IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto in particolare l'art. 77, lettera d), del predetto decreto presidenziale che, fra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1991, concernente il riconoscimento del "marchio di qualita' Gallo rurale tipico italiano"; Visto il ricorso n. C-160/97 del 23 aprile 1997 presentato dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE presso la Corte di giustizia delle Comunita' europee, diretto a far constatare che la Repubblica italiana, adottando il decreto ministeriale 17 dicembre 1990 sopracitato, e' venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato espresso con nota n. 86578 del 21 giugno 1997; Ritenuto pertanto di revocare il suddetto decreto ministeriale 17 dicembre 1990; Decreta: Articolo unico Il decreto ministeriale 17 dicembre 1990 recante il riconoscimento del "marchio di qualita' Gallo rurale italiano" e' revocato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 1997 Il Ministro: Pinto