Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri  corsivi,  salvo la rubrica   dell'art. 1-bis, stampata con
caratteri tondi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il
decreto (art. 1), contiene anche  altre disposizioni (articoli 2 e 3)
il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
        Differimento del termine per il versamento di tributi
             relativi alle dichiarazioni di successione
  1. E' differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997
previsto dall'articolo 11, comma 4,  del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, per  la liquidazione e  il versamento dei tributi  relativi alle
dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del
testo   unico  delle    disposizioni  concernenti    l'imposta  sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346,  introdotto dall'articolo 11, comma 1,  lettera e), del
citato decreto-legge n. 79 del 1997.
 
          Riferimenti normativi:
            - Si  riporta il  testo dell'art.  11, comma 4,  del D.L.
          28  marzo  1997,   n. 79,   convertito con   modificazioni,
          dalla  legge 28  maggio 1997,   n.   140, recante    misure
          urgenti    per il   riequilibrio   della finanza  pubblica:
          "4.  Le  disposizioni del  presente  articolo  si applicano
          alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, nonche' a quelle   per  le  quali  pende,
          alla  predetta  data,  il  termine  di  presentazione della
          dichiarazione di cui all'art.  31  del testo   unico  delle
          disposizioni  concernenti    l'imposta  sulle successioni e
          donazioni, approvato con  decreto  legislativo  31  ottobre
          1990,  n.  346;    in  tale  ultimo  caso  il  termine   di
          presentazione  della  dichiarazione,  previo   assolvimento
          degli  obblighi  previsti dall'art.   33, comma 1-bis), del
          decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal   comma
          1,   lettera   e),  e'   prorogato  di  tre  mesi.  Per  le
          dichiarazioni di successione gia' presentate  alla data  di
          entrata  in  vigore   del presente  decreto, per  le  quali
          non   sono ancora    stati  notificati    gli  avvisi    di
          liquidazione    delle  relative    imposte,  gli  eredi e i
          legatari sono tenuti  entro il 30 giugno 1997 ad effettuare
          il versamento previsto dal predetto art.  33, comma  1-bis,
          con  esclusione       dell'imposta      sostitutiva      di
          quella     comunale sull'incremento    di  valore     degli
          immobili    e  fatta   salva  la liquidazione  dell'imposta
          comunale    sull'incremento  di    valore  degli  immobili.
          Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del
          registro  entro  trenta giorni  dall'avvenuto pagamento con
          allegato il prospetto di liquidazione dei singoli  tributi,
          devono  essere  indicati gli estremi di presentazione della
          dichiarazione di successione".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  33  del  D.Lgs.    31
          ottobre  1990, n.  346,  recante   approvazione  del  testo
          unico    delle   disposizioni concernenti  l'imposta  sulle
          successioni    e  donazioni,  come modificato dall'art. 11,
          comma  1, lettera e), del decreto-legge  28 marzo 1997,  n.
          79,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 28 maggio
          1997, n.  140:
            "Art.  33  (Liquidazione  dell'imposta   in   base   alla
          dichiarazione).    -   1. L'ufficio  del  registro  liquida
          l'imposta in  base  alla dichiarazione  della  successione,
          anche  se  presentata dopo la scadenza del relativo termine
          ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio,
          tenendo   conto   delle  dichiarazioni    integrative     o
          modificative   gia'   presentate   a   norma dell'art.  28,
          comma  6,  e dell'art. 31, comma 3.
              1-bis. Se nella dichiarazione di  successione  e  nella
          dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni
          immobili  e  diritti  reali  sugli  stessi,  gli  eredi e i
          legatari devono provvedere nei termini  indicati  nell'art.
          31   alla  liquidazione  ed  al  versamento  delle  imposte
          ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie  e
          dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di  valore  degli  immobili,  il  suddetto  versamento deve
          essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore  del
          decreto  legislativo previsto dall'art. 3, comma 138, della
          legge 23 dicembre 1996, n.  662,  concernente  la  modifica
          della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
          finanziari,   mediante   delega   ad   azienda  di  credito
          autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la
          riscossione competente in  base  all'ultima  residenza  del
          defunto  o,  se  questa  era  all'estero  o non e' nota, al
          concessionario del servizio per la riscossione di Roma.
            2.     In  sede  di  liquidazione  l'ufficio  provvede  a
          correggere gli errori materiali e di calcolo  commessi  dal
          dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad
          escludere:
            a)   le passivita'  esposte  nella dichiarazione  per  le
          quali  non ricorrono le condizioni di deducibilita' di  cui
          agli   articoli   21   e  24  o  eccedenti  i    limiti  di
          deducibilita' di cui agli  articoli 22 e  24,  nonche'  gli
          oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;
            b)   le      passivita'  e  gli     oneri  esposti  nella
          dichiarazione  che non risultano dai documenti prodotti  in
          allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
            c)  le    riduzioni  e  le    detrazioni  indicate  nella
          dichiarazione non previste  negli articoli   25   e   26  o
          non    risultanti dai   documenti prodotti in allegato alla
          dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.
            3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono
          risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
            4. Le disposizioni del presente   articolo  si  applicano
          anche   per   la  riliquidazione  dell'imposta  in  base  a
          dichiarazione sostitutiva e per la    liquidazione    della
          maggiore  imposta in  base  a  dichiarazione integrativa".
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
            Si   trascrive  il  testo  degli  articoli 2  e  3  della
          legge  di conversione:
            "Art. 2.  - 1.  Per l'anno 1997,  la scelta di  destinare
          il   4 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche   al  finanziamento  dei    movimenti  e    partiti
          politici,  prevista dall'art.  1, comma  1, della  legge  2
          gennaio  1997,  n.    2, puo' essere effettuata entro il 31
          dicembre 1997, mediante spedizione  dell'apposita scheda al
          Centro di servizio  delle imposte   dirette   o, ove    non
          istituito,    all'ufficio  delle    imposte    nella    cui
          circoscrizione    il    contribuente    ha    il  domicilio
          fiscale".
            "Art.  3.  -    1.  All'art. 3, comma 16, della  legge 23
          dicembre 1996, n. 662, e'  aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo:  "Nel computo dei termini previsti  dai commi 14 e
          15  del  presente  articolo    non viene considerato     il
          periodo    di     sospensione     estiva     dei     lavori
          parlamentari".     Conseguentemente     i    termini    per
          l'esercizio  delle deleghe legislative  stabilite  all'art.
          3    della citata legge   n. 662 del  1996 sono  fissati al
          30 novembre   1997, fermo   restando  quanto  disposto  dal
          comma 133 del medesimo art. 3".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 gennaio
          1997, n. 2, recante norme per la    regolamentazione  della
          contribuzione  volontaria  a     movimenti     o    partiti
          politici,   richiamato   nell'art.   2 soprariportato:
            "Art.   1   (Destinazione    del    quattro    per  mille
          dell'IRPEF    al  finanziamento  della    politica).  -  1.
          All'atto della dichiarazione  annuale      dei      redditi
          delle   persone    fisiche,   nonche'   della presentazione
          dei    modelli   101   e 102,   ciascun  contribuente  puo'
          destinare una quota pari allo  0,4 per  cento  dell'imposta
          sul  reddito delle  persone  fisiche  al  finanziamento dei
          movimenti  e  partiti politici.
            2. Il   Ministro delle   finanze, entro  trenta    giorni
          dalla    data  di  entrata  in vigore della presente legge,
          emana un regolamento ai sensi dell'art. 17,  comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n.  400, con cui  sono  stabiliti  i
          criteri,  i termini e le modalita' per l'applicazione delle
          disposizioni   del     presente    articolo,    assicurando
          la  tempestivita'  ed  economicita' di gestione, nonche' la
          semplificazione   degli   adempimenti    a    carico    dei
          contribuenti".
            -  Si  riporta il testo vigente  del comma 16 dell'art. 3
          della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, recante misure    di
          razionalizzazione   della   finanza   pubblica,  modificato
          dall'art. 3 soprariportato: "16. Qualora sia richiesta,  ai
          sensi  del comma 15, la proroga  per l'adozione del parere,
          e  limitatamente alle  materie per cui  essa sia  concessa,
          i termini per l'esercizio della delega   sono prorogati  di
          venti  giorni.   Trascorso il   termine di cui al  comma 14
          ovvero quello  prorogato ai sensi del comma 15, il   parere
          si  intende  espresso  favorevolmente.    Nel   computo dei
          termini previsti   dai commi   14  e    15  del    presente
          articolo  non viene  considerato il periodo di  sospensione
          estiva dei lavori parlamentari".
            - Si riporta  il testo dei commi  14 e 15  dell'art.    3
          della    citata   legge   23   dicembre   1996,   n.   662,
          soprarichiamati:
            "14. Gli schemi dei decreti    legislativi  previsti  dai
          commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e
          188  sono trasmessi alla commissione  di  cui  al  comma 13
          per   l'acquisizione   del    parere.    Quest'ultimo    e'
          espresso    entro     trenta   giorni   dalla     data   di
          trasmissione degli schemi dei decreti.
            15. La  commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti giorni per
          l'adozione del parere, qualora cio' si  renda    necessario
          per  la  complessita'  della  materia   o per il numero  di
          schemi trasmessi  nello  stesso  periodo all'esame    della
          commissione".
            -  L'art.  3  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, piu'
          volte citato, prevede disposizioni in  materia di  entrata.
          Si   riporta      il   comma   133   di   detto   articolo,
          soprarichiamato:
            "133. Il  Governo e' delegato  ad emanare,  entro  dodici
          mesi  dalla  data  di    entrata in vigore della   presente
          legge,  uno  o     piu'  decreti   legislativi      recanti
          disposizioni   per     la    revisione    organica  e    il
          completamento della disciplina delle   sanzioni  tributarie
          non  penali,  con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
            a)    adozione    di    un'unica   specie   di   sanzione
          pecuniaria amministrativa, assoggettata  ai    principi  di
          legalita',  imputabilita'  e  colpevolezza e determinata in
          misura variabile fra un limite minimo e un  limite  massimo
          ovvero in  misura proporzionale al tributo cui si riferisce
          la violazione;
            b)   riferibilita'  della sanzione  alla  persona  fisica
          autrice  o coautrice della  violazione secondo   il  regime
          del   concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689,  e  previsione   della   intrasmissibilita'
          dell'obbligazione per causa di morte;
            c)    previsione   di obbligazione   solidale   a  carico
          della   persona fisica, societa'  o    ente,  con  o  senza
          personalita'   giuridica, che si giova o sul cui patrimonio
          si riflettono gli effetti economici della violazione  anche
          con   riferimento ai   casi  di    cessione  di    azienda,
          trasformazione,  fusione,    scissione di societa' o  enti;
          possibilita' di  accertare  tale obbligazione   anche    al
          verificarsi della  morte dell'autore  della   violazione  e
          indipendentemente       dalla    previa  irrogazione  della
          sanzione;
            d)   disciplina   delle   cause di    esclusione    della
          responsabilita'  tenendo  conto  dei principi dettati   dal
          codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole   o  di
          errore   causato     da  indeterminatezza  delle  richieste
          dell'ufficio   tributario  o  dei  modelli   e   istruzioni
          predisposti dall'amministrazione delle finanze;
            e)  previsione  dell'applicazione della sola disposizione
          speciale  se  uno  stesso    fatto  e'  punito  da      una
          disposizione  penale  e    da  una che prevede una sanzione
          amministrativa;
            f) adozione di criteri  di determinazione della  sanzione
          pecuniaria  in  relazione   alla gravita' della violazione,
          all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione  delle
          sue  conseguenze,  alle  condizioni  economiche   e sociali
          dell'autore  e alla  sua personalita'  desunta anche  dalla
          precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
            g)  individuazione  della diretta responsabilita' in capo
          al soggetto che  si  sia avvalso  di  persona  che  sebbene
          non  interdetta,  sia incapace, anche transitoriamente,  di
          intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
          abbia indotto o determinato la commissione della violazione
          da parte di altri;
            h)   disciplina   della   continuazione  e  del  concorso
          formale  di violazioni sulla base dei criteri    risultanti
          dall'art. 81 del codice penale;
            i)  previsione di sanzioni  amministrative accessorie non
          pecuniarie che     incidono      sulla      capacita'    di
          ricoprire     cariche,     sulla partecipazione a gare  per
          l'affidamento di appalti  pubblici o sulla efficacia    dei
          relativi    contratti,  sul   conseguimento   di   licenze,
          concessioni,        autorizzazioni          amministrative,
          abilitazioni  professionali  e    simili  o  sull'esercizio
          dei    diritti   da   esse derivanti;   previsione    della
          applicazione  delle   predette  sanzioni accessorie secondo
          criteri  di  proporzionalita'  e    di  adeguatezza  con la
          sanzione principale; previsione di   un sistema  di  misure
          cautelari  volte  ad  assicurare    il  soddisfacimento dei
          crediti   che hanno titolo  nella  sanzione  amministrativa
          pecuniaria;
            l)    previsione di  circostanze  esimenti,  attenuanti e
          aggravanti strutturate   in   modo   da    incentivare  gli
          adempimenti   tardivi,  da escludere  la punibilita'  nelle
          ipotesi di   violazioni  formali    non  suscettibili    di
          arrecare    danno    o    pericolo     all'erario,   ovvero
          determinate da fatto  doloso di terzi, da  sanzionare  piu'
          gravemente le ipotesi di recidiva;
            m)    previsione,   ove possibile,   di  un  procedimento
          unitario  per l'irrogazione  delle sanzioni  amministrative
          tale   da garantire   la difesa    e  nel    contempo    da
          assicurare    la   sollecita esecuzione  del provvedimento;
          previsione   della riscossione  parziale    della  sanzione
          pecuniaria sulla base della decisione  di primo grado salvo
          il  potere di  sospensione   dell'autorita'  investita  del
          giudizio     e   della sospensione  di  diritto  ove  venga
          prestata idonea garanzia;
            n)  riduzione   dell'entita' della   sanzione in caso  di
          accettazione del   provvedimento  e    di  pagamento    nel
          termine    previsto  per    la  sua impugnazione; revisione
          della misura della riduzione  della sanzione prevista    in
          caso    di accertamento   con adesione  e di  conciliazione
          giudiziale;
            o)  revisione    della  disciplina    e,  ove  possibile,
          unificazione  dei  procedimenti  di  adozione  delle misure
          cautelari;
            p)  disciplina  della  riscossione    della  sanzione  in
          conformita'  alle modalita'  di   riscossione  dei  tributi
          cui    essa  si  riferisce; previsione   della    possibile
          rateazione     del   debito   e   disciplina organica della
          sospensione dei    rimborsi  dovuti  dalla  amministrazione
          delle  finanze  e  della  compensazione  con  i  crediti di
          questa;
            q)    adeguamento  delle    disposizioni    sanzionatorie
          attualmente  contenute   nelle   singole leggi  di  imposta
          ai principi   e    criteri  direttivi    dettati  con    il
          presente  comma   e revisione   dell'entita' delle sanzioni
          attualmente previste    con  loro  migliore  commisurazione
          all'effettiva   entita'   oggettiva   e   soggettiva  delle
          violazioni  in  modo  da    assicurare  uniformita'      di
          disciplina    per violazioni  identiche anche se riferite a
          tributi    diversi,  tenendo  conto   al   contempo   delle
          previsioni   punitive dettate  dagli ordinamenti  tributari
          dei  Paesi membri dell'Unione europea;
            r)   previsione   dell'abrogazione   delle   disposizioni
          incompatibili   con   quelle  dei  decreti  legislativi  da
          emanare".