IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto  l'art.  9 del  decreto  -  legge  20  maggio 1993,  n.  149,
convertito  nella  legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con cui  si  e'
stabilito, fra l'altro, che con  decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;
  Visto il  decreto -  legge 28  marzo 1997,  n. 79,  convertito, con
modificazioni,  nella   legge  28  maggio   1997,  n.  140,   ed,  in
particolare,  l'art. 3-bis,  con il  quale il  comma 181  dell'art. 1
della  legge  23   dicembre  1996,  n.  662,   e'  stato  sostituito,
disponendo, tra l'altro, che:
  per il  pagamento delle somme,  maturate fino al 31  dicembre 1995,
sui  trattamenti  pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati,  in conseguenza  dell'applicazione delle  sentenze della
Corte costituzionale n.  495 del 1993 e n. 240  del 1994, il Ministro
del  tesoro  e' autorizzato  ad  effettuare,  con l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'art. 38 della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni, emissioni di  titoli di debito pubblico per
ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001;
  tali  emissioni   non  concorrono  al  raggiungimento   del  limite
dell'importo  massimo di  emissione  di  titoli pubblici  annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;
  il ricavo  netto delle  suddette emissioni,  limitato a  lire 3.135
miliardi per  la prima annualita',  sara' versato ai  competenti enti
previdenziali,  che   provvederanno  direttamente  a   soddisfare  in
contanti, in sei annualita', gli  aventi diritto nelle forme previste
per la corresponsione dei tratiamenti pensionistici;
  Considerato che con  decreto in pari data n.  179627 viene revocato
il decreto ministeriale n. 178734 del 27 marzo 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 81 dell'8  aprile 1997, emanato  in attuazione
del suindicato  comma 181 dell'art.  1 della  legge n. 662  del 1996,
sostituito come sopra specificato;
  Viste  le lettere  in data,  rispettivamente, 14  luglio 1997  e 17
luglio 1997, con cui l'Istituto  nazionale della previdenza sociale -
INPS  e  l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo - ENPALS, hanno chiesto la corresponsione
delle somme  relative alla  prima delle annualita'  di cui  al citato
decreto -  legge n. 79  del 1997,  per l'importo complessivo  di lire
3.135 miliardi;
  Visti i propri decreti in data 26 maggio, 11 e 24 giugno, 10 luglio
1997,  con i  quali e'  stata disposta  l'emissione delle  prime otto
tranches dei  buoni del Tesoro  poliennali 6,25%  - 15 maggio  1997 /
2002;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una  nona tranche  dei  predetti buoni  del
Tesoro  poliennali,  il cui  netto  ricavo  dovra' essere  destinato,
quanto  a lire  1.200 miliardi,  alle  finalita' di  cui al  ripetuto
decreto - legge  n. 79 del 1997, a valere  sull'importo di lire 3.135
miliardi relativo alla prima delle annualita' indicate nella medesima
disposizione  legislativa,  e, per  la  rimanenza,  alle esigenze  di
bilancio;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e dell'art. 3 -bis del  decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito  nella  legge   28  maggio  1997,  n.   140,  e'  disposta
l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%
- 15  maggio 1997 / 2002,  fino all'importo massimo di  nominali lire
2.000 miliardi,  di cui al  decreto ministeriale del 26  maggio 1997,
citato  nelle premesse,  recante  l'emissione della  prima e  seconda
tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 26
maggio 1997,  ed, in  particolare, quelle di  cui all'art.  1, quinto
comma,  e all'art.  17,  riguardanti le  operazioni  di reimpiego  di
titoli nominativi rimborsabili  o di investimenti di  capitali di cui
alle premesse, che avranno inizio il  4 agosto 1997 e termineranno il
giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.