IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi; Visto il decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-bis, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che: per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio; il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei tratiamenti pensionistici; Considerato che con decreto in pari data n. 179627 viene revocato il decreto ministeriale n. 178734 del 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997, emanato in attuazione del suindicato comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sostituito come sopra specificato; Viste le lettere in data, rispettivamente, 14 luglio 1997 e 17 luglio 1997, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS, hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla prima delle annualita' di cui al citato decreto - legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di lire 3.135 miliardi; Visti i propri decreti in data 26 maggio, 11 e 24 giugno, 10 luglio 1997, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997 / 2002; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto a lire 1.200 miliardi, alle finalita' di cui al ripetuto decreto - legge n. 79 del 1997, a valere sull'importo di lire 3.135 miliardi relativo alla prima delle annualita' indicate nella medesima disposizione legislativa, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3 -bis del decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e' disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997 / 2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 agosto 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.