L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 70; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il D.P.R. n. 805/75; Visto l'art. 5 della legge regionale n. 15/91; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 2 settembre 1967, con il quale e' stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Ustica; Visto il decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 15 ottobre 1994, con il quale parte del territorio comunale di Ustica e' stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, al vincolo di temporanea immodificabilita' ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more dell'approvazione del piano territoriale paesistico; Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale e' stata istituita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del R.D. n. 1357/40; Esaminato il piano territoriale paesistico del territorio dell'isola di Ustica redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con provvedimento prot. n. 2712 del 14 novembre 1989; Esaminato il verbale della seduta del 15 giugno 1994, nella quale l'anzidetta speciale commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del piano, la delimitazione dell'area interessata dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; Visto le note n. 8756 del 25 novembre 1994, n. 9314 del 27 dicembre 1994 e n. 1384 del 27 febbraio 1995, con le quali il sindaco del comune di Ustica ha certificato che il predetto verbale e' stato pubblicato all'albo pretorio di quel comune dall'11 novembre 1994 all'11 febbraio 1995; Accertato quindi che detto verbale e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Ustica e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, e che sono stati contestualmente pubblicati e depositati gli elaborati grafici del piano territoriale paesistico, la sua parte motiva e descrittiva e le norme di attuazione; Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, presentate nei termini di legge, formulate avverso il suddetto piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 1497/39, qui trasmessi dalla competente Soprintendenza di Palermo con nota n. 5894 dell'11 aprile 1996 e, in particolare: 1) opposizione proposta dal comune di Ustica, previa deliberazione n. 31 del 7 maggio 1995 del locale consiglio comunale, con atto pervenuto il 9 maggio 1995 e successiva nota esplicativa prot. n. 7390 del 10 ottobre 1995. L'amministrazione ricorrente, che ha avuto modo di esporre le proprie ragioni in un incontro, da essa richiesto, tenutosi presso questo Assessorato il 21 agosto 1995, muovendo da una ricostruzione dell'evoluzione della "questione ambientale" nel paese e delle funzioni deputate alla pianificazione paesaggistica, rileva che la tutela dei beni paesistici non puo' essere avulsa dalla considerazione delle altre utilizzazioni del territorio e deve dare conto delle ragioni che giustificano i limiti da essa imposti alla proprieta'. Per far cio', il piano territoriale paesistico, quale strumento di tutela, deve essere coordinato con la pianificazione territoriale: entrambi gli strumenti, nello specifico di Ustica, caratterizzato da un sistema di invarianti (coste, aree boscate, beni archeologici), debbono concorrere ad individuare modalita' e risorse necessarie al recupero dell'ambiente agrario e del centro abitato, aree compromesse dall'abbandono o da interventi urbanistici distruttivi. Sotto questo profilo, il piano territoriale paesistico di Ustica finisce con il penalizzare la produzione agricola e, quindi, il ripristino del paesaggio agrario, perche' impone limiti di superfici particolarmente gravosi ai fabbricati a servizio dell'azienda agricola (art. 26, norme tecniche di attuazione). Il piano inoltre non prevede risorsa alcuna per incentivare il recupero del verde agricolo e non e' supportato da uno studio agro-forestale: esso risulta, quindi, da un lato, insufficiente e, dall'altro, ostativo della pianificazione di dettaglio comunale, la quale potrebbe definire correttamente il paesaggio agrario e il suo sviluppo. L'assenza di qualsiasi studio di inquadramento storico del paesaggio agrario e, soprattutto, delle potenzialita' economiche di quelle aree, si traduce quindi in una carenza motivazionale delle prescrizioni del piano territoriale paesistico, che sarebbero viziate da eccesso di potere. Analoghe considerazioni vengono espresse riguardo all'analisi del paesaggio urbano, perche' il piano territoriale paesistico lascerebbe irrisolte, senza alcuna considerazione della natura dei luoghi e delle trasformazioni storiche intervenute, le problematiche legate alle interconnessioni tra il porto, la citta' e la campagna, giungendo a precludere immotivatamente soluzioni infrastrutturali idonee a decongestionare il centro abitato dal traffico veicolare. Varie disposizioni del piano appaiono incoerenti e, tra queste, quella contenuta nell'art. 26 delle norme tecniche di attuazione, laddove fissa limiti all'ampiezza dei fabbricati in verde agricolo che finiscono per essere vessatori rispetto all'esercizio dell'agricoltura, mentre non seleziona le aree destinate all'attivita' agricola da quelle dove realizzare interventi residenziali o turistici; altre sono contraddittorie, come il divieto di aprire nuove cave rispetto all'obbligo di usare pietra locale per la realizzazione di opere e manufatti (artt. 26, 29, 36 e 59 norme tecniche d'attuazione), che non tiene conto del fatto che a Ustica nessuna cava e' esercita; molte sono viziate da eccesso di potere per straripamento, non potendo il piano territoriale paesistico introdurre limiti al diritto di proprieta' sulla base di indimostrate valenze archeologiche di alcune aree (art. 25 norme tecniche d'attuazione), ne' tantomeno dettare modalita' costruttive di dettaglio per gli interventi del centro abitato (art. 42 norme tecniche d'attuazione). Tutto il piano si risolverebbe poi in una indebita compressione degli ambiti rimessi dall'ordinamento all'ente locale, i cui poteri di pianificazione verrebbero di fatto svuotati, come dimostra il divieto (art. 55 norme tecniche d'attuazione) di realizzare vie di collegamento tra il porto e le restanti parti dell'isola, senza che il comune sia stato mai coinvolto nella fase di redazione del piano territoriale paesistico: e cio' in aperta violazione della norma contenuta nell'art. 23 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40. Inoltre, con successiva nota n. 7390/95, il comune di Ustica ha manifestato di condividere le indicazioni del piano territoriale paesistico in tema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da trasferire fuori dall'isola, ma ha sottolineato l'incongruenza tra queste previsioni e quelle del Piano regionale dei rifiuti, che prevede una discarica controllata a Ustica: da qui la necessita' di un coordinamento migliore tra le varie disposizioni e le amministrazioni interessate. Sulla base delle prefate considerazioni il comune di Ustica chiede la conseguente modifica delle disposizioni del piano paesistico; 2) opposizione proposta da Salvatore Gargano, amministratore unico della Multiresidence s.r.l., avente sede in via Petriera, ad Ustica, con atto pervenuto il 9 maggio 1995. L'opposizione muove da una ricostruzione dell'iter, e del contenzioso insorto con la Soprintendenza di Palermo, riguardanti il progetto di ristrutturazione e riuso a fini residenziali dei fabbricati di via Petriera, individuati nella scheda n. 18/b dell'allegato n. 3 del piano e soggetti alle prescrizioni dell'art. 32 delle norme di attuazione quali elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico. La societa' ricorrente ritiene che il piano territoriale paesistico risulti nella fattispecie illegittimo in quanto con tale strumento non e' possibile costituire vincoli di sorta ne', pertanto, attribuire destinazioni d'uso di tipo museale e culturale. In tal modo il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica, illegittimamente, otterrebbe l'effetto di un vincolo storico- monumentale ex lege n. 1089/39, che, sul citato fabbricato, non sarebbe intervenuto; 3) opposizione proposta da Massimo Maggiore, proprietario di un terreno sito a Ustica, contrada Arso, con atto pervenuto il 9 maggio 1995. L'opponente rileva che le schede della qualita' e della trasformabilita' degli ambiti 22 e 23, dove ricade il proprio terreno, non prevedono la possibilita' - peraltro non esclusa dalle norme di attuazione - di realizzare ivi un campeggio. Si propone allora l'adeguamento delle precitate schede, al fine di potere realizzare un campeggio, utilizzando strutture edilizie del tipo della casa rurale usticense per la reception e per i servizi, all'interno di terreni di cui il proponente e' proprietario, ricadenti in c.da Arso, negli ambiti 16, 22 e 23 del piano territoriale paesistico; 4) opposizione proposta da Marina Bacchi, proprietaria di un terreno a Ustica, contrada Falconiera, con atto pervenuto il 9 maggio 1995. La opponente, proprietaria di un terreno in contrada Falconiera, ricadente negli ambiti di trasformabilita' 44 e 45 del piano territoriale paesistico, rileva che quell'area, stravolta da alcuni detrattori (depuratore, strade, discarica, cava) individuati dal piano, e' deputata da quello strumento ad attivita' forestale, culturale, scientifica e ricreativa. Non viene considerata, tra le attivita' ammesse, quella agro-pastorale. Al riguardo la opponente osserva che proprio l'attivita' agricola, piuttosto che le previste iniziative culturali-scientifiche e ricreative, sia quella che meglio puo' consentire il recupero dell'area; 5) opposizione proposta da Giovanna e Salvatore Lopes, proprietari di una porzione di terreno a Ustica, in contrada Tramontana-Passo della Madonna, esteso complessivamente mq. 7.000 ca., con atto pervenuto l'11 maggio 1995. I proprietari di detto terreno, ricadente nell'ambito 41 premettono che il piano paesistico e' illegittimo perche' contiene prescrizioni e modalita' costruttive riservate ad uno strumento urbanistico e perche' non e' stato preceduto dalla compilazione di "elenchi" delle bellezze naturali e panoramiche tutelate dal piano medesimo. Essi contestano sostanzialmente i parametri di valutazione dell'ambito 41, nel quale non si ravvisano caratteri di pregio tali da giustificare il regime di mantenimento previsto dal piano, e che non presenta caratteristiche dissimili da quelle contigue dove il piano territoriale paesistico consentirebbe la trasformazione; 6) opposizione proposta da Milena Gentilucci, procuratore generale e legale rappresentante della I.T.M. s.r.l., proprietaria di un terreno a Ustica, contrada S. Paolo, con atto pervenuto l'11 maggio 1995. La ricorrente, proprietaria di terreni siti in contrada S. Paolo, aveva avuto approvato dalla Soprintendenza un progetto per la realizzazione di un albergo-villaggio turistico; le previsioni del nuovo piano regolatore generale sarebbero anch'esse compatibili con i programmi della societa' ricorrente. Inopinatamente il piano territoriale paesistico giunge a stravolgere, ponendosi come sovraordinato al piano regolatore, ogni precedente autorizzazione e inibisce l'esercizio dell'attivita' turistico-alberghiera, alla quale sostituisce quella agro-pastorale. Sotto tale profilo, il piano territoriale paesistico, illegittimo perche' ha contenuti e prescrizioni riservati ad uno strumento urbanistico, perche' non e' stato accompagnato dagli "elenchi" dei beni paesistici che la legge prevede e perche' non e' stato assistito, nella sua redazione, dall'obbligatorio concerto con le amministrazioni interessate, e' anche contraddittorio rispetto alle tendenze economiche prevalenti nell'isola, la cui sorte e' legata allo sviluppo turistico. Il piano territoriale paesistico, che deve limitarsi a dare indicazioni riferite ai soli beni elencati all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, finisce cosi' per riferirsi indebitamente a tutto un territorio comunale e determina la ingerenza dell'amministrazione del paesaggio in compiti ed attribuzioni che sono del comune o dell'Amministrazione regionale competente in materia di parchi e riserve; 7) opposizione proposta da Gilda Pitruzzella, proprietaria di un immobile sito in Ustica, in vicolo Appennini n. 8, con atto spedito il 10 maggio 1995. La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in via Appennini n. 8, lamenta l'inserimento di tale fabbricato, ove e' la sua abitazione, fra gli edifici individuati nella scheda 18/b dell'allegato 3 del piano, soggetti alle prescrizioni dell'art. 32 della norme di attuazione, e, quindi considerati elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico. Detta previsione snaturerebbe la destinazione abitativa dell'immobile e, da questo punto di vista, la natura del vincolo imposto dalle impugnate previsioni e' una grave limitazione della proprieta' privata, in contrasto con la garanzia accordata dall'art. 42 della costituzione; 8) opposizione proposta da Adalgisa Longo, proprietaria di un terreno con annesso fabbricato rurale, dall'estensione di mq. 8.000 ca., sito in Ustica, in contrada Piano dei Cardoni-Gorgo Gaezza, con atto spedito l'11 maggio 1995. La ricorrente, proprietaria di un terreno sito nei pressi della Torre S. Maria, rileva che detta area ha destinazione urbanistica C2 secondo il piano regolare generale e, invece, ricadendo nell'ambito 51 del piano territoriale paesistico, e' soggetta al regime normativo del mantenimento dove sono pienamente compatibili solo le attivita' agro-pastorali e culturali-scientifiche. Le previsioni del piano territoriale paesistico sono pero' in aperto contrasto con la morfologia del sito, privo di ogni peculiarita' paesistica, e anzi naturale area di espansione del centro urbano, nonche' privo di quelle valenze archeologiche apoditticamente affermate dal piano; Vista l'opposizione spedita il 27 maggio 1995 e, quindi oltre i termini di legge, presentata da Vincenzo Restivo, proprietario di una costruzione sita in Ustica, via Rifugio n. 29, che e' soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 32 delle norme tecniche d'attuazione del piano, trattandosi di un edificio individuato nella scheda n. 18/B dell'allegato 3 del piano territoriale paesistico. Il ricorrente contesta radicalmente questa previsione, non rinvenendo ragione alcuna per cui il fabbricato di sua proprieta', privo di ogni elemento di pregio, debba ricevere dal piano una considerazione diversa e piu' restrittiva rispetto agli edifici facenti parte del centro urbano, ai quali esso e' senza meno assimilabile. Ritenuto opportuno pronunziarsi in ordine a tutti i reclami, opposizioni e proposte, anche se tardivi; Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni, il parere della speciale commissione, espresso nella seduta del 3 ottobre 1996, nonche' le controdeduzioni della competente Soprintendenza, inviate con nota n. 5080 del 26 marzo 1996; Ritenuto di dovere rigettare parte delle suddette osservazioni per le seguenti ragioni: - con riferimento all'opposizione proposta dal comune di Ustica, e con particolare riferimento alla presunta mancanza in seno al piano territoriale paesistico di adeguato studio e conoscenza delle caratteristiche fisiche ed ambientali del luogo, nonche' delle indagini storiche ed etnoantropologiche, si ritiene sufficiente richiamare le relazioni di settore, corredate dai relativi elaborati grafici, per documentare come il piano sia stato redatto sulla base di analisi ed indagini preliminari sul campo, che attestano una adeguata e sufficiente conoscenza dello stato attuale dei luoghi e della storia dell'isola. Si puo', inoltre, facilmente rilevare che il piano di Ustica, e' il frutto dell'esperienza multidisciplinare a cui hanno contribuito, attraverso analisi e proposte di tutela, specialisti che afferiscono alle diverse discipline dei beni culturali. Nella ricerca di confronto con la comunita' e con gli amministratori locali, il piano e' stato ufficialmente presentato ad Ustica il 28 giugno 1990, alla presenza dei responsabili dei settori che avevano redatto le indagini preliminari; gia' precedentemente, nel giugno 1989, la Soprintendenza di Palermo ebbe modo di approfondire le linee guida del piano in occasione di una riunione del consiglio comunale. In tal senso sembra che la Soprintendenza abbia consentito all'amministrazione comunale di prendere cognizione del piano e di fornire il proprio contributo alla sua redazione. Con riferimento alla presunta contradditorieta' delle norme contenute nell'art. 26 delle norme di attuazione, appare significativo rilevare che, grazie all'attenta analisi dello stato di fatto, gli interventi ammissibili all'interno delle aree agricole sono distinti in funzione della particolarita' del paesaggio e del rapporto tra le attivita' e l'ambiente in cui essa va esercitata. Si distinguono quindi: a) aree agricole produttive dove l'attivita' agricola contribuisce a connotare il paesaggio; b) aree agricole produttive di interesse agronomico e storico- ambientale; c) aree agricole interessate da processi di modificazione legate all'uso turistico. La norma, pertanto, contiene previsioni diversificate in rapporto alle caratteristiche dei luoghi, fermo restando il mantenimento della finalita' principale dell'uso agricolo dell'area. Tutte le prescrizioni e le relative descrizioni contenute nel piano sono frutto di numerosi sopralluoghi effettuati dai tecnici che lo hanno redatto; cosi' per quanto riguarda l'individuazione delle zone di interesse archeologico, i risultati di tali rilevamenti sono tutti riportati nell'ampia relazione di settore che costituisce parte integrante del piano territoriale paesistico. Le previsioni di questo strumento, del resto, non si concretano in un vincolo archeologico, ma nella prescrizione di sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica, ogni intervento che si voglia eventualmente porre in essere in quei luoghi. La valutazione del paesaggio e della sensibilita' delle aree, definita sulla base di valori convenzionali attribuiti da esperti di settore, viene ritenuta dai ricorrenti fondata su criteri soggettivi e carenti per l'assenza di un esperto del paesaggio agrario. Tale eccezione risulta infondata avendo gli esperti di settore attribuito alle aree un determinato valore paesaggistico sulla base di dati concreti ed oggettivi di conoscenza, come ampiamente documentato dalle analisi che hanno diffusamente riguardato anche la struttura del paesaggio agrario. Risultano quindi espresse nel piano territoriale paesistico le ragioni e le motivazioni che giustificano il regime di salvaguardia adottato dalle norme di attuazione: queste, in quanto corrispondenti allo stato dei luoghi, sono legittime, intervenendo a tutela dei beni di interesse paesaggistico rilevante, in quanto risorse insostituibili dal punto di vista ambientale, naturalistico o storico-testimoniale. Sotto questo profilo, l'irripetibilita' e l'importanza dei beni protetti e, parallelamente, la congruita' delle relative norme di attuazione del piano sono facilmente ricavabili, tanto con riferimento al paesaggio agrario quanto a quello del centro urbano, dalla lettura degli elaborati del piano, ai quali si rinvia. Le previsioni contenute nel piano territoriale paesistico si palesano quindi come corretto esercizio della potesta', rimessa dall'ordinamento all'amministrazione dei beni culturali ed ambientali, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela paesistica di un sito, quale l'isola di Ustica, dichiarato di notevole interesse pubblico gia' con il decreto n. 4756 del 25 agosto 1967. Siffatta potesta' e' chiamata a convivere con quella del comune, deputato ad adottare la disciplina urbanistica del territorio: si tratta di ambiti non privi di interazioni, ma il cui esercizio e' del tutto autonomo quanto a presupposti e contenuti. Scopo del piano territoriale paesistico e' quello di stabilire in via preventiva - innovando rispetto alla episodicita' connessa al sistema autorizzatorio di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39 - quali forme di uso siano corrispondenti alla salvaguardia di un sistema ambientale giudicato meritevole di protezione; il piano e' quindi strumento di programmazione di una azione di tutela che e' dettata dalla valenza paesaggistica dei vari ambiti. Il piano territoriale paesistico, pertanto, non ha comportato nuovi o maggiori vincoli, ne' con esso sono stati imposti vincoli archeologici: esso e', invero, destinato a sovrapporsi alle previsioni del piano regolatore generale, ma cio' corrisponde al vigente assetto delle competenze, secondo il quale il piano paesistico individua limiti allo sviluppo urbano per le finalita' della tutela del paesaggio - risorsa collettiva da conservare nei suoi caratteri essenziali - mentre alla pianificazione urbanistica resta attribuita la regolamentazione dello sviluppo; - con riferimento all'opposizione proposta dal Salvatore Gargano si rileva che il piano territoriale paesistico non puo' introdurre, e non introdurre, alcun vincolo monumentale. Il (possibile) riuso degli edifici del ricorrente come attrezzatura culturale o museo e' da intendersi quindi come mera vocazione dell'immobile secondo quelle che sono le previsioni della Soprintendenza che ha redatto il piano. Questa astratta vocazione e' destinata ad acquisire qualche concretezza soltanto se e quando dovesse realizzarsi l'eventualita' dell'acquisizione di questi immobili da parte di un ente pubblico, fermo restando che, permanendo la proprieta' privata, in relazione all'interesse di tali manufatti, le opere consentite su di essi si individuano in quelle previste dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b) e c). Le disposizioni del piano territoriale paesistico pertanto non pregiudicano la fruizione del bene da parte del proprietario, escludendo peraltro quegli interventi speculativi, che risulterebbero contrastanti, oltre che con le caratteristiche dei manufatti edilizi, anche con il luogo in cui ricadono; - con riferimento all'opposizione proposta da Massimo Maggiore si rileva che, con una opzione dettata dal rilevante valore ambientale degli ambiti 16, 22 e 23, in queste il piano prevede che siano compatibili solo le attivita' forestali, agro-pastorali, culturali- scientifiche, culturali-ricreative; secondo l'art. 8/f delle norme di attuazione, invece, il campeggio rientra fra le attivita' residenziali-turistiche, che indurrebbero una pressione eccessiva, e per cio' stesso, scongiurabile in quelle delicate aree di rilievo paesistico; - con riferimento all'opposizione proposta da Giovanna e Salvatore Lopes si rileva che, in realta', l'area in questione, che ricade nel regime normativo del mantenimento, e' geomorfologicamente diversa dagli altri ambiti pianeggianti, se pur contigui, citati dai ricorrenti. Il terreno a monte della strada Tramontana si presenta, infatti, in pendenza e preminente rispetto alla stessa strada: sicche' le valutazioni dell'ambito 41 contenute nel piano risultano coerenti con la realta' territoriale dell'area in questione, cosi' come congruo risulta il regime normativo a cui essa e' assoggettata. Gli "elenchi" la cui mancanza viene denunciata dai ricorrenti, altro non sono che la dichiarazione di interesse pubblico della localita' oggetto del piano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge n. 1497/39. Nel caso di Ustica, quindi, tali elenchi sono stati approvati sin dal 25 agosto 1967, giusta decreto n. 4756 anzi citato. La sovrapposizione del piano territoriale paesistico alle attribuzioni comunali in materia urbanistica non appare costituire un apprezzabile vizio del piano paesistico, essendo anzi un'espressione del diritto positivo, il quale conferisce all'amministrazione del paesaggio il compito di fissare limiti allo sviluppo urbano corrispondenti alle necessita' di tutela dei beni paesistici. Le varie previsioni del piano territoriale paesistico che, secondo i ricorrenti, si risolvono in una indebita fissazione di modalita' costruttive, appaiono in realta' corrispondenti alla funzione loro propria, che e' quella di stabilire le condizioni che consentano alla pianificazione urbanistica comunale di prevedere uno sviluppo tale da non compromettere la realta' storica e paesaggistica del centro abitato di Ustica; - con riferimento all'opposizione proposta da Milena Gentilucci si rileva che non sussiste in capo alla ricorrente diritto o affidamento alcuno a causa di un piano regolatore generale il cui iter approvativo non risulta concluso. Quanto alle precedenti autorizzazioni soprintendetizie, a parte la loro efficacia temporale quinquennale (art. 16 R.D. n. 1357/40), si constata che questa circostanza non concreta un vizio del piano paesistico e delle sue analisi, stante anche l'intervenuta immodificabilita' del territorio decretata con decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994, ma giustifica, piuttosto, la rimeditazione da parte della Soprintendenza dei provvedimenti autorizzativi eventualmente efficaci e non ancora eseguiti. Quando al difetto degli "elenchi", alla valenza urbanistica di alcune previsioni del piano territoriale paesistico e alla mancata collaborazione con l'autorita' locale, si rinvia alle considerazioni volte a contraddire analoghe censure espresse dal comune di Ustica e da Giovanna e Salvatore Lopes. Si precisa ancora che, stante che tutta l'isola di Ustica e' stata a suo tempo dichiarata di interesse pubblico paesistico, legittimamente, giusta l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il piano territoriale paesistico fa riferimento a quel territorio; - con riferimento all'opposizione proposta da Gilda Pitruzzella si rileva che le prescrizioni dell'art. 32 indicano una valenza potenziale del fabbricato, ma non hanno l'effetto di determinare una variazione d'uso, o addirittura intaccare l'attuale fruizione del bene da parte della proprietaria, le cui preoccupazioni appaiono dunque eccessive ed infondate. Valgono, nella specie, le considerazioni gia' formulate per il ricorso di Gargano Salvatore; - con riferimento all'opposizione proposta da Adalgisa Longo si rileva che il contrasto fra le previsioni del piano regolatore generale e piano territoriale paesistico appare privo di rilevanza, in considerazione che, come gia' accennato, il piano regolatore generale non e' stato ancora approvato, mentre le analisi contenute nel piano territoriale paesistico danno conto del rilievo paesistico dell'ambito in questione e delle ragioni del relativo regime di salvaguardia. Per quel che riguarda l'aspetto archeologico, si rileva che la zona individuata nell'ambito 51, in localita' Torre S. Maria - Gorgo Gaezza, corrisponde ad una vasta area di frammenti di eta' ellenistico-romana e tardo romana, probabilmente riferibile ad una fattoria, cui sono inoltre pertinenti una piccola area necropolica subdiale, i cui resti rimangono in situ, ed un ipogeo tardo romano integro. Consentire l'attivita' edificatoria equivarrebbe, di fatto, a compromettere, e talora irrimediabilmente, la conservazione delle testimonianze archeologiche rilevate. Per queste ragioni, appare fondata la prescrizione di sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica, ogni intervento che si voglia eventualmente porre in essere in quei luoghi; - con riferimento all'opposizione tardivamente proposta da Vincenzo Restivo si rinnovano le osservazioni gia' formulate per le opposizioni di analogo contenuto avanzate da Gargano Salvatore e Pitruzzella Gilda; Ritenuto anche sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere parzialmente accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare: - nell'opposizione descritta sub 1), laddove si rileva che la prescrizione di usare pietra locale per alcune opere e manufatti e' contraddittoria con il divieto di aprire nuove cave in esercizio. E' stata effettivamente avvertita una notevole difficolta' a reperire pietra locale, non estraibile per l'assenza di cave, la cui eventuale apertura e' vietata in assenza del piano regionale delle cave, previsto dalla legge n. 24/91. Il restauro e la ristrutturazione delle costruzioni in pietra, nonche' il ripristino e la realizzazione di muri di recinzione o di sostegno, richiedono, al contrario, di reperire nell'Isola pietrame di identica natura e colorazione; - nell'opposizione descritta sub 1), laddove si rileva che le previsioni del piano paesistico in tema di smaltimento di rifiuti vanno coordinate con quelle del piano regionale dei rifiuti. Al riguardo, avendo il comune di Ustica condiviso le indicazioni del piano territoriale paesistico di trasferire i rifiuti fuori dall'isola, occorre meglio precisare la possibilita' di individuare, con le relative mobilita', un'area di stoccaggio dei rifiuti da trasferire; - nelle opposizioni descritte sub 1) e 8), laddove si rileva l'introduzione di vincoli archeologici mediante il piano territoriale paesistico. Cosi' non e', limitandosi le cennate disposizioni a prescrivere, in alcune aree motivatamente individuate, il controllo da parte della competente Soprintendenza in occasione di eventuali interventi in quelle zone. Si ritiene necessario, tuttavia chiarire, in tal senso le norme del piano; - nell'opposizione descritta sub 2), laddove si rileva che il piano otterrebbe l'effetto di introdurre un vincolo storico-monumentale ex lege n. 1089/39 su un fabbricato. Cosi' non e' limitandosi le cennate disposizioni a indicare, nel rispetto dei valori architettonico- culturali e storico-testimoniali posseduti dal bene, gli usi compatibili e gli interventi consentiti che non possono che essere volti al recupero e al restauro conservativo. Si ritiene utile chiarire in tal senso le norme di piano; - nell'opposizione descritta sub 4), laddove si rileva che, negli ambiti di trasformabilita' nn. 44 e 45 andrebbe privilegiata, per il recupero di quell'area l'attivita' agro-pastorale, al contrario immotivatamente esclusa dalle previsioni del piano paesistico. Al riguardo, la speciale commissione di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 ha osservato che il piano paesistico, nell'ambito 44, indica l'attivita' agro-pastorale tra quelle ammesse, seppure con un grado di scarsa compatibilita'. La stessa commissione, ha anche rilevato che considerato che per le aree definite coltivazioni collinari e costiere abbandonate con reinsediamento degli elementi di macchia erano stati individuati fra gli indirizzi d'intervento e potenzialita' d'uso anche indirizzi di tipo agricolo in cui sono compatibili cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali, potrebbe parzialmente accogliersi l'opposizione prevedendo che negli ambiti in questione siano ammesse anche attivita' agricole che afferiscano alle tipologie tradizionali dell'isola; - ha anche sottolineato che tali ambiti sono di rilevante interesse, non a caso individuati nelle schede degli ambiti con sensibilita' del paesaggio "molto alta" ed "eccezionale", in virtu' del sovrapporsi di diverse componenti, fra le quali la presenza di preesistenze archeologiche, oltre ad essere contraddistinti da rilevanti valenze geologiche, biologiche e paesaggistiche. Queste considerazioni non escludono che quello che rimane uno degli scorci piu' suggestivi dell'isola, malgrado la cava di sabbia e il depuratore che via hanno pesantemente inciso, non risulterebbe leso nei suoi caratteri dell'attivita' agro-pastorale, che, secondo quanto rilevato dalla commissione, va considerata compatibile - sia pure limitatamente - sempre che il suo esercizio sia subordinato all'autorizzazione e alla vigilanza della sezione archeologica della Soprintendenza. Si ritiene, dunque, di dover chiarire in tal senso la scheda della qualita' e della trasformabilita' degli ambiti nn. 44 e 45 del piano; Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il testo di alcune delle norme di attuazione facenti parte del piano territoriale dell'isola di Ustica, precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente: - art. 25, quarto comma: "Nelle aree archeologiche sub a), fermo restando le eventuali disposizioni piu' restrittive disposte dalla sezione archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dalla legge n. 1089/39, si applica il regime della conservazione e del mantenimento di cui all'art. 7 delle presenti norme e come indicato nella tav. 39."; - art. 25, quinto comma: "Nelle zone e negli elementi compresi nelle categorie di cui alla lett. b) gli interventi di tutela e valorizzazione, nonche' gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti di contenuto esecutivo, formati di intesa con la competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo. Tali piani o progetti possono prevedere anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attivita' di ricerca, nonche' di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta. L'assetto definitivo di tali aree e' definibile solo dopo la campagna di scavi che sara' indicata dalla competente Soprintendenza."; - art. 25, settimo comma: "Nelle aree di cui alle lett. a) e b), fatta eccezione per la zona archeologica nella quale e' gia' in fase di avanzata realizzazione il progetto del parco archeologico dei Faraglioni, ogni trasformazione dei luoghi, comprese le attivita' di studio, ricerca, scavo restauro e inerenti i beni archeologici, nonche' gli eventuali interventi di trasformazione connessi a tale attivita', le recinzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica."; - art. 25, ottavo comma, primo alinea: "Nelle zone e gli elementi compresi nella categoria di cui alla lett. c), oltre alle attivita' indicate nel comma precedente, e ferme comunque restando eventuali disposizioni piu' restrittive a seconda dei casi dettate dalla competente Soprintendenza, sono indicate:"; - art. 25, nono comma, primo alinea: "Non sono invece indicate:"; - art. 25, decimo comma: "Anche nelle zone e negli elementi compresi nelle categorie di cui alla lett. c), qualsiasi intervento dovra' essere preventivamente sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione archeologica"; - art. 32, secondo comma: "Per tali edifici gli usi compatibili sono il riutilizzo, nel mantenimento della struttura originaria, come attrezzature culturali o musei."; - art. 58, quarto comma: "Sia la localizzazione delle aree di stoccaggio che i relativi progetti esecutivi delle diverse opere funzionali ad esso connesse, i quali dovranno dettagliatamente indicare le soluzioni per ridurre l'impatto all'interno del contesto territoriale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza."; - art. 59, quarto comma: "I suddetti progetti di recupero ambientale potranno prevedere l'eventuale prosecuzione dell'attivita' estrattiva esclusivamente limitata al reperimento in loco dei materiali lapidei atti a soddisfare i fabbisogni dell'isola, al fine di consentire il mantenimento della tipologia costruttiva tradizionale nelle nuove opere o nel recupero di quelle esistenti."; Ritenuto di dovere inoltre modificare il testo di alcune delle "schede della qualita' e trasformabilita'" facenti parte (allegato 1) del piano territoriale paesistico precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente: Scheda della qualita' e trasformabilita' dell'ambito 44 - Indirizzi di intervento: - e' aggiunta la seguente indicazione: "L'esercizio dell'attivita' agro-pastorale e' consentito nei limiti imposti dal rispetto dei precedenti indirizzi di intervento e sempre previa autorizzazione e sorveglianza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione per i beni archeologici"; Scheda della qualita' e trasformabilita' dell'ambito 45 - Attivita' compatibili: - "Agro pastorale (I)"; Scheda della qualita' e trasformabilita' dell'ambito 45 - Indirizzi di intervento: - e' aggiunta la seguente indicazione: "L'esercizio dell'attivita' agro-pastorale e' consentito nei limiti imposti dal rispetto dei precedenti indirizzi di intervento e sempre previa autorizzazione e sorveglianza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione per i beni archeologici"; Ritenuto di dovere apportare alcune correzioni materiali al testo dell'art. 3 delle norme tecniche di attuazione depennando le indagini fotografiche ivi elencate sub 27) e 28), in quanto non compresi tra gli elaborati allegati al piano territoriale paesistico del piano territoriale paesistico di Ustica; Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del piano territoriale paesistico di Ustica e di tutti i suoi elaborati, cosi' come in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39; Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio di Ustica in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto piano territoriale paesistico, compilato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, in conformita' al parere della speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40; Rilevato che l'approvazione del piano territoriale paesistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali; Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del piano territoriale paesistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nella cosa e che e' preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di essa; Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate; Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio di Ustica alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del piano, che integra, regolamentandola quella del vincolo paesaggistico di cui al D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967; Ritenuto di dovere pronunziare, in concomitanza all'approvazione del piano territoriale paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio di Ustica giusta decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994; Decreta: Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, e' approvato il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica, risultante dagli elaborati grafici, dalle schede, dalla parte motiva e descrittiva e dalle norme di attuazione che, unitamente ai verbali delle sedute del 15 giugno 1994 e del 3 ottobre 1996 della speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/40, si allegano al presente decreto come parte integrante e sostanziale.