumento   molto modesto della capacita'
          produttiva, tale   da non  creare  turbativa  nel  rapporto
          produzione - consumo.
             (7) In allegato si riporta uno schema di modello.