Ai sigg. Prefetti della Repubblica Al sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA e, per conoscenza: Al sig. assessore agli enti locali della Regione siciliana - PALERMO Al sig. rappresentante del Governo nella Regione sarda - CAGLIARI All'A.R.A.N. - Servizio contrattazione, via del Corso, 476 - ROMA All'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale delle prestazioni previdenziali - Uffici I, IV, via C. Colombo, 44 - ROMA All'I.N.P.D.A.P. - Direzione generale, via S. Croce in Gerusalemme - ROMA Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio I.G.O.P. - ROMA * 1. PREMESSA L'art. 73 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali venga definito con i contratti nazionali di lavoro, da sottoscriversi secondo le procedure previste dal medesimo decreto. Il nuovo trattamento economico dovuto ai segretari direttivi e' stato definito con accordi - relativi all'area di contrattazione del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei Ministeri - sottoscritti il 17 maggio 1995, il 14 settembre 1995 e il 21 maggio 1996, pubblicati nei supplementi ordinari, rispettivamente, n. 63 della G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, n. 121 della G.U. n. 246 del 20 ottobre 1995 e n. 136 della G.U. n. 188 del 12 agosto 1996. E' il caso di osservare che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la nuova disciplina dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, l'art. 52, comma 5, della legge n. 142/1990, nel far rinvio alla legge di riforma dell'ordinamento giuridico dei segretari camunali e provinciali, aveva fatto salvo il disposto normativo di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748, cosi' come modificato dall'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604. Tale disposizione normativa stabilisce che lo stipendio dovuto ai segretari e' a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio ed e' attribuito, per i segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali, con atto autorizzatorio dei Prefetti. Nell'ambito della regione autonoma della Valle d'Aosta, la competenza relativa all'esercizio dei servizi della Prefettura e' delegata alla Presidenza della Giunta regionale. Al riguardo, si rileva che se, da un lato, e' vero che l'art. 17, comma 86, della legge n. 127/1997, ha abrogato l'intero art. 52 della legge n. 142/1990, e' pur vero, dall'altro canto, che il comma 78, della citata legge n. 127, dispone che le abrogazioni e le modificazioni previste dal nuovo regolamento di cui al comma 82 - il quale dovra' stabilire la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giuridico ed economico dell'intera categoria - hanno effetto decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. Quest'Ufficio ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 127/1997, esiste un preciso obbligo da parte delle SS.LL. di procedere alla sistemazione dei rapporti giuridici ed economici sorti in base ai contratti collettivi di lavoro gia' sottoscritti. Infatti, occorre rilevare che nel rapporto di servizio intrattenuto dal segretario con questo Ministero, nella sua articolazione centrale e periferica, l'attribuzione dei trattamenti economici, cosi' come disciplinata dall'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, si configura come atto costitutivo di un procedimento d'ufficio. Pertanto, sorge naturale l'obbligo di rideterminare i trattamenti stipendiali dovuti ai segretari per tutti i procedimenti, a valenza economica, conclusi anteriormente alla data del 18 maggio 1997 (ad es., trasferimenti, promozioni, incarichi di supplenza e reggenza, etc.) e per gli adempimenti derivanti dall'applicazione di tutti gli accordi collettivi sottoscritti dall'A.R.A.N. e le OO.SS.. Non solo, ma tale obbligo sussiste anche qualora le SS.LL. abbiano adottato, a far data dal 18 maggio 1997, atti di trasferimento, di supplenza e reggenza, al fine di assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali vacanti o i cui titolari siano temporaneamente assenti o impediti. Del resto, l'esercizio di tale competenza risponde alla necessita' di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, nonche' di fornire certezza giuridica ai rapporti sorti dai citati atti, facilitando, con l'acquisizione dell'atto di rideterminazione del trattamento economico al fascicolo personale di ciascun segretario , l'azione che la nuova Agenzia di cui all'art. 17, comma 76, della legge n. 127/1997, dovra' espletare nella gestione della categoria dei segretari. Cio' facendo, si determinano, altresi', con esattezza ed omogeneita' sia le competenze economiche dovute ai segretari, sia gli oneri finanziari gravanti sui bilanci degli enti locali. In ordine all'applicazione dei contratti in oggetto, si precisa che le SS.LL., gia' con circolari n. 31/95 del 6 giugno 1995, n. 37/95 del 20 ottobre 1995 e n. 50/96 del 6 novembre 1996, sono state invitate ad autorizzare i comuni a darvi esecuzione, facendo riserva di fornire in seguito le necessarie istruzioni operative per l'adozione dei decreti di trattamento economico. La necessita' di dover emanare - anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 127/1997 - apposita circolare applicativa dei citati accordi non discende solo dall'esigenza di avere trattamenti economici omogenei ed uniformi, a parita' di condizioni e requisiti, sull'intero territorio nazionale, ma anche dalla constatazione che il rapporto di lavoro dei segretari comunali non e' del tutto privatizzato. Infatti, al contrario di quanto avviene per le altre categorie di dipendenti pubblici, l'applicazione del contratto collettivo relativo alla categoria dei segretari non e' demandata, per la parte economica, direttamente alle parti del rapporto di lavoro, cioe' all'ente locale e al segretario ; cio', in quanto, in virtu' del succitato art. 34 della legge n. 604/1962, e' attribuito alle SS.LL. il potere di autorizzare gli enti locali, sui cui bilanci gravano i relativi oneri economici, a corrispondere lo stipendio dovuto al medesimo segretario. Pertanto, quest'Ufficio, non essendo del resto abilitato a fornire un'interpretazione autentica dei medesimi accordi, ha ritenuto opportuno trasmettere all'Agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), lo schema dell'emananda circolare applicativa, affinche' l'Agenzia potesse esprimere in merito il proprio autorevole parere. Tale richiesta e' sorta anche in considerazione di alcuni effetti economici negativi che si sarebbero verificati, a decorrere dal 1 dicembre 1995, sul computo dei compensi per lavoro straordinario, della 13 mensilita', della retribuzione mensile aggiunta, del trattamento economico fondamentale da attribuire ai segretari direttivi promossi alla qualifica di segretario generale di classe 2, nonche' sul trattamento economico da assumere ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' premio di fine servizio. Tali effetti distorsivi scaturivano dall'istituzione dell'indennita' di direzione e dal contestuale assorbimento di alcune voci retributive in godimento alla data del 30 novembre 1995. Sono stati attivati numerosi incontri con i rappresentanti dell'A.R.A.N. e delle OO.SS per ricercare un intesa di massima ed addivenire nel piu' breve termine possibile alla definizione dell'intera vicenda. Nell'ultimo incontro tenutosi nel mese di marzo 1997, e' stata espressa, dall'A.R.A.N. e dalle OO.SS., piena adesione su gran parte del testo dell'emananda circolare, rimanendo irrisolta solo la questione relativa al riconoscimento, previsto dall'art. 40, comma 6, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, degli incrementi e dei ratei dell'indennita' di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma 14, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44. Infatti, il comma 6, del predetto art. 40, stabilisce che gli incrementi dell'indennita' di funzione e coordinamento vengono corrisposti fino al 30 novembre 1995. In sede applicativa, sono sorti dubbi in quanto, com'e' noto, quest'Ufficio, anteriormente all'entrata in vigore della succitata disposizione contrattuale, ha interpretato l'art. 8, comma 14, del D.P.R. n. 44/1990, nel senso che gli incrementi di un milione sull'importo base di lire tremilioni dell'indennita' di funzione, dovessero essere riconosciuti solo a favore di quei segretari che avessero maturato, alla data del 1 luglio 1990, 5-10-15 anni di effettivo servizio nella nona qualifica funzionale. Cio', in quanto l'indennita' in esame, fotografando la situazione al 1 luglio 1990, consentiva il riconoscimento degli importi complessivi di lire 4-5-6 milioni solo a chi avesse maturato, alla predetta data, le corrispondenti anzianita' di servizio. Tale orientamento ha avuto, del resto, conferma anche nelle prime pronunce giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 28.6.1996, n. 855/96). Le OO.SS., al contrario, hanno interpretato l'art. 40, comma 6, del C.C.N.L. nel senso che gli incrementi dell'indennita' di funzione e coordinamento dovessero essere corrisposti a favore di quei segretari che avevano compiuto 5-10-15 anni di effettivo servizio nella nona qualifica funzionale dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995. Nel predetto incontro, i rappresentanti dell'Agenzia hanno fatto rilevare che il D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992 e recante misure restrittive per il pubblico impiego, ha previsto, per il triennio 1991/1993, il blocco di ogni automatismo stipendiale collegato al compimento di determinate anzianita' di servizio. Non solo, ma e' stato altresi' rilevato che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 30.11.1995, nell'impartire le direttive all'A.R.A.N. per la sottoscrizione degli accordi collettivi, ha stabilito che non potevano essere riconosciuti, per l'anno 1994, ulteriori benefici economici oltre l'indennita' di vacanza contrattuale e che il riparto delle risorse finanziarie tra i singoli contratti collettivi doveva avvenire, nel rispetto degli stanziamenti globali indicati dalla legge n. 724/1994, a copertura degli oneri relativi agli anni 1995/96. Per tali ragioni, si e' deciso di comune intesa di richiedere un parere alla Direzione Centrale per la Finanza locale e i Servizi finanziari, di questo Ministero, per conoscere se, per il periodo dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995, siano stati effettuati particolari trasferimenti a copertura dei predetti oneri stipendiali. Qualora il parere fosse stato negativo, tale richiesta avrebbe dovuto essere indirizzata al Ministero del Tesoro. Con nota n. 1945 del 3 aprile 1997, la Direzione Centrale per la Finanza locale ha osservato che l'unica attribuzione di fondi, connessi ai contratti collettivi di lavoro, si riferisce all'applicazione degli accordi del solo comparto enti locali e relativi ai trienni 1985/87 e 1988/90 e che, pertanto, nessun trasferimento erariale e' stato effettuato ai medesimi enti a copertura dei contratti concernenti i segretari comunali. Chiamata a verificare la possibilita' di riconoscere gli incrementi dell'indennita' di funzione e coordinamento almeno per il periodo 1.1.1995/30.11.1995, la Ragioneria Generale del Tesoro, con nota n. 148594 dell'11 giugno 1997, ha rappresentato di avere gia' operato "tutte le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione del C.C.N.L. del comparto ministeri, sia per quanto riguarda il biennio economico 1994/95 che per quello 1996/97". Per tali finalita', sono state stanziate somme per un ammontare complessivo pari a lire 37,5 miliardi, le quali sono state attribuite, con atto ministeriale del 24 giugno 1997, a favore di ciascun comune avente diritto per un importo di lire 5.693.020, quale rimborso degli oneri diretti ed indiretti, per gli anni 1995/1996/1997, sostenuti dai medesimi enti a seguito dell'applicazione degli accordi collettivi in oggetto. Dall'esiguita' del predetto importo si evince che le risorse economiche gia' stanziate garantiscono la copertura finanziaria ai soli aumenti contrattuali collegati agli stipendi delle qualifiche funzionali e all'indennita' di direzione e, pertanto, una tesi che porti a ritenere che gli incrementi e i ratei dell'indennita' di funzione e coordinamento, di cui all'art. 8, comma 14, del D.P.R. n. 44/1990, siano dovuti per il periodo dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995, non trova alcun fondamento. Tutto cio' premesso e al fine di consentire alle SS.LL. di esercitare in modo corretto ed uniforme sull'intero territorio nazionale la competenza in ordine all'adozione dei decreti di trattamento economico dovuto ai segretari comunali, nonche' agli enti interessati di gestire in modo ottimale la procedura di liquidazione degli emolumenti contrattuali, si impartiscono le seguenti direttive. * 2. STRUTTURA DELLA NUOVA RETRIBUZIONE Con l'entrata in vigore del C.C.N.L., biennio economico 1994/95 e dell'accordo integrativo siglato il 14 settembre 1995, la struttura della retribuzione del segretario comunale direttivo si compone delle seguenti voci: trattamento economico fondamentale a) stipendio tabellare, con i relativi aumenti contrattuali; b) indennita' integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianita' (o r.i.a.), ove acquisita in applicazione dei DD.PP.RR. n. 266/1990 e n. 44/1990; d) 13 mensilita'; trattamento economico accessorio e) indennita' di funzione e coordinamento, dovuta fino al 30.11.1995; f) indennita' di qualifica, dovuta dall'1.8.1995 al 30.11.1995; g) indennita' di direzione, dovuta dall'1.12.1995; h) assegno "ad personam", dovuto dall'1.12.1995. Si passa qui di seguito ad esaminare le singole voci retributive, rinviando agli esempi riportati nelle tabelle "H-I-L-M-N-P-R" l'analisi dei trattamenti economici dovuti ai segretari in relazione alle diverse anzianita' e qualifiche possedute. a) stipendio tabellare ed aumenti contrattuali Gli artt. 40 e 6 dei CC.CC.NN.LL., relativi ai bienni economici 1994/95 e 1996/97, stabiliscono che gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari direttivi, cosi' come determinati dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 44/1990, ossia: - 8 q.f.: 15.531.000 - 9 q.f.: 18.071.000 debbono essere incrementati secondo misure e decorrenze indicate nelle tabelle "A-B-C-D-E" allegate alla presente circolare. E' appena il caso di rilevare che gli aumenti di cui all'art. 40 del C.C.N.L. riassorbono, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 13 della legge n. 724/1994, i cui importi sono stati diramati con circolari nn. 23/94 e 4/95, rispettivamente, del 4.7.1994 e 24.1.1995. In particolare, si osserva che le misure dell'indennita' di vacanza contrattuale dovute a decorrere dal 1 luglio 1994 riassorbivano quelle previste dal 1 aprile 1994. Gli aumenti contrattuali in esame non riassorbono l'incremento mensile lordo di lire 20.000, quale elaborato di anzianita' previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 438/1992. Per i segretari comunali che hanno maturato 5-10-15 anni di effettivo servizio nel quadriennio 1991/1994, atteso che per tale periodo il legislatore ha previsto il blocco di ogni automatismo stipendiale collegato all'anzianita' di servizio, l'art. 40, comma 6, del C.C.N.L. prevede che gli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, ossia: - per 5 anni: 2.000.000 - per 10 anni: 4.000.000 - per 15 anni: 6.000.000 debbano essere corrisposti solo dal 1 gennaio al 30 novembre 1995, perche' tali incrementi dovranno essere riassorbiti, a decorrere dal 1 dicembre 1995, dall'indennita' di direzione. Inoltre, il citato art. 40, comma 6, stabilisce che si dovra' procedere, alla data del 30 novembre 1995, all'individuazione di una "speciale" retribuzione individuale di anzianita', quale sommatoria degli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990 (per quei segretari che alla medesima data avevano gia' maturato 5-10-15 anni di anzianita' di servizio) e dei ratei dei medesimi incrementi. Ai fini del computo del rateo, si dovra' partire dalla data di immissione in ruolo (per i segretari che non hanno ancora maturato 5 anni di effettivo servizio alla data del 30.11.1995), ovvero dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale, per arrivare alla data del 30.11.1995, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, trascurando le frazioni inferiori; poi, si dovra' moltiplicare il totale dei mesi per l'incremento di lire 2.000.000 e dividere il risultato ottenuto per 60. Il numero 60 costituisce l'ampiezza temporale degli incrementi stipendiali. In concreto, qualora un segretario abbia maturato l'incremento stipendiale di lire 4.000.000 alla data del 12 luglio 1994, la sua r.i.a. sara' pari, alla data del 30 novembre, a lire 4.567.667, cosi' derivante: 4.000.000 + (incremento stipendiale) 566.667 = (rateo stipendiale: 2.000.000 X 17/60) ------------ 4.566.667 TOTALE Si precisa che tale r.i.a. non dovra' essere subito riconosciuta e corrisposta al segretario, in quanto la stessa, cosi' come dispone l'art. 4 dell'accordo integrativo del 14 settembre 1995, verra' assorbita dall'indennita' di direzione e concorrera' alla determinazione dell'assegno "ad personam" previsto dall'art. 6 del medesimo accordo. Per i segretari sospesi cautelarmente dal servizio a seguito di procedimento penale, l'assegno alimentare di cui all'art. 82 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' essere rideterminato soltanto quando gli aumenti contrattuali hanno una decorrenza anteriore alla data di sospensione. b) indennita' integrativa speciale (o i.i.s.) In ordine alle misure della i.i.s. previste per ciascuna qualifica, si fa rinvio alle tabelle "A-B-C-D-E" allegate alla presente circolare. c) retribuzione individuale di anzianita' (o r.i.i.a.) Per quanto attiene alla r.i.a., occorre subito precisare che essa non va confusa con quella prevista dall'art. 40, comma 6, del C.C.N.L., biennio 1994/95 (quale sommatoria degli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990 e dei relativi ratei), in quanto la prima rinviene dai decreti adottati in applicazione del D.P.R. n. 266/1987 e dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 44/1990. Pertanto, la predetta voce retributiva non dovra' essere in alcun modo assorbita, a decorrere dal 1 dicembre 1995, dall'indennita' di direzione, ma dovra' essere mantenuta come elemento del trattamento economico fondamentale spettante al segretario comunale. d) 13 mensilita' La 13 mensilita' dovra' essere calcolata solo sul trattamento economico fondamentale annuo lordo, escludendo, per l'anno 1994, l'indennita' di vacanza contrattuale (cfr. circolare n. 52, in data 21 giugno 1994, del Ministero del Tesoro). E' appena il caso di precisare che l'inserimento della 13 mensilita' nel corpo del dispositivo del decreto di trattamento economico, secondo le decorrenze previste per gli aumenti contrattuali, corrisponde esclusivamente ad una esigenza di certezza e completezza di informazioni e, pertanto, non va assolutamente inteso come frazionabilita' della stessa. Pertanto, qualora il segretario sia stato in servizio per tutto l'anno solare e non sia stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio, ovvero non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari, al medesimo spettera', cosi' come previsto dal D.L.P. 25.10.1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni, una 13 mensilita' commisurata all'ultimo trattamento dovuto alla data del 15 dicembre. Nel caso di cessazione dal servizio anteriore alla predetta data, la 13 mensilita' dovra' essere computata in base all'ultimo stipendio in godimento alla data di cessazione. In nessun modo dovranno essere incluse quelle voci retributive che fanno parte del trattamento economico accessorio, ossia l'indennita' di funzione e coordinamento e l'indennita' di qualifica. Per quanto riguarda l'inclusione, nella predetta base di computo, dell'indennita' di direzione di cui all'art. 3 dell'accordo integrativo del 14.9.1995, occorre sottolineare che tale indennita' costituisce elemento retributivo del trattamento economico accessorio e, pertanto, da corrispondersi solo per 12 mesi l'anno. Invero, su questo punto occorre rilevare che l'indennita' di direzione assorbe, a far data dal 1 dicembre 1995, una serie di voci retributive, tra le quali vi sono gli incrementi stipendiali - che anteriormente alla predetta data facevano parte integrante del trattamento economico fondamentale - di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, ossia: - 9 q.f. con 5 anni al 30.11.1995: 2.000.000 - 9 q.f. con 10 anni al 30.11.1995: 4.000.000 - 9 q.f. con 15 anni al 30.11.1995: 6.000.000 Per effetto di tale assorbimento, i segretari, che avevano gia' in godimento i succitati incrementi, avrebbero subito una "reformatio in pejus" degli importi della 13 mensilita', non potendosi piu' considerare fondamentale cio' che oramai era diventato, per espressa previsione contrattuale, accessorio. Per prevenire tale effetto negativo e con piena adesione dell'A.R.A.N. e delle OO.SS., i suddetti incrementi stipendiali, sia pur assorbiti da un'indennita' accessoria, sono stati considerati utili ai soli fini del computo della 13 mensilita' e, come vedremo piu' avanti, dei compensi per lavoro straordinario, della retribuzione mensile aggiunta, del trattamento economico utile ai fini della pensione e della buonuscita, nonche' in caso di promozione alla qualifica di segretario generale di classe 2. Pertanto, a favore di quei segretari che hanno maturato, alla data del 30 novembre 1995, le sottoindicate anzianita' di servizio, le SS.LL. avranno cura di aggiungere, nella parte del trattamento economico fondamentale, all'importo della 13 mensilita' calcolato in riferimento allo stipendio tabellare, agli aumenti contrattuali, alla i.i.s. e alla r.i.a., i seguenti ratei annui lordi: - 9 q.f. con 5 anni: 166.667 (2.000.000 : 12) - 9 q.f. con 10 anni: 333.333 (4.000.000 : 12) - 9 q.f. con 15 anni: 500.000 (6.000.000 : 12) e) indennita' di funzione e coordinamento Per le motivazioni esposte in premessa, non e' possibile procedere al riconoscimento, in base all'art. 40, comma 6, del C.C.N.L., biennio 1994/95, degli incrementi e dei ratei dell'indennita' di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma 14, del D.P.R. n. 44/1990, a favore dei segretari che hanno compiuto 5-10-15 anni di effettivo servizio nella nona qualifica funzionale nel periodo dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995. Pertanto, la predetta indennita' rimane cristallizzata alla data del 1 luglio 1990, secondo gli importi collegati alle anzianita' di servizio maturate alla medesima data, ossia: - 9 q.f. con 5 anni: 4.000.000 - 9 q.f. con 10 anni: 5.000.000 - 9 q.f. con 15 anni: 6.000.000 E' opportuno ricordare che, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 14, del D.P.R. n. 44/1990, le misure dell'indennita' di funzione e coordinamento, per il segretario di 8 q.f. e per quello di 9 q.f. dopo due anni di effettivo servizio senza demerito, sono pari, rispettivamente, a lire 2.500.000 e 3.000.000 annue lorde, da corrispondersi per 11 mensilita'. Tali indennita' cessano di essere corrisposte a far data dal 1 dicembre 1995. Ai fini del computo di quella "speciale" r.i.a. prevista dall'art. 40, comma 6, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, si dovra' tener conto solo degli importi dell'indennita' di funzione e coordinamento determinata alla data del 1 luglio 1990, con l'aggiunta dell'importo di lire 1.039.200 (86.600 X 12), quale incremento della medesima indennita' stabilito, a decorrere dal 1 dicembre 1995, dal comma 7 del citato art. 40. Tale misura individuale dell'indennita' di funzione e coordinamento non dovra' essere riconosciuta e corrisposta, in quanto la stessa, cosi' come dispone l'art. 4 dell'accordo integrativo, dovra' concorrere al finanziamento dell'indennita' di direzione, ovvero alla determinazione dell'eventuale assegno "ad personam" di cui all'art. 6 del medesimo accordo. f) indennita' di qualifica L'art. 1 dell'accordo integrativo prevede l'attribuzione, dal 1 agosto 1995 al 30 novembre 1995, di un'indennita' accessoria, definita di qualifica, nelle seguenti misure lorde: MENSILE ANNUO - segretario 8 q.f.: 500.000 6.000.000 - segretario 9 q.f.: 585.000 7.020.000 Dette somme, non pensionabili, non incidono sulla 13 mensilita' e la copertura delle stesse e' assicurata dalla riduzione degli stanziamenti globali per lavoro straordinario nella misura di 240 ore annue (20 ore mensili) e negli importi determinati al 31 dicembre 1994. Su questo aspetto, alcuni enti locali hanno chiesto se l'indennita' in argomento debba essere riconosciuta anche quando manchi in bilancio il capitolo di spesa per lavoro straordinario. Al riguardo, si ribadisce che, trattandosi di spesa obbligatoria prevista da un contratto collettivo di lavoro, il segretario interessato ha diritto alla corresponsione dell'indennita' in esame indipendentemente dalla concreta possibilita' di riduzione dello stanziamento per lavoro straordinario, in quanto il sistema di copertura finanziaria e' di carattere generale ed investe i comuni nel loro complesso, a prescindere dalle singole situazioni. g) indennita' di direzione L' art. 3 dell'accordo integrativo prevede, a decorrere dal I dicembre 1995, una nuova indennita', definita di direzione, che costituisce elemento retributivo del trattamento economico accessorio e, pertanto, da corrispondersi per 12 mesi l'anno, nelle seguenti misure lorde: MENSILE ANNUO - 8 q.f.: 750.000 9.000.000 - 9 q.f. con 2 anni: 1.000.000 12.000.000 - 9 q.f. segretario capo: 1.350.000 16.200.000 - 9 q.f. segretario capo 1.550.000 18.600.000 con piu' 15 anni al 30.11.1995: Inoltre, l'art. 4 dell'accordo integrativo stabilisce che l'indennita' di direzione riassorbe a decorrere dal 1 dicembre 1995 e fino a concorrenza (cfr. tabella "F"): 1) il valore degli incrementi stipendiali annui lordi di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, ossia: - 9 q.f. con 5 anni alla data del 30.11.1995: 2.000.000 - 9 q.f. con 10 anni alla data del 30.11.1995: 4.000.000 - 9 q,f. con 15 anni alla data del 30.11.1995: 6.000.000 con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei dei predetti incrementi maturati alla data del 30 novembre 1995, i quali, complessivamente, costituiscono la retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 40, comma 6, del C.C.N.L.; 2) la misura iniziale annua lorda dell'indennita' di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma 14, del D.P.R. n. 44/1990, ossia: - 8 q.f.: 2.500.000 - 9 q.f. con due anni: 3.000.000 3) il valore degli incrementi annui lordi dell'indennita' di funzione maturati alla data del 1 luglio 1990, ossia: - 9 q.f. con 5 anni: 1.000.000 - 9 q.f. con 10 anni: 2.000.000 - 9 q.f. con 15 anni: 3.000.000 i quali costituiscono la misura individuale di anzianita' di cui all'art. 40, comma 6, del C.C.N.L.; 4) l'incremento provvisorio, nella misura annua lorda di lire 1.039.200 (86.600 X 12), dell'indennita' di funzione e coordinamento previsto dall'art. 40, comma 7, del C.C.N.L.; 5) l'indennita' di qualifica di cui all'art. 1 dell'accordo integrativo, nella misura annua lorda di lire: - 8 q.f.: 6.000.000 - 9 q.f.: 7.020.000 Come si puo' osservare dall'esame delle singole voci retributive assorbite dall'indennita' di direzione a decorrere dal 1 dicembre 1995, le stesse costituiscono emolumenti accessori, non pensionabili, della retribuzione ordinaria complessiva dovuta al segretario, con l'esclusione degli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, i quali anteriormente alIa predetta data facevano invece parte integrante del trattamento fondamentale. Pertanto, al fine di impedire una "reformatio in pejus" di alcuni istituti economici commisurati al trattamento economico fondamentale, con piena adesione dell'A.R.A.N. e delle OO.SS., l'indennita' di direzione e' stata considerata, a decorrere dal 1 dicembre 1995, utile ai fini della 13 mensilita', della retribuzione mensile aggiunta, del compenso per lavoro straordinario, della promozione alla qualifica di segretario generale di classe 2, limitatamente agli importi annui lordi: - 9 q.f. con 5 anni: 2.000.000 - 9 q.f. con 10 anni: 4.000.000 - 9 q.f. con 15 anni: 6.000.000 h) assegno "ad personam" Dal momento che l'indennita' di direzione assorbe tutte quelle voci retributive indicate al precedente punto g), l'art. 6 dell'accordo integrativo prevede una clausola di salvaguardia che garantisce comunque ai segretari comunali l'eventuale migliore trattamento economico in godimento alla data di attribuzione della nuova indennita'. Individuato tale importo, a far tempo dal 1 dicembre 1995, al segretario dovranno essere riconosciuti l'indennita' di direzione corrispondente alla sua anzianita', nonche' l'eventuale assegno "ad personam", non pensionabile (fino alla data del 31.12.1995), non utile ai fini della 13 mensilita', qualora i vari elementi retributivi assorbiti risultino maggiori della medesima indennita'. Occorre rilevare che, ai fini del suddetto raffronto, non va computato l'incremento personale dell'indennita' di direzione, nella misura annua lorda di lire 2.400.000, previsto dall'art. 5 dell'accordo integrativo per quei segretari che abbiano maturato, alla data del 30 novembre 1995, piu' di 15 anni di servizio. In ordine alle modalita' di computo dell'assegno "ad personam", si rimanda alla tabella G. Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che per i segretari di 8 q.f., in possesso alla data del 30.11.1995 dell'assegno personale e che passano alla 9 q.f. (dopo due anni di effettivo servizio senza demerito) successivamente alla medesima data, tale assegno dovra' essere riassorbito dall'incremento di lire 3.000.000 dell'indennita' di direzione. Cio', al fine di evitare che gli stessi, pur avendo una minore anzianita' di servizio nella 9 q.f., possano godere di un trattamento economico accessorio superiore rispetto al collega passato a tale qualifica anteriormente alla data del 1 dicembre 1995. Invece, per gli altri segretari l'assegno "ad personam" non e' riassorbibile. * 3. EFFETTI DEI NUOVI BENEFICI ECONOMICI a) compensi per lavoro straordinario L'art. 32 del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del C.C.N.L., biennio 1996/97, stabiliscono che gli aumenti contrattuali hanno effetto, tra l'altro, anche sul compenso per lavoro straordinario. Nel rinviare alla tabella "S" per l'esame delle nuove misure dei compensi per lavoro straordinario, si sottolinea che tali effetti decorrono dal 1 gennaio 1995 per svilupparsi secondo le scadenze previste per i vari aumenti contrattuali. Anche per i compensi per lavoro straordinario, atteso che la for- mula prevista per il calcolo si basa in modo tassativo sullo stipendio tabellare e sulla i.i.s. nella misura fissata al 31.12.1991, al fine di evitare che i segretari comunali, con 5-10-15 anni di anzianita' di servizio, potessero subire forti riduzioni degli stessi compensi, e' stato deciso, con piena adesione dell'A.R.A.N. e delle OO.SS, di includere nello stipendio tabellare quota parte dell'indennita' di direzione, corrispondente ai soli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, dalla stessa assorbiti a decorrere dall'1.12.1995. Al punto n. 2), lett. f), della presente circolare, a proposito dell'indennita' di qualifica, e' stato detto chiaramente che la previsione della riduzione dello stanziamento sul capitolo di spesa per lavoro straordinario, nella misura di 20 ore mensili pro-capite e negli importi determinati al 31.12.1994, e' finalizzata alla copertura della medesima indennita'. Con l'occasione, va pero' evidenziato che l'art. 2 dell'accordo integrativo prevede che resta ferma, senza alcun limite, la liquidazione delle ore di straordinario effettivamente prestate dal segretario per l'assistenza e la partecipazione agli organi collegiali, attivita' che il segretario stesso deve assicurare in adempimento di precisi obblighi di legge, di statuto o regolamento. Al di fuori di tale ipotesi, la prestazione per lavoro straordinario puo' essere autorizzata, compatibilmente con le risorse finanziarie esistenti sull'apposito capitolo di spesa, solo per particolari ed eccezionali esigenze di servizio. Per questo istituto, inoltre, appare applicabile, in attesa del nuovo ordinamento giuridico della categoria e di uno specifico contratto collettivo, l'accordo intercompartimentale approvato con D.P.R. 1 febbraio 1986, il quale conferisce carattere di eccezionalita' al ricorso al lavoro straordinario, prevedendo tendenzialmente una compensazione in termini di ore prestate in eccedenza alle 36 settimanali ordinarie e, quindi, la possibilita' di optare per i riposi compensativi. b) retribuzione consortile o convenzionata mensile aggiunta L'art. 25, comma 6, del D.P.R. 23.6.1972, n. 749, riconosce al titolare della segreteria consorziata o convenzionata un compenso mensile aggiuntivo, rapportato al 25% dello stipendio in godimento, ossia al trattamento economico fondamentale. Al fine di evitare che l'indennita' di direzione possa determinare una "reformatio in pejus" del compenso in esame, in quanto la stessa assorbe, a decorrere dal 1 dicembre 1995, gli incrementi stipendiali di lire 2-4-6 milioni dovuti ai segretari in possesso, alla medesima data, di 5-10-15 anni di servizio - incrementi che fino alla data del 30.11.1995 costituivano parte integrante dello stipendio tabellare -, e' stato deciso, di comune accordo con l'A.R.A.N. e le OO.SS., che la stessa indennita' debba essere inclusa nella base di computo della retribuzione mensile aggiunta solo limitatamente ai succitati incrementi stipendiali. E' appena il caso di rilevare che la retribuzione mensile aggiunta e' strettamente callegata all'esercizio effettivo delle funzioni. Pertanto, nel caso in cui il titolare di segreteria convenzionata abbia partecipato al corso residenziale di formazione professionale promosso da questo Ministero, ovvero sia stato incaricato a tempo pieno presso altra segreteria non convenzionata, tale compenso dovra' spettare solo a quel segretario cui sia stato conferito un incarico di supplenza continuativa, non dovendo, in tale evenienza, gli enti interessati corrispondere il 50% (25% X 2) del trattamento economico fondamentale. Nei casi di assenza o impedimento del titolare di segreteria convenzionata, cui si provvede mediante il conferimento di un incarico a scavalco, al solo titolare va riconosciuto il compenso aggiuntivo. c) compensi per incarichi di reggenza e supplenza Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto anche sui compensi per incarichi di reggenza e supplenza, a scavalco e a tempo pieno, secondo importi e decorrenze riportate nella tabella "T". Al riguardo, si fa presente che l'art. 39 della legge n. 604/1962 stabilisce che, nel caso in cui al segretario venga conferito la supplenza di altro segretario assente o impedito, ovvero la reggenza di segreteria vacante, l'incarico puo' essere a scavalco o a tempo pieno (continuativo). Nella prima ipotesi, al segretario incaricato spetta solo un compenso mensile, con onere a carico dell'ente presso il quale l'incarico viene espletato, in misura non superiore all '80% dello stipendio tabellare stabilito per la qualifica corrispondente alla sede. Invece, nel caso di incarico a tempo pieno (o continuativo), al segretario, che e' esonerato dal prestare servizio presso la propria sede di titolarita', spetta, oltre il trattamento economico complessivo dovuto in relazione alla qualifica rivestita, anche un compenso mensile in misura non superiore al 50% dello stipendio tabellare corrispondente alla sede. In tale ipotesi, sia il trattamento economico sia il compenso sono posti interamente a carico dell'ente presso il quale l'incarico viene espletato. Qualora l'incarico venga conferito ad un vice segretario comunale del medesimo ente, il compenso e' stabilito in misura non superiore ad un terzo. Ai fini della determinazione dei suddetti compensi, la base stipendiale di riferimento e' data solo dagli stipendi iniziali o tabellari, cosi' come risultano incrementati per effetto degli accordi in argomento. Nella predetta base di computo, non vi rientrano, quindi, la retribuzione individuale di anzianita', la i.i.s. e la 13 mensilita'. Quando vengono conferiti incarichi presso comuni di classe 4, i compensi dovranno essere attribuiti in relazione alla qualifica rivestita dal segretario incaricato, atteso che alla predetta classe puo' corrispondere lo stipendio tabellare della 8 o 9 qualifica funzionale. In caso di incarichi conferiti presso sedi di classe superiore a quella di titolarita', al segretario spetta un'indennita' di reggenza o supplenza commisurata allo stipendio tabellare corrispondente alla classe dell'ente presso cui il medesimo e' stato incaricato. Nella rideterminazione dei compensi per incarichi di reggenza o supplenza presso segreterie convenzionate, sono stati opportunamente tenuti distinti gli incarichi a scavalco da quelli continuativi. Per gli incarichi a scavalco, i compensi sono stati rideterminati tenendo conto dei maggiori disagi che l'incaricato dovra' sostenere nel prestare servizio contemporaneamente presso la propria sede e quella convenzionata e, pertanto, si e' fatto ricorso alla seguente formula: C = 0,80 X (p quadra) St + 0,25 X (St + I) (p. quadra) dove C = retribuzione mensile aggiunta St = stipendio tabellare I = i.i.s. corrispondente alla classe dell'ente Per gli incarichi continuativi, invece, all'incaricato spetta, oltre il trattamento economico dovuto in relazione alla qualifica rivestita, il 25% del proprio stipendio in godimento, quale retribuzione mensile aggiunta, nonche' l'indennita' commisurata fino al massimo del 50% del solo stipendio tabellare corrispondente alla sede. In ordine all'attribuzione dei suddetti compensi, giova sottolineare che il citato art. 39 della legge n. 604/1962, con l'espressione "fino a...", stabilisce solo un limite massimo, rimanendo, pertanto, in capo alle SS.LL., previo parere del Consiglio provinciale di Amministrazione, il potere di modularli in misura percentuale, in ragione della distanza che il segretario dovra' coprire per raggiungere la sede presso cui e' stato incaricato e, quindi, del maggior disagio che lo stesso dovra' sostenere. Per gli incarichi a scavalco, atteso che l'incaricato deve pre- stare servizio contemporaneamente presso due segreterie, le SS.LL. dovranno altresi' tener conto anche delle modalita' operative di espletamento di tale servizio, da determinarsi in relazione alle esigenze amministrative espresse dagli stessi rappresentanti degli enti e in modo da assicurare comunque una minima presenza per tutta la durata dell'incarico, in termini di ore giornaliere o di un dato numero di giorni nell'arco della settimana. d) rimborso delle spese di viaggio L'art. 8 dell'accordo integrativo, siglato in data 14 settembre 1995 e, quindi, efficace dal giorno successivo alla sua sottoscrizione, stabilisce che ai segretari incaricati della reggenza o supplenza presso sede diversa da quella di titolarita', oltre il compenso di cui all'art. 39 della legge n. 604/1962, spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, cosi' come era gia' previsto dall'art. 25, comma 6, del D.P.R. n. 749/1972 per i titolari di segreterie convenzionate. Una volta accertata l'insorgenza del diritto al rimborso delle spese di viaggio a decorrere solo dalla data del 15 settembre 1995, occorre verificare se tale diritto debba essere riconosciuto per tutte le tipologie di incarico e se, in caso di uso di autovettura propria, la liquidazione debba avvenire nella misura di 1/5 del costo al litro della benzina super, cosi' come dispone l'art. 5 del D.P.R. 16.1.1978, n. 513, ovvero in base alle tariffe A.C.I., come avviene per i titolari di segreterie convenzionate. In ordine alla prima questione, si fa presente che dall'esame delle schede tecniche allegate all'accordo integrativo e depositate presso l'A.R.A.N. risulta che il rimborso in oggetto e' stato previsto solo per gli incarichi a scavalco e non per quelli continuativi o a tempo pieno, in quanto, per quest'ultimo tipo di incarico, il segretario e' tenuto a prestare servizio, per un dato periodo di tempo, solo presso la sede cui lo stesso e' stato incaricato. Per quanto attiene alla seconda questione, si ritiene che le parti contraenti, richiamandosi al succitato art. 25, comma 6, del D.P.R. n. 749/1972, abbiano fatto riferimento all'interpretazione corrente che quest'Ufficio ha sempre dato della disposizione normativa in argomento. Infatti, in base al parere n. 1835/77 emesso in data 2 giugno 1978 dalla sezione prima del Consiglio di Stato, e' stata diramata la circolare ministeriale n. 30/81 del 28.12.1981, con la quale e' stato sostenuto che al titolare di segreteria consorziata o convenzionata il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute debba avvenire, in caso di uso di autovettura propria, in base al costo chilometrico fornito dall'A.C.I. e non nella misura di 1/5 del costo al litro della benzina super. Cio', in quanto, secondo il Supremo Consesso, ciascuno dei comuni costituisce sede ordinaria di servizio. Si precisa, inoltre, che in nessun caso e' ammesso il rimborso di spese alberghiere e di ristoro, ne' l'attribuzione dell'indennita' di missione. e) liquidazione dei diritti di segreteria In ordine all'individuazione della base stipendiale per la liquidazione dei diritti di segreteria, si dovranno assumere soltanto le voci retributive che compongono il trattamento economico fondamentale spettante al segretario, ossia: - stipendio tabellare, con.tutti gli aumenti contrattuali; - retribuzione individuale di anzianita'; - quota parte dell'indennita' di direzione, limitatamente agli incrementi stipendiali, di lire 2-4-6 milioni, di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, assorbiti dalla medesima indennita' a decorrere dall'1.12.1995; - indennita' integrativa speciale; - tredicesima mensilita'. Sono comunque esclusi dal predetto computo, in quanto voci retributive accessorie, la parte restante dell'indennita' di direzione, l'incremento della stessa, dovuta a coloro che hanno maturato alla data del 30.11.1995 piu' di 15 anni di anzianita' di servizio, l'assegno "ad personam" di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo, nonche' i compensi per lavoro straordinario a qualunque titolo attribuiti e le indennita' di reggenza e supplenza. * 4. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Ai fini del trattamento ordinario di quiescenza, l'art. 32 del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del C.C.N.L., biennio 1996/97, prevedono che ai dipendenti cessati o che cesseranno dal servizio con diritto a pensione nell'arco di vigenza degli accordi in argomento, ossia nei periodi 1.1.1994/31.12.1995 e 1.1.1996/31.12.1997, gli incrementi stipendiali debbano essere riconosciuti integralmente alle rispettive scadenze e negli importi previsti (cfr. tabelle "U e V"). Da cio' si evince che se un segretario e' cessato dal servizio con diritto a pensione in data 1 luglio 1994, ossia nella vigenza del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, allo stesso dovranno essere riconosciuti solo gli incrementi dello stipendio tabellare fissati dall'art. 40, commi 2-3-4, secondo le decorrenze del 1 gennaio e 1 dicembre 1995; nessun aumento relativo al biennio 1996/97 dovra' essere attribuito Al riguardo, si fa presente che per il biennio 1994/95 sono del tutto irrilevanti in quanto non pensionabili: - l'indennita' di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma 14, del D.P.R. n. 44/1990; - l'indennita' di qualifica, dovuta solo per il periodo dal 1 agosto al 30 novembre 1995; - l'indennita' di direzione e l'incremento personale della stessa; - l'eventuale assegno "ad personam"; - i compensi per lavoro straordinario, i diritti di segreteria e l'indennita' di supplenza, a scavalco o a tempo pieno. E' appena il caso di sottolineare che l'indennita' di reggenza, al contrario della supplenza, era gia' inclusa nella retribuzione annua contributiva ai sensi e per effetti dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, integrativo della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per quanto riguarda l'indennita' di direzione, si precisa che la stessa dovra' essere inserita, nel "quadro 4 - TOTALE A" del Mod. 98.2., solo limitatamente all'importo di lire 6.000.000, corrispondente proprio a quell'incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, assorbito dalla medesima indennita' a far data dal 1 dicembre 1995 e che il segretario aveva gia' in godimento anteriormente alla predetta data. In concreto, l'assorbimento del suddetto incremento stipendiale, da parte dell'indennita' di direzione, non cambia il risultato finale dell'operazione, giacche' lo stesso art. 4 dell'accordo integrativo prevede che tale indennita' resti utile ai fini del trattamento di quiescenza (cfr. tabella "U/3 e U/4"). Per i segretari cessati dal servizio anteriormente alla data del 1 dicembre 1995, non si pone il problema di dover calcolare i ratei degli incrementi stipendiali, dal momento che il diritto alla pensione si consegue con un'anzianita' di servizio superiore ai 15 anni e, quindi, i medesimi avevano gia' in godimento, alla predetta data, l'incremento annuo lordo di lire 6.000.000. Per coloro che sono cessati dal servizio, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza del C.C.N.L., biennio economico 1996/97, ad esempio in data 1 aprile 1996, si dovranno attribuire gli aumenti economici previsti con le decorrenze 1.11.1996 e 1.7.1997. Inoltre, si precisa che per gli anni 1996/97, nel "quadro 4 - TOTALE A" del Mod. 98.2 e ai fini della liquidazione della pensione, dovranno essere inseriti i seguenti compensi: - stipendio tabellare e relativi aumenti contrattuali; - indennita' integrativa speciale; - retribuzione individuale di anzianita'; - quota parte dell'indennita' di direzione, nella misura di lire 6.000.000 annue lorde, corrispondente all'incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, assorbito dalla medesima indennita'; - tredicesima mensilita'; - retribuzione mensile aggiunta, per i titolari di segreteria convenzionata; - 13 mensilita'. Invece, nel "quadro 4 - TOTALE B" del Mod. 98.2, dovranno essere inseriti tutti gli emolumenti accessori, ossia: - la parte restante dell'indennita' di direzione, nella misura annua lorda di lire 10.200.000; - l'incremento personale della citata indennita', nella misura annua lorda di lire 2.400.000; - l'assegno "ad personam", per un importo annuo lordo di lire 3.859.200; - i compensi per lavoro straordinario, le indennita' di reggenza o supplenza, a scavalco o a tempo pieno, i diritti di segreteria. Infine, per il personale cessato dal servizio o prossimo al pensionamento, si raccomanda alle SS.LL. di distinguere nel dispositivo del decreto, facendo uso di articoli: - il trattamento economico a carico dell'ente - il trattamento economico utile ai fini della pensione - il trattamento economico utile ai fini della buonuscita * 5. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO L'art. 32 del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del C.C.N.L., biennio 1996/97, prevedono che, ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, ai dipendenti cessati o che cesseranno dal servizio con diritto a pensione dovranno essere riconosciuti solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio (cfr. tabelle "U/5 e V/4). Pertanto, qualora un segretario sia cessato dal servizio in data 1 luglio 1994, allo stesso non dovra' essere attribuito alcun aumento economico previsto per il biennio 1994/95; mentre, qualora lo stesso sia cessato a far data dal 1 aprile 1997, dovranno essere riconosciuti, oltre i soli aumenti collegati allo stipendio tabellare di tale biennio, anche quelli previsti per le decorrenze 1.1.1996 e 1.11.1996, non dovendosi attribuire quelli con decorrenza 1.7.1997. Ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, l'indennita' di direzione rileva solo limitatamente all'importo annuo lordo di lire 6.000.000. Invece, sono irrilevanti in quanto costituiscono voci retributive accessorie: - la parte restante, pari a lire 10.200.000 annue lorde, dell'indennita' di direzione; - l'incremento personale della sopracitata indennita', pari a lire 2.400.000 annue lorde, per i segretari con piu' di 15 anni di anzianita' alla data del 30.11.1995); - l'incremento annuo lordo di lire 972.000 (81.000 X 12) della medesima indennita', stabilito, a decorrere dal 1 luglio 1997, dall'art. 6 del C.C.N.L., biennio 1996/97; - l'assegno "ad personam" di lire 3.859.200 annue lorde; - l'indennita' di qualifica, dovuta solo per il periodo 1.8 1995/30.11.1995, nella misura annua lorda di lire 7.020.000. - i compensi per lavoro straordinario, i diritti di segreteria, le indennita' di reggenza e supplenza, a scavalco o a tempo pieno. * 6. DISCIPLINA CONTRIBUTIVA E FISCALE a) disciplina contributiva Sotto il profilo della disciplina contributiva cui assoggettare le voci retributive previste dagli accordi in oggetto, si fa presente che l'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, cosi' come modificato dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche, nonche' i conguagli di retribuzione, spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, debbono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, alla retribuzione del mese in cui vengono erogati, anche se si riferiscono ad anni anteriori a quello di corresponsione, seguendo pertanto la disciplina previdenziale esistente al momento. Invece, qualora per errori, omissioni o fatti indipendenti dalla volonta' delle parti contraenti vengano erogati, nella retribuzione del periodo di paga in corso, emolumenti riferiti ad anni precedenti, gli stessi devono essere assoggettati alla disciplina dell'anno di competenza. Il richiamo a tale diversita' di disciplina rileva in considerazione sia del lasso di tempo che e' stato richiesto per l'emanazione della presente circolare, sia dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale ha allargato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'ambito di applicazione dell'art. 12 della citata legge n. 153/1969 anche al pubblico impiego. Infatti, tale disposizione normativa ha stabilito che tutto cio' che il dipendente riceve, anche a titolo risarcitorio o indennitario, in dipendenza e in occasione del rapporto di lavoro debba essere considerato retribuzione e, quindi, assoggettato a prelievo contributivo. Da cio' ne consegue che tutte quelle voci retributive, le quali in precedenza facevano parte del trattamento economico accessorio dovuto al segretario (compenso per lavoro straordinario, indennita' di supplenza, diritti di segreteria, ecc.) e che, quindi, non erano utili ai fini del trattamento ordinario di quiescenza, sono diventate, a decorrere dal 1 gennaio 1996, interamente assoggettabili al contributo previdenziale dovuto alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L., istituita presso l'I.N.P.D.A.P.. Invece, ai fini del contributo dovuto per l'indennita' premio di fine servizio alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. - sempre istituita presso l'I.N.P.D.A.P. -, in attesa della sottoscrizione dell'apposito contratto collettivo nazionale, che, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, introduca anche nell'ambito del pubblico impiego le medesime norme esistenti per i rapporti di natura privatistica, i relativi contributi continueranno ad essere dovuti secondo la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 1995 (cfr. circolare n. 2, in data 10.1.1996, dell'I.N.P.D.A.P.). A tali fini, sono, pertanto, esclusi dalla base contributiva tutti gli emolumenti accessori della retribuzione a qualungue titolo corrisposti. Dovendo gli enti interessati procedere alla liquidazione delle competenze arretrate, ai fini contributivi e' possibile idealmente distinguere tre quote: - una riferita all'anno 1995 - una riferita all'anno 1996 - una riferita all'anno 1997 a1) disciplina contributiva dall'1.1.1995 al 30.11.1995 In tale periodo, sono da assoggettare a contributi previdenziali alle gestioni autonome ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L. tutte le voci retributive che compongono il trattamento economico fondamentale: stipendio tabellare e relativi aumenti contrattuali, i.i.s., r.i.a., 13 mensilita', retribuzione mensile aggiunta. Invece, sono irrilevanti a tali fini l'indennita' di funzione e coordinamento e l'indennita' di qualifica, le quali cessano di essere corrisposte a far data dal 1 dicembre 1995. La non pensionabilita' dell'indennita' di funzione e coordinamento discende direttamente dal richiamo operato dall'art. 8, comma 14, del D.P.R. n. 44/1990 all'art. 5 del D.P.R. 31.5.1984, n. 531, cosi' come integrato dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. 8.5.1987, n. 266, il quale considera la predetta indennita' come elemento economico accessorio - da corrispondersi per 11 mensilita' - della retribuzione ordinaria complessiva dovuta al segretario, strettamente connessa alle funzioni esercitate dal medesimo nell'ambito dell'ente locale. Dalle schede tecniche allegate ai contratti in oggetto, risulta che anche l'indennita' di qualifica, prevista dall'art. 1 dell'accordo integrativo del 14.9.1995, costituisce un emolumento accessorio, finanziata con la riduzione di 20 ore mensili pro-capite dello stanziamento per lavoro straordinario. Essendo gli enti interessati gia' stati autorizzati con circolare n. 37/95 del 20 ottobre 1995 ad applicare l'indennita' di qualifica per il periodo dal 1 agosto al 30 novembre 1995, e' molto probabile che gli importi dovuti siano stati gia' corrisposti. Invero, qualora nell'anno 1997 venga liquidata una parte degli arretrati riferita all'indennita' in esame, questa non dovra' essere assoggettata ad alcun contributo. Nel caso in cui la stessa sia stata erroneamente assoggettata a contribuzione, si dovra' procedere a conguagliare il relativo credito con la somma risultante a debito per il periodo di paga in corso. Sono escluse dalla base contributiva anche le differenze economiche dovute sui compensi per lavoro straordinario e sulle indennita' di supplenza, atteso che le indennita' di reggenza, a scavalco o a tempo pieno, erano gia' in precedenza considerate pensionabili. a2) disciplina contributiva dall'1.12.1995 al 31.12.1995 Nel mese di dicembre 1995, fermo restando l'assoggettabilita' a contribuzione del trattamento economico fondamentale, compaiono nel cedolino paga del segretario : - l'indennita' di direzione; - l'incremento personale della stessa, per i segretari che hanno maturato piu' di 15 anni alla data del 30.11.1995; - l'assegno "ad personam", derivante dalla differenza negativa tra l'importo dell'indennita' di direzione e il totale delle voci retributive indicate dall'art. 6 dell'accordo integrativo del 14.9.1995, assorbite dalla medesima indennita' a decorrere dall'1.12. 1995. Al riguardo, si osserva che l'art. 4 del succitato accordo, al primo capoverso, stabilisce che solo la retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 40, comma 6, del C.C.N.L. resta utile ai fini del trattamento di quiescenza, escludendo cosi' tutte le altre voci. Tale r.i.a. coincide proprio con gli incrementi stipendiali di lire 2-4-6 milioni, che i segretari, con 5-10-15 anni di effettivo servizio, avevano in godimento alla data del 30 novembre 1995. Pertanto, per il mese di dicembre 1995 l'indennita' di direzione dovra' essere assoggettata a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L. solo limitatamente ai succitati incrementi maturati dall'interessato alla medesima data, con esclusione della parte restante, dell'incremento personale della stessa indennita' e dell'assegno "ad personam". Ad es., per un segretario che ha maturato, alla data del 30.11.1995, un'anzianita di servizio inferiore ai 5 anni, l'importo mensile dell'indennita' di direzione, pari a lire 1.350.000, e l'eventuale assegno "ad personam" sono non pensionabili per intero. Invece, per un segretario con piu' di 15 anni alla succitata data, l'indennita' di direzione e' pensionabile solo limitatamente a lire 500.000 mensili (6.000.000 : 12), mentre la parte restante, pari a lire 1.371.600 (1.350.000 + 200.000 + 321.600 - 500.000), risulta irrilevante (nell'esempio qui proposto, l'importo di lire 321.600 si ottiene dividendo per 12 l'assegno personale di lire 3.859.200). Pertanto, qualora vengano corrisposte nell'anno 1997 competenze economiche riferite al mese di dicembre 1995, le stesse saranno pensionabili nei limiti sopra descritti e con l'applicazione delle aliquote contributive all'epoca vigenti. Non sono utili ai fini pensionistici le differenze dovute sui compensi per lavoro straordinario e per i soli incarichi di supplenza. a3) disciplina contributiva per gli anni 1996/97 A partire dal 1 gennaio 1996, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, tutte le voci fondamentali ed accessorie della retribuzione sono assoggettate a contributo previdenziale, gestione autonoma ex C.P.D.E.L.. Pertanto, gli arretrati riferiti agli anni 1996/97 e corrisposti nell'anno 1997 dovranno essere sottoposti alla disciplina normativa vigente per ciascun anno di riferimento. Invece, per quanto riguarda il contributo dovuto alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L., a titolo di indennita' premio di fine servizio, per tali anni continua a trovare applicazione la stessa disciplina cosi' come determinata alla data del 31 dicembre 1995 (si rinvia al punto a2) della presente circolare). Pertanto, a tali fini non sono utili: - i compensi per lavoro straordinario; - i compensi per gli incarichi di supplenza e reggenza; - i diritti di segreteria ; - l'indennita' di direzione, con esclusione della parte corrispondente agli incrementi stipendiali di lire 2-4-6 milioni di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, per i segretari che hanno maturato, rispettivamente 5-10-15 anni di servizio alla data del 30.11.1995; - l'incremento personale dell'indennita' di direzione di lire 2.400.000 annue lorde, per i segretari con piu' di 15 anni alla medesima data; - l'eventuale assegno "ad personam" di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo. Per una migliore comprensione delle questioni qui esaminate, sono state predisposte le tabelle "W e Z". b) disciplina fiscale Sotto il profilo fiscale, si fa presente che l'art. 16, comma 1, lett. b) del D.P.R. 22.12.1936, n. 917 (T.U.I.R.), stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono soggetti a tassazione separata solo gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti. Sono soggetti a tassazione ordinaria tutti gli aumenti contrattuali previsti per gli anni 1995/1996/1997, in quanto la loro corresponsione e' avvenuta negli anni in cui sono diventati efficaci i relativi accordi collettivi e per i quali sono state tempestivamente diramate le relative circolari. Invece, dovranno essere soggette a tassazione separata tutte le competenze economiche arretrate relative all'indennita' di direzione, all'incremento personale della stessa e all'eventuale assegno "ad personam", ai compensi per lavoro straordinario e alle indennita' per gli incarichi di reggenza o supplenza. Cio', in quanto il ritardo nell'applicazione del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e del relativo accordo integrativo del 14.9.1995, nella sistemazione definitiva, con decreto, delle voci retributive suindicate e, quindi, nella corresponsione delle somme arretrate, e' dipeso da fatti che sono completamente indipendenti dalla volonta' delle parti. * 7. MODALITA' DI DECRETAZIONE Quest'Ufficio ha rilevato che i decreti emanati dalle SS.LL., nella maggior parte dei casi, non contengono gli elementi essenziali per un semplice e rapido riscontro degli stessi. Si forniscono, pertanto, alcune indicazioni per la predisposizione in modo corretto ed uniforme dei medesimi decreti, i quali, in particolare, dovranno contenere: - le esatte generalita' del segretario (cognome, nome, luogo e data di nascita) per evitare omonimie; - gli estremi del decreto di immissione in ruolo con indicazione esplicita della decorrenza; - esatta indicazione sia di eventuali servizi non di ruolo valutati ai fini della carriera, sia delle decorrenze relative alla promozione alla qualifica di segretario comunale capo; - l'indicazione di eventuali periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in posizione di sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio e degli estremi dei relativi decreti; - il termine e l'Autorita' cui e' possibile ricorrere (60 giorni per i ricorsi giurisdizionali dinnanzi al T.A.R., 120 giorni per i ricorsi al Capo dello Stato e 30 giorni per i ricorsi gerarchici al Ministro). Inoltre, si raccomanda alle SS.LL. di seguire, nella predisposizione dei decreti, l'impostazione giuridico-formale data con le tabelle allegate alla presente circolare, distinguendo obbligatoriamente i trattamenti economici dovuti secondo le diverse decorrenze temporali in fondamentale e accessorio, indicando separatamente i trattamenti economici utili ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di fine servizio e richiamando, per i riscettivi anni, la disciplina contributiva cui assoggettare le voci che compongono il trattamento economico accessorio del segretario. Cio' premesso, si fa presente che il provvedimento di determinazione del trattamento economico dovra' essere adottato dall'Autorita' nel cui ambito territoriale si trova la sede di titolarita' del segreterio comunale. Qualora il segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia prestato servizio in qualita' di titolare presso una segreteria di altra provincia, l'Autorita', corrispondente all'ultima sede di servizio, dovra' adottare il relativo decreto di trattamento economico per tutto il periodo 1995-1997 e, nel contempo, dovra' trasmetterne, con sollocitudine, copia all'altra Autorita' interessata. Quest'ultima, al fine di consentire al segretario di poter percepire gli emolumenti arretrati per il servizio prestato nel proprio ambito territoriale, dovra', dopo aver riscontrato l'esattezza del trattamento economico attribuito, recepirlo in un proprio decreto, da notificarsi all'ente interessato per la liquidazione delle relative somme arretrate all'avente diritto. Qualora il segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia prestato o presti servizio, in qualita' di supplente o reggente a tempo pieno o continuativo, presso una segreteria di altro ambito territoriale, sara' cura dell'Autorita' corrispondente a tale ambito di dover recepire in un proprio decreto il trattamento economico dovuto all'interessato, per il periodo di servizio espletato o in corso di espletamento e secondo le scadenze stabilite dagli accordi in argomento, in base a quanto fissato con decreto emesso dall'Autorita' nel cui ambito territoriale si trova la sede di titolarita' del segretario incaricato. Inoltre, particolare cura le SS.LL. dovranno riservare ai segretari cessati dal servizio, con diritto a trattamento di quiescenza, nell'arco di vigenza degli accordi in esame, affinche' gli enti locali interessati, ai quali dovra' essere notificato con sollecitudine il decreto di rideterminazione del trattamento economico, possano procedere al ricalcolo dei trattamenti provvisori di pensione e di fine servizio. Inoltre, e' opportuno che i provvedimenti emessi vengano trasmessi a quest'Ufficio in un unico plico, unitamente ad un elenco riepilogativo degli enti che hanno assicurato l'esatto adempimento e l'avvenuto espletamento delle operazioni di conguaglio. Il direttore Generale: GELATI