IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto in  particolare l'art. 77,  lettera d), del  predetto decreto
presidenziale  che,  fra  l'altro, riserva  alla  competenza  statale
l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualita' e
delle denominazioni  di origine  e tipiche  e di  delimitazione delle
relative zone di produzione dei prodotti agricoli;
  Visto il  decreto ministeriale  17 dicembre 1990,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  53  del   4  marzo  1991,   concernente  il
riconoscimento  del   "marchio  di   qualita'  Gallo   rurale  tipico
italiano";
  Visto il  ricorso n. C-160/97  del 23 aprile 1997  presentato dalla
Commissione  delle  Comunita'  europee  ai sensi  dell'art.  169  del
trattato CEE  presso la Corte  di giustizia delle  Comunita' europee,
diretto a  far constatare  che la  Repubblica italiana,  adottando il
decreto  ministeriale 17  dicembre 1990  sopracitato, e'  venuta meno
agli obblighi che  le incombono ai sensi dell'art.  8 della direttiva
n.  83/189/CEE del  Consiglio  del  28 marzo  1983,  che prevede  una
procedura di informazione nel  settore delle norme e regolamentazioni
tecniche;
  Visto il  parere dell'Avvocatura generale dello  Stato espresso con
nota n. 86578 del 21 giugno 1997;
  Ritenuto pertanto  di revocare il suddetto  decreto ministeriale 17
dicembre 1990;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il decreto ministeriale 17  dicembre 1990 recante il riconoscimento
del "marchio di qualita' Gallo rurale italiano" e' revocato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto