L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo Statuto della Regione;
  Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione
dello Statuto della  Regione  siciliana  in  materia  di  tutela  del
paesaggio, di antichita' e belle arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con  D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 70;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39,
approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto il D.P.R. n. 805/75;
  Visto l'art. 5 della legge regionale n. 15/91;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il D.P.R.S. n. 4756 del  25  agosto  1967,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana  n. 38 del 2 settembre
1967,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  di  notevole  interesse
pubblico,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5  del  relativo
regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357,
l'intero territorio comunale di Ustica;
  Visto  il  decreto  n.  7665  del  3 ottobre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 15 ottobre 1994,
con il quale  parte  del  territorio  comunale  di  Ustica  e'  stato
sottoposto,  su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Palermo, al vincolo di temporanea immodificabilita'  ai
sensi  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  15/91,  nelle  more
dell'approvazione del piano territoriale paesistico;
  Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993,  con  il  quale  e'
stata  istituita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo
comma, del R.D. n. 1357/40;
  Esaminato  il  piano   territoriale   paesistico   del   territorio
dell'isola  di  Ustica  redatto,  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1 bis della  legge  n.
431/85,  dalla  Soprintendenza  per i beni culturali ed ambientali di
Palermo, all'uopo autorizzata  dall'Assessorato  regionale  dei  beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con provvedimento
prot. n. 2712 del 14 novembre 1989;
  Esaminato  il  verbale della seduta del 15 giugno 1994, nella quale
l'anzidetta  speciale  commissione  ha  espresso  parere   favorevole
all'approvazione  del  suddetto  piano  territoriale  paesistico e di
tutti i  suoi  elaborati  grafici  e  descrittivi,  ivi  compresi  le
motivazioni  del  piano, la delimitazione dell'area interessata dalle
sue previsioni e le norme di attuazione,  elementi  tutti  richiamati
nel  suddetto verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
  Visto le note n. 8756 del 25 novembre 1994, n. 9314 del 27 dicembre
1994  e  n.  1384  del  27 febbraio 1995, con le quali il sindaco del
comune di Ustica ha certificato che  il  predetto  verbale  e'  stato
pubblicato  all'albo  pretorio  di  quel comune dall'11 novembre 1994
all'11 febbraio 1995;
  Accertato quindi che detto verbale  e'  stato  pubblicato  all'albo
pretorio  del  comune  di  Ustica  e  depositato nella segreteria del
comune stesso per il periodo prescritto dall'art. 24,  ultimo  comma,
del  R.D.  n.  1357/40,  che  richiama gli artt. 2 e 3 della legge n.
1497/39, e che sono stati contestualmente pubblicati e depositati gli
elaborati grafici del piano territoriale  paesistico,  la  sua  parte
motiva e descrittiva e le norme di attuazione;
  Viste  le  opposizioni,  i  reclami  e  le proposte, presentate nei
termini di legge, formulate avverso il suddetto piano ai sensi e  per
gli  effetti  dell'art. 3 della legge n. 1497/39, qui trasmessi dalla
competente Soprintendenza di Palermo con nota n. 5894 dell'11  aprile
1996 e, in particolare:
  1)  opposizione proposta dal comune di Ustica, previa deliberazione
n. 31 del 7 maggio 1995  del  locale  consiglio  comunale,  con  atto
pervenuto  il  9  maggio  1995 e successiva nota esplicativa prot. n.
7390 del 10 ottobre 1995.
  L'amministrazione ricorrente, che  ha  avuto  modo  di  esporre  le
proprie  ragioni  in  un incontro, da essa richiesto, tenutosi presso
questo Assessorato il 21 agosto 1995, muovendo da  una  ricostruzione
dell'evoluzione  della  "questione  ambientale"  nel  paese  e  delle
funzioni deputate alla pianificazione paesaggistica,  rileva  che  la
tutela   dei   beni   paesistici   non   puo'   essere  avulsa  dalla
considerazione delle altre utilizzazioni del territorio e  deve  dare
conto  delle  ragioni  che giustificano i limiti da essa imposti alla
proprieta'. Per far cio', il  piano  territoriale  paesistico,  quale
strumento  di  tutela,  deve  essere coordinato con la pianificazione
territoriale: entrambi gli  strumenti,  nello  specifico  di  Ustica,
caratterizzato da un sistema di invarianti (coste, aree boscate, beni
archeologici),  debbono concorrere ad individuare modalita' e risorse
necessarie al recupero dell'ambiente agrario e  del  centro  abitato,
aree   compromesse   dall'abbandono   o   da  interventi  urbanistici
distruttivi.
  Sotto questo profilo, il piano territoriale  paesistico  di  Ustica
finisce  con  il  penalizzare  la  produzione  agricola e, quindi, il
ripristino del paesaggio agrario, perche' impone limiti di  superfici
particolarmente   gravosi   ai  fabbricati  a  servizio  dell'azienda
agricola (art. 26, norme tecniche di attuazione).  Il  piano  inoltre
non  prevede  risorsa  alcuna  per  incentivare il recupero del verde
agricolo e non e'  supportato  da  uno  studio  agro-forestale:  esso
risulta,  quindi,  da  un lato, insufficiente e, dall'altro, ostativo
della  pianificazione  di  dettaglio  comunale,  la  quale   potrebbe
definire  correttamente  il  paesaggio  agrario  e  il  suo sviluppo.
L'assenza di qualsiasi studio di inquadramento storico del  paesaggio
agrario  e,  soprattutto,  delle  potenzialita'  economiche di quelle
aree,  si  traduce  quindi  in  una   carenza   motivazionale   delle
prescrizioni del piano territoriale paesistico, che sarebbero viziate
da eccesso di potere.
  Analoghe  considerazioni  vengono espresse riguardo all'analisi del
paesaggio urbano, perche' il piano territoriale paesistico lascerebbe
irrisolte, senza alcuna considerazione  della  natura  dei  luoghi  e
delle  trasformazioni  storiche  intervenute, le problematiche legate
alle  interconnessioni  tra  il  porto,  la  citta'  e  la  campagna,
giungendo a  precludere  immotivatamente  soluzioni  infrastrutturali
idonee a decongestionare il centro abitato dal traffico veicolare.
  Varie  disposizioni  del  piano  appaiono incoerenti e, tra queste,
quella contenuta nell'art. 26 delle  norme  tecniche  di  attuazione,
laddove  fissa  limiti  all'ampiezza dei fabbricati in verde agricolo
che   finiscono   per   essere   vessatori   rispetto   all'esercizio
dell'agricoltura,    mentre   non   seleziona   le   aree   destinate
all'attivita'  agricola  da   quelle   dove   realizzare   interventi
residenziali o turistici; altre sono contraddittorie, come il divieto
di  aprire nuove cave rispetto all'obbligo di usare pietra locale per
la realizzazione di opere e manufatti (artt. 26, 29, 36  e  59  norme
tecniche  d'attuazione),  che  non tiene conto del fatto che a Ustica
nessuna cava e' esercita; molte sono viziate da eccesso di potere per
straripamento,  non  potendo   il   piano   territoriale   paesistico
introdurre limiti al diritto di proprieta' sulla base di indimostrate
valenze   archeologiche  di  alcune  aree  (art.  25  norme  tecniche
d'attuazione),  ne'  tantomeno  dettare  modalita'   costruttive   di
dettaglio  per  gli  interventi  del  centro  abitato  (art. 42 norme
tecniche d'attuazione).
  Tutto il piano si risolverebbe poi  in  una  indebita  compressione
degli  ambiti  rimessi dall'ordinamento all'ente locale, i cui poteri
di pianificazione verrebbero di  fatto  svuotati,  come  dimostra  il
divieto  (art.  55  norme tecniche d'attuazione) di realizzare vie di
collegamento tra il porto e le restanti parti dell'isola,  senza  che
il  comune  sia stato mai coinvolto nella fase di redazione del piano
territoriale paesistico: e cio'  in  aperta  violazione  della  norma
contenuta nell'art. 23 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40.
  Inoltre,  con  successiva  nota  n. 7390/95, il comune di Ustica ha
manifestato di condividere  le  indicazioni  del  piano  territoriale
paesistico  in  tema  di  smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani, da
trasferire fuori dall'isola, ma ha  sottolineato  l'incongruenza  tra
queste  previsioni  e  quelle  del  Piano  regionale dei rifiuti, che
prevede una discarica controllata a Ustica: da qui la  necessita'  di
un   coordinamento   migliore   tra   le   varie  disposizioni  e  le
amministrazioni interessate.
  Sulla base delle prefate considerazioni il comune di Ustica  chiede
la conseguente modifica delle disposizioni del piano paesistico;
  2)  opposizione proposta da Salvatore Gargano, amministratore unico
della Multiresidence s.r.l., avente sede in via Petriera, ad  Ustica,
con atto pervenuto il 9 maggio 1995.
  L'opposizione   muove   da   una  ricostruzione  dell'iter,  e  del
contenzioso insorto con la Soprintendenza di Palermo, riguardanti  il
progetto   di  ristrutturazione  e  riuso  a  fini  residenziali  dei
fabbricati  di  via  Petriera,  individuati  nella  scheda  n.   18/b
dell'allegato  n.  3 del piano e soggetti alle prescrizioni dell'art.
32 delle norme  di  attuazione  quali  elementi  puntuali  di  valore
storico-culturale e paesistico.
  La societa' ricorrente ritiene che il piano territoriale paesistico
risulti  nella  fattispecie  illegittimo in quanto con tale strumento
non  e'  possibile  costituire  vincoli  di  sorta   ne',   pertanto,
attribuire destinazioni d'uso di tipo museale e culturale.
  In  tal modo il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica,
illegittimamente,  otterrebbe  l'effetto  di  un   vincolo   storico-
monumentale  ex  lege  n.  1089/39,  che,  sul citato fabbricato, non
sarebbe intervenuto;
  3) opposizione proposta da Massimo  Maggiore,  proprietario  di  un
terreno  sito a Ustica, contrada Arso, con atto pervenuto il 9 maggio
1995.
  L'opponente  rileva  che  le  schede   della   qualita'   e   della
trasformabilita'  degli  ambiti  22  e  23,  dove  ricade  il proprio
terreno, non prevedono la possibilita' - peraltro non  esclusa  dalle
norme  di  attuazione  -  di  realizzare ivi un campeggio. Si propone
allora l'adeguamento  delle  precitate  schede,  al  fine  di  potere
realizzare  un  campeggio,  utilizzando  strutture  edilizie del tipo
della casa rurale  usticense  per  la  reception  e  per  i  servizi,
all'interno   di  terreni  di  cui  il  proponente  e'  proprietario,
ricadenti  in  c.da  Arso,  negli  ambiti  16,  22  e  23  del  piano
territoriale paesistico;
  4)  opposizione  proposta  da  Marina  Bacchi,  proprietaria  di un
terreno a Ustica, contrada Falconiera, con atto pervenuto il 9 maggio
1995.
  La opponente, proprietaria di un terreno  in  contrada  Falconiera,
ricadente  negli  ambiti  di  trasformabilita'  44  e  45  del  piano
territoriale paesistico, rileva che quell'area, stravolta  da  alcuni
detrattori  (depuratore,  strade,  discarica,  cava)  individuati dal
piano, e'  deputata  da  quello  strumento  ad  attivita'  forestale,
culturale,  scientifica  e  ricreativa. Non viene considerata, tra le
attivita' ammesse, quella agro-pastorale.
  Al riguardo la opponente osserva che proprio l'attivita'  agricola,
piuttosto   che   le  previste  iniziative  culturali-scientifiche  e
ricreative,  sia  quella  che  meglio  puo'  consentire  il  recupero
dell'area;
  5)  opposizione proposta da Giovanna e Salvatore Lopes, proprietari
di una porzione di terreno a  Ustica,  in  contrada  Tramontana-Passo
della  Madonna,  esteso  complessivamente  mq.  7.000  ca.,  con atto
pervenuto l'11 maggio 1995.
  I proprietari di detto terreno, ricadente nell'ambito 41 premettono
che il piano paesistico e' illegittimo perche' contiene  prescrizioni
e  modalita'  costruttive  riservate  ad  uno strumento urbanistico e
perche' non e' stato preceduto dalla compilazione di "elenchi"  delle
bellezze  naturali  e  panoramiche  tutelate dal piano medesimo. Essi
contestano sostanzialmente i parametri di valutazione dell'ambito 41,
nel quale non si ravvisano caratteri di pregio tali  da  giustificare
il  regime  di  mantenimento  previsto  dal piano, e che non presenta
caratteristiche  dissimili  da  quelle   contigue   dove   il   piano
territoriale paesistico consentirebbe la trasformazione;
  6)  opposizione proposta da Milena Gentilucci, procuratore generale
e legale rappresentante  della  I.T.M.  s.r.l.,  proprietaria  di  un
terreno  a  Ustica, contrada S. Paolo, con atto pervenuto l'11 maggio
1995.
  La ricorrente, proprietaria di terreni siti in contrada  S.  Paolo,
aveva  avuto  approvato  dalla  Soprintendenza  un  progetto  per  la
realizzazione di un albergo-villaggio turistico;  le  previsioni  del
nuovo piano regolatore generale sarebbero anch'esse compatibili con i
programmi   della   societa'   ricorrente.  Inopinatamente  il  piano
territoriale  paesistico  giunge  a   stravolgere,   ponendosi   come
sovraordinato  al  piano regolatore, ogni precedente autorizzazione e
inibisce l'esercizio dell'attivita' turistico-alberghiera, alla quale
sostituisce quella  agro-pastorale.  Sotto  tale  profilo,  il  piano
territoriale   paesistico,   illegittimo   perche'   ha  contenuti  e
prescrizioni riservati ad uno strumento urbanistico, perche'  non  e'
stato  accompagnato  dagli "elenchi" dei beni paesistici che la legge
prevede e perche'  non  e'  stato  assistito,  nella  sua  redazione,
dall'obbligatorio  concerto  con  le  amministrazioni interessate, e'
anche contraddittorio rispetto alle  tendenze  economiche  prevalenti
nell'isola,  la cui sorte e' legata allo sviluppo turistico. Il piano
territoriale  paesistico,  che  deve  limitarsi  a  dare  indicazioni
riferite  ai  soli  beni elencati all'art. 1 bis della legge 8 agosto
1985, n. 431, finisce cosi' per riferirsi indebitamente  a  tutto  un
territorio comunale e determina la ingerenza dell'amministrazione del
paesaggio   in   compiti  ed  attribuzioni  che  sono  del  comune  o
dell'Amministrazione regionale competente  in  materia  di  parchi  e
riserve;
  7)  opposizione  proposta  da Gilda Pitruzzella, proprietaria di un
immobile sito in Ustica, in vicolo Appennini n. 8, con  atto  spedito
il 10 maggio 1995.
  La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in via Appennini n.
8,   lamenta   l'inserimento  di  tale  fabbricato,  ove  e'  la  sua
abitazione,  fra  gli   edifici   individuati   nella   scheda   18/b
dell'allegato  3  del  piano, soggetti alle prescrizioni dell'art. 32
della norme di attuazione, e, quindi considerati elementi puntuali di
valore storico-culturale e paesistico. Detta previsione  snaturerebbe
la  destinazione abitativa dell'immobile e, da questo punto di vista,
la natura del vincolo imposto dalle impugnate previsioni e' una grave
limitazione della proprieta' privata, in contrasto  con  la  garanzia
accordata dall'art. 42 della costituzione;
  8)  opposizione  proposta  da  Adalgisa  Longo,  proprietaria di un
terreno con annesso fabbricato rurale, dall'estensione di  mq.  8.000
ca.,  sito in Ustica, in contrada Piano dei Cardoni-Gorgo Gaezza, con
atto spedito l'11 maggio 1995.
  La ricorrente, proprietaria di un terreno  sito  nei  pressi  della
Torre  S. Maria, rileva che detta area ha destinazione urbanistica C2
secondo il piano regolare generale e, invece,  ricadendo  nell'ambito
51 del piano territoriale paesistico, e' soggetta al regime normativo
del  mantenimento  dove sono pienamente compatibili solo le attivita'
agro-pastorali e  culturali-scientifiche.  Le  previsioni  del  piano
territoriale  paesistico  sono  pero'  in  aperto  contrasto  con  la
morfologia del sito, privo di ogni peculiarita'  paesistica,  e  anzi
naturale  area  di  espansione  del  centro  urbano, nonche' privo di
quelle valenze archeologiche apoditticamente affermate dal piano;
  Vista l'opposizione spedita il 27 maggio 1995  e,  quindi  oltre  i
termini di legge, presentata da Vincenzo Restivo, proprietario di una
costruzione  sita  in Ustica, via Rifugio n. 29, che e' soggetta alle
prescrizioni di cui all'art. 32 delle norme tecniche d'attuazione del
piano, trattandosi di un edificio individuato nella  scheda  n.  18/B
dell'allegato 3 del piano territoriale paesistico.
  Il   ricorrente   contesta   radicalmente  questa  previsione,  non
rinvenendo ragione alcuna per cui il fabbricato  di  sua  proprieta',
privo  di  ogni  elemento  di  pregio,  debba  ricevere dal piano una
considerazione diversa  e  piu'  restrittiva  rispetto  agli  edifici
facenti  parte  del  centro  urbano,  ai  quali  esso  e'  senza meno
assimilabile.
  Ritenuto opportuno  pronunziarsi  in  ordine  a  tutti  i  reclami,
opposizioni e proposte, anche se tardivi;
  Acquisito  quindi  in  ordine  a  tutte le suddette opposizioni, il
parere della  speciale  commissione,  espresso  nella  seduta  del  3
ottobre   1996,   nonche'   le   controdeduzioni   della   competente
Soprintendenza, inviate con nota n. 5080 del 26 marzo 1996;
  Ritenuto di dovere rigettare parte delle suddette osservazioni  per
le seguenti ragioni:
  -  con riferimento all'opposizione proposta dal comune di Ustica, e
con particolare riferimento alla presunta mancanza in seno  al  piano
territoriale   paesistico  di  adeguato  studio  e  conoscenza  delle
caratteristiche  fisiche  ed  ambientali  del  luogo,  nonche'  delle
indagini  storiche  ed  etnoantropologiche,  si  ritiene  sufficiente
richiamare le relazioni di settore, corredate dai relativi  elaborati
grafici,  per  documentare come il piano sia stato redatto sulla base
di analisi ed indagini  preliminari  sul  campo,  che  attestano  una
adeguata  e  sufficiente  conoscenza dello stato attuale dei luoghi e
della storia dell'isola. Si puo', inoltre, facilmente rilevare che il
piano di Ustica, e' il frutto dell'esperienza multidisciplinare a cui
hanno  contribuito,  attraverso  analisi  e   proposte   di   tutela,
specialisti   che   afferiscono  alle  diverse  discipline  dei  beni
culturali.
  Nella  ricerca  di  confronto  con   la   comunita'   e   con   gli
amministratori  locali, il piano e' stato ufficialmente presentato ad
Ustica il 28 giugno 1990, alla presenza dei responsabili dei  settori
che  avevano  redatto  le indagini preliminari; gia' precedentemente,
nel  giugno  1989,  la  Soprintendenza  di  Palermo  ebbe   modo   di
approfondire  le  linee  guida del piano in occasione di una riunione
del consiglio comunale. In tal senso  sembra  che  la  Soprintendenza
abbia  consentito all'amministrazione comunale di prendere cognizione
del piano e di fornire il proprio contributo alla sua redazione.
  Con  riferimento  alla  presunta  contradditorieta'   delle   norme
contenute   nell'art.   26   delle   norme   di   attuazione,  appare
significativo rilevare che, grazie all'attenta analisi dello stato di
fatto, gli interventi ammissibili  all'interno  delle  aree  agricole
sono  distinti  in  funzione della particolarita' del paesaggio e del
rapporto tra le attivita' e l'ambiente in cui essa va esercitata.  Si
distinguono quindi:
  a)  aree agricole produttive dove l'attivita' agricola contribuisce
a connotare il paesaggio;
  b) aree agricole produttive  di  interesse  agronomico  e  storico-
ambientale;
  c)  aree  agricole  interessate da processi di modificazione legate
all'uso turistico.
  La norma, pertanto, contiene previsioni diversificate  in  rapporto
alle caratteristiche dei luoghi, fermo restando il mantenimento della
finalita' principale dell'uso agricolo dell'area.
  Tutte le prescrizioni e le relative descrizioni contenute nel piano
sono  frutto  di  numerosi sopralluoghi effettuati dai tecnici che lo
hanno redatto; cosi' per quanto riguarda l'individuazione delle  zone
di interesse archeologico, i risultati di tali rilevamenti sono tutti
riportati  nell'ampia  relazione  di  settore  che  costituisce parte
integrante del piano territoriale paesistico.
  Le previsioni di questo strumento, del resto, non si concretano  in
un  vincolo  archeologico,  ma  nella prescrizione di sottoporre alla
preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i  beni  culturali
ed  ambientali  di Palermo, sezione archeologica, ogni intervento che
si voglia eventualmente porre in essere in quei luoghi.
  La valutazione del  paesaggio  e  della  sensibilita'  delle  aree,
definita  sulla base di valori convenzionali attribuiti da esperti di
settore, viene ritenuta dai ricorrenti fondata su criteri  soggettivi
e  carenti  per  l'assenza  di un esperto del paesaggio agrario. Tale
eccezione risulta infondata avendo gli esperti di settore  attribuito
alle  aree  un  determinato  valore  paesaggistico sulla base di dati
concreti ed oggettivi  di  conoscenza,  come  ampiamente  documentato
dalle  analisi  che  hanno diffusamente riguardato anche la struttura
del paesaggio agrario.
  Risultano quindi espresse  nel  piano  territoriale  paesistico  le
ragioni  e  le motivazioni che giustificano il regime di salvaguardia
adottato dalle norme di attuazione: queste, in quanto  corrispondenti
allo stato dei luoghi, sono legittime, intervenendo a tutela dei beni
di    interesse    paesaggistico   rilevante,   in   quanto   risorse
insostituibili  dal  punto  di  vista  ambientale,  naturalistico   o
storico-testimoniale.
  Sotto  questo  profilo,  l'irripetibilita'  e l'importanza dei beni
protetti e, parallelamente, la congruita'  delle  relative  norme  di
attuazione   del   piano   sono   facilmente  ricavabili,  tanto  con
riferimento al paesaggio agrario quanto a quello del  centro  urbano,
dalla lettura degli elaborati del piano, ai quali si rinvia.
  Le  previsioni  contenute  nel  piano  territoriale  paesistico  si
palesano quindi  come  corretto  esercizio  della  potesta',  rimessa
dall'ordinamento    all'amministrazione   dei   beni   culturali   ed
ambientali, di adottare i provvedimenti  ritenuti  necessari  per  la
tutela  paesistica di un sito, quale l'isola di Ustica, dichiarato di
notevole interesse pubblico gia' con il decreto n. 4756 del 25 agosto
1967.
  Siffatta potesta' e' chiamata a convivere con  quella  del  comune,
deputato  ad  adottare  la  disciplina urbanistica del territorio: si
tratta di ambiti non privi di interazioni, ma il cui esercizio e' del
tutto autonomo quanto a presupposti e contenuti.
  Scopo del piano territoriale paesistico e' quello di  stabilire  in
via  preventiva  -  innovando  rispetto alla episodicita' connessa al
sistema autorizzatorio di cui all'art. 7 della  legge  n.  1497/39  -
quali  forme  di  uso  siano  corrispondenti  alla salvaguardia di un
sistema ambientale giudicato meritevole di protezione;  il  piano  e'
quindi  strumento  di  programmazione  di una azione di tutela che e'
dettata dalla valenza paesaggistica dei vari ambiti.
  Il piano territoriale paesistico, pertanto, non ha comportato nuovi
o  maggiori  vincoli,  ne'  con  esso  sono  stati  imposti   vincoli
archeologici:   esso   e',   invero,  destinato  a  sovrapporsi  alle
previsioni del piano regolatore  generale,  ma  cio'  corrisponde  al
vigente   assetto   delle  competenze,  secondo  il  quale  il  piano
paesistico individua limiti allo sviluppo  urbano  per  le  finalita'
della  tutela  del  paesaggio  - risorsa collettiva da conservare nei
suoi  caratteri  essenziali  - mentre alla pianificazione urbanistica
resta attribuita la regolamentazione dello sviluppo;
  - con riferimento all'opposizione proposta dal Salvatore Gargano si
rileva che il piano territoriale paesistico non  puo'  introdurre,  e
non introdurre, alcun vincolo monumentale.
  Il (possibile) riuso degli edifici del ricorrente come attrezzatura
culturale  o  museo  e'  da  intendersi  quindi  come  mera vocazione
dell'immobile  secondo  quelle   che   sono   le   previsioni   della
Soprintendenza  che ha redatto il piano. Questa astratta vocazione e'
destinata ad acquisire  qualche  concretezza  soltanto  se  e  quando
dovesse   realizzarsi   l'eventualita'  dell'acquisizione  di  questi
immobili da parte di un ente pubblico, fermo restando che, permanendo
la proprieta' privata, in relazione all'interesse di tali  manufatti,
le  opere  consentite  su  di  essi si individuano in quelle previste
dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b)  e  c).  Le
disposizioni   del   piano   territoriale   paesistico  pertanto  non
pregiudicano  la  fruizione  del  bene  da  parte  del  proprietario,
escludendo peraltro quegli interventi speculativi, che risulterebbero
contrastanti, oltre che con le caratteristiche dei manufatti edilizi,
anche con il luogo in cui ricadono;
  -  con  riferimento all'opposizione proposta da Massimo Maggiore si
rileva che, con una opzione dettata dal rilevante  valore  ambientale
degli  ambiti  16,  22  e  23,  in  queste il piano prevede che siano
compatibili solo le attivita' forestali,  agro-pastorali,  culturali-
scientifiche, culturali-ricreative; secondo l'art. 8/f delle norme di
attuazione,   invece,   il   campeggio   rientra   fra  le  attivita'
residenziali-turistiche, che indurrebbero una pressione eccessiva,  e
per  cio'  stesso,  scongiurabile  in quelle delicate aree di rilievo
paesistico;
  - con riferimento all'opposizione proposta da Giovanna e  Salvatore
Lopes  si rileva che, in realta', l'area in questione, che ricade nel
regime normativo del  mantenimento,  e'  geomorfologicamente  diversa
dagli   altri  ambiti  pianeggianti,  se  pur  contigui,  citati  dai
ricorrenti. Il terreno a monte della strada Tramontana  si  presenta,
infatti,  in  pendenza  e  preminente  rispetto  alla  stessa strada:
sicche' le valutazioni dell'ambito 41 contenute nel  piano  risultano
coerenti  con  la  realta' territoriale dell'area in questione, cosi'
come congruo risulta il regime normativo a cui essa e' assoggettata.
  Gli "elenchi" la cui  mancanza  viene  denunciata  dai  ricorrenti,
altro  non  sono  che  la  dichiarazione  di interesse pubblico della
localita' oggetto del piano, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art.  2  della legge n. 1497/39. Nel caso di Ustica, quindi, tali
elenchi sono stati approvati sin dal 25 agosto 1967,  giusta  decreto
n.  4756  anzi  citato.  La  sovrapposizione  del  piano territoriale
paesistico alle attribuzioni  comunali  in  materia  urbanistica  non
appare costituire un apprezzabile vizio del piano paesistico, essendo
anzi   un'espressione  del  diritto  positivo,  il  quale  conferisce
all'amministrazione del paesaggio il compito di fissare  limiti  allo
sviluppo  urbano  corrispondenti  alle  necessita' di tutela dei beni
paesistici.
  Le varie previsioni del piano territoriale paesistico che,  secondo
i  ricorrenti,  si  risolvono in una indebita fissazione di modalita'
costruttive, appaiono in realta' corrispondenti  alla  funzione  loro
propria, che e' quella di stabilire le condizioni che consentano alla
pianificazione urbanistica comunale di prevedere uno sviluppo tale da
non  compromettere  la  realta'  storica  e  paesaggistica del centro
abitato di Ustica;
  - con riferimento all'opposizione proposta da Milena Gentilucci  si
rileva che non sussiste in capo alla ricorrente diritto o affidamento
alcuno   a  causa  di  un  piano  regolatore  generale  il  cui  iter
approvativo   non   risulta   concluso.   Quanto   alle    precedenti
autorizzazioni  soprintendetizie, a parte la loro efficacia temporale
quinquennale (art. 16  R.D.  n.  1357/40),  si  constata  che  questa
circostanza  non  concreta  un vizio del piano paesistico e delle sue
analisi, stante anche l'intervenuta immodificabilita' del  territorio
decretata  con  decreto  n.  7665  del 3 ottobre 1994, ma giustifica,
piuttosto,  la  rimeditazione  da  parte  della  Soprintendenza   dei
provvedimenti  autorizzativi  eventualmente  efficaci  e  non  ancora
eseguiti.
  Quando al difetto degli  "elenchi",  alla  valenza  urbanistica  di
alcune  previsioni  del  piano territoriale paesistico e alla mancata
collaborazione con l'autorita' locale, si rinvia alle  considerazioni
volte  a contraddire analoghe censure espresse dal comune di Ustica e
da Giovanna e Salvatore Lopes. Si  precisa  ancora  che,  stante  che
tutta l'isola di Ustica  e' stata a suo tempo dichiarata di interesse
pubblico  paesistico,  legittimamente, giusta l'art. 5 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, il piano territoriale paesistico fa riferimento
a quel territorio;
  - con riferimento all'opposizione proposta da Gilda Pitruzzella  si
rileva   che  le  prescrizioni  dell'art.  32  indicano  una  valenza
potenziale del fabbricato, ma non hanno l'effetto di determinare  una
variazione  d'uso,  o  addirittura  intaccare l'attuale fruizione del
bene da parte della  proprietaria,  le  cui  preoccupazioni  appaiono
dunque eccessive ed infondate.
  Valgono,  nella  specie,  le  considerazioni  gia' formulate per il
ricorso di Gargano Salvatore;
  - con riferimento all'opposizione proposta  da  Adalgisa  Longo  si
rileva  che  il  contrasto  fra  le  previsioni  del piano regolatore
generale e piano territoriale paesistico appare privo  di  rilevanza,
in  considerazione  che,  come  gia'  accennato,  il piano regolatore
generale non e' stato ancora approvato, mentre le  analisi  contenute
nel  piano territoriale paesistico danno conto del rilievo paesistico
dell'ambito in questione e  delle  ragioni  del  relativo  regime  di
salvaguardia.
  Per quel che riguarda l'aspetto archeologico, si rileva che la zona
individuata  nell'ambito  51,  in  localita'  Torre  S. Maria - Gorgo
Gaezza,  corrisponde  ad  una  vasta  area  di  frammenti   di   eta'
ellenistico-romana  e  tardo  romana, probabilmente riferibile ad una
fattoria, cui sono inoltre pertinenti una  piccola  area  necropolica
subdiale,  i  cui  resti rimangono in situ, ed un ipogeo tardo romano
integro. Consentire l'attivita' edificatoria equivarrebbe, di  fatto,
a  compromettere,  e talora irrimediabilmente, la conservazione delle
testimonianze archeologiche  rilevate.  Per  queste  ragioni,  appare
fondata  la prescrizione di sottoporre alla preventiva autorizzazione
della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali  di  Palermo,
sezione  archeologica,  ogni  intervento  che si voglia eventualmente
porre in essere in quei luoghi;
  - con riferimento all'opposizione tardivamente proposta da Vincenzo
Restivo   si   rinnovano   le  osservazioni  gia'  formulate  per  le
opposizioni di analogo contenuto  avanzate  da  Gargano  Salvatore  e
Pitruzzella Gilda;
  Ritenuto   anche  sulla  scorta  dei  suddetti  pareri,  di  dovere
parzialmente  accogliere   alcuni   dei   rilievi   contenuti   nelle
opposizioni sopra descritte e, in particolare:
  -  nell'opposizione  descritta  sub  1),  laddove  si rileva che la
prescrizione di usare pietra locale per alcune opere e  manufatti  e'
contraddittoria  con il divieto di aprire nuove cave in esercizio. E'
stata effettivamente avvertita una notevole  difficolta'  a  reperire
pietra locale, non estraibile per l'assenza di cave, la cui eventuale
apertura  e'  vietata  in  assenza  del  piano  regionale delle cave,
previsto dalla legge n. 24/91.  Il  restauro  e  la  ristrutturazione
delle costruzioni in pietra, nonche' il ripristino e la realizzazione
di  muri  di  recinzione  o di sostegno, richiedono, al contrario, di
reperire nell'Isola pietrame di identica natura e colorazione;
  - nell'opposizione descritta sub  1),  laddove  si  rileva  che  le
previsioni  del  piano  paesistico  in tema di smaltimento di rifiuti
vanno coordinate con quelle del piano regionale dei rifiuti.
  Al riguardo, avendo il comune di Ustica  condiviso  le  indicazioni
del  piano  territoriale  paesistico  di  trasferire  i rifiuti fuori
dall'isola, occorre meglio precisare la possibilita' di  individuare,
con  le  relative  mobilita',  un'area  di  stoccaggio dei rifiuti da
trasferire;
  - nelle opposizioni descritte  sub  1)  e  8),  laddove  si  rileva
l'introduzione di vincoli archeologici mediante il piano territoriale
paesistico.
  Cosi' non e', limitandosi le cennate disposizioni a prescrivere, in
alcune  aree  motivatamente  individuate, il controllo da parte della
competente Soprintendenza in occasione  di  eventuali  interventi  in
quelle zone.
  Si ritiene necessario, tuttavia chiarire, in tal senso le norme del
piano;
  - nell'opposizione descritta sub 2), laddove si rileva che il piano
otterrebbe  l'effetto di introdurre un vincolo storico-monumentale ex
lege n. 1089/39 su un fabbricato. Cosi' non e' limitandosi le cennate
disposizioni a indicare,  nel  rispetto  dei  valori  architettonico-
culturali   e   storico-testimoniali  posseduti  dal  bene,  gli  usi
compatibili e gli interventi consentiti che non  possono  che  essere
volti  al  recupero  e  al  restauro  conservativo.  Si ritiene utile
chiarire in tal senso le norme di piano;
  - nell'opposizione descritta sub 4), laddove si rileva  che,  negli
ambiti  di trasformabilita' nn. 44 e 45 andrebbe privilegiata, per il
recupero  di  quell'area  l'attivita'  agro-pastorale,  al  contrario
immotivatamente  esclusa  dalle  previsioni  del piano paesistico. Al
riguardo, la speciale commissione di cui all'art. 24 del  regolamento
approvato  con  R.D. n. 1357/40 ha osservato che il piano paesistico,
nell'ambito 44, indica l'attivita' agro-pastorale tra quelle ammesse,
seppure con un grado di scarsa compatibilita'.
La stessa commissione, ha anche rilevato che considerato che  per  le
aree  definite  coltivazioni  collinari  e  costiere  abbandonate con
reinsediamento degli elementi di macchia erano stati individuati  fra
gli  indirizzi  d'intervento e potenzialita' d'uso anche indirizzi di
tipo  agricolo  in  cui  sono  compatibili  cambiamenti colturali con
riferimento alle tipologie  agricole  locali,  potrebbe  parzialmente
accogliersi  l'opposizione  prevedendo  che negli ambiti in questione
siano ammesse anche attivita' agricole che afferiscano alle tipologie
tradizionali dell'isola;
  -  ha  anche  sottolineato  che  tali  ambiti  sono  di   rilevante
interesse,  non  a  caso  individuati  nelle  schede degli ambiti con
sensibilita' del paesaggio "molto alta" ed "eccezionale",  in  virtu'
del  sovrapporsi  di  diverse componenti, fra le quali la presenza di
preesistenze  archeologiche,  oltre  ad  essere  contraddistinti   da
rilevanti  valenze  geologiche,  biologiche  e paesaggistiche. Queste
considerazioni non escludono che quello che rimane uno  degli  scorci
piu'   suggestivi  dell'isola,  malgrado  la  cava  di  sabbia  e  il
depuratore che via hanno pesantemente inciso, non  risulterebbe  leso
nei suoi caratteri dell'attivita' agro-pastorale, che, secondo quanto
rilevato  dalla  commissione,  va  considerata compatibile - sia pure
limitatamente  -  sempre  che  il  suo  esercizio   sia   subordinato
all'autorizzazione  e alla vigilanza della sezione archeologica della
Soprintendenza. Si ritiene, dunque, di dover chiarire in tal senso la
scheda della qualita' e della trasformabilita' degli ambiti nn. 44  e
45 del piano;
   Ritenuto  di  dovere,  conseguentemente,  modificare  il  testo di
alcune delle norme di attuazione facenti parte del piano territoriale
dell'isola  di  Ustica,  precedentemente  adottato  e  pubblicato,  e
precisamente:
  -  art.  25,  quarto comma: "Nelle aree archeologiche sub a), fermo
restando le eventuali disposizioni piu'  restrittive  disposte  dalla
sezione archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti
dalla  legge  n.  1089/39, si applica il regime della conservazione e
del mantenimento di cui  all'art.  7  delle  presenti  norme  e  come
indicato nella tav. 39.";
  -  art.  25,  quinto  comma:  "Nelle zone e negli elementi compresi
nelle categorie di cui alla lett.  b)  gli  interventi  di  tutela  e
valorizzazione,   nonche'  gli  interventi  funzionali  allo  studio,
all'osservazione, alla pubblica  fruizione  dei  beni  e  dei  valori
tutelati,  sono  definiti da piani o progetti di contenuto esecutivo,
formati di intesa con la competente Soprintendenza ai beni  culturali
ed  ambientali  di  Palermo.  Tali piani o progetti possono prevedere
anche la realizzazione di attrezzature culturali e di  servizio  alle
attivita'  di ricerca, nonche' di posti di ristoro e percorsi e spazi
di sosta. L'assetto definitivo di tali aree e' definibile  solo  dopo
la   campagna   di   scavi   che   sara'  indicata  dalla  competente
Soprintendenza.";
  - art. 25, settimo comma: "Nelle aree di cui alle lett.  a)  e  b),
fatta  eccezione per la zona archeologica nella quale e' gia' in fase
di avanzata realizzazione il  progetto  del  parco  archeologico  dei
Faraglioni,  ogni trasformazione dei luoghi, comprese le attivita' di
studio, ricerca, scavo  restauro  e  inerenti  i  beni  archeologici,
nonche'  gli  eventuali  interventi di trasformazione connessi a tale
attivita', le recinzioni, la manutenzione ordinaria  e  straordinaria
degli  edifici  esistenti,  deve  essere  sottoposta  preventivamente
all'autorizzazione  della  Soprintendenza  ai   beni   culturali   ed
ambientali di Palermo, sezione archeologica.";
  -  art.  25, ottavo comma, primo alinea: "Nelle zone e gli elementi
compresi nella categoria di cui alla lett. c), oltre  alle  attivita'
indicate  nel  comma  precedente, e ferme comunque restando eventuali
disposizioni piu'  restrittive  a  seconda  dei  casi  dettate  dalla
competente Soprintendenza, sono indicate:";
  - art. 25, nono comma, primo alinea: "Non sono invece indicate:";
  -  art.  25,  decimo  comma:  "Anche  nelle  zone  e negli elementi
compresi nelle categorie di cui alla lett. c),  qualsiasi  intervento
dovra'  essere  preventivamente  sottoposto  all'autorizzazione della
Soprintendenza  per  i  beni   culturali   ed   ambientali,   sezione
archeologica";
  -  art.  32,  secondo  comma: "Per tali edifici gli usi compatibili
sono il riutilizzo, nel mantenimento della struttura originaria, come
attrezzature culturali o musei.";
  - art. 58, quarto comma:  "Sia  la  localizzazione  delle  aree  di
stoccaggio  che  i  relativi  progetti  esecutivi delle diverse opere
funzionali  ad  esso  connesse,  i  quali  dovranno  dettagliatamente
indicare  le soluzioni per ridurre l'impatto all'interno del contesto
territoriale,  dovranno  essere  preventivamente  autorizzate   dalla
Soprintendenza.";
  -   art.  59,  quarto  comma:  "I  suddetti  progetti  di  recupero
ambientale potranno prevedere l'eventuale prosecuzione dell'attivita'
estrattiva  esclusivamente  limitata  al  reperimento  in  loco   dei
materiali  lapidei atti a soddisfare i fabbisogni dell'isola, al fine
di   consentire   il   mantenimento   della   tipologia   costruttiva
tradizionale nelle nuove opere o nel recupero di quelle esistenti.";
  Ritenuto  di  dovere  inoltre  modificare  il testo di alcune delle
"schede della qualita' e trasformabilita'" facenti parte (allegato 1)
del  piano  territoriale  paesistico   precedentemente   adottato   e
pubblicato, e precisamente:
Scheda  della  qualita' e trasformabilita' dell'ambito 44 - Indirizzi
di intervento:
  - e' aggiunta la seguente indicazione: "L'esercizio  dell'attivita'
agro-pastorale  e'  consentito  nei  limiti  imposti dal rispetto dei
precedenti indirizzi di intervento e sempre previa  autorizzazione  e
sorveglianza  della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
di Palermo, sezione per i beni archeologici";
Scheda della qualita' e trasformabilita' dell'ambito 45  -  Attivita'
compatibili:
  - "Agro pastorale (I)";
Scheda  della  qualita' e trasformabilita' dell'ambito 45 - Indirizzi
di intervento:
  - e' aggiunta la seguente indicazione: "L'esercizio  dell'attivita'
agro-pastorale  e'  consentito  nei  limiti  imposti dal rispetto dei
precedenti indirizzi di intervento e sempre previa  autorizzazione  e
sorveglianza  della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
di Palermo, sezione per i beni archeologici";
  Ritenuto di dovere apportare alcune correzioni materiali  al  testo
dell'art. 3 delle norme tecniche di attuazione depennando le indagini
fotografiche  ivi  elencate sub 27) e 28), in quanto non compresi tra
gli elaborati allegati al piano  territoriale  paesistico  del  piano
territoriale paesistico di Ustica;
  Ritenuto  di  dovere  per  il  resto  confermare  integralmente  il
contenuto del piano territoriale paesistico di Ustica e  di  tutti  i
suoi  elaborati,  cosi'  come  in precedenza adottati e pubblicati ai
sensi della legge n. 1497/39;
  Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di  pubblico  interesse,  in
adempimento  alla norma contenuta all'art. 1 bis della legge 8 agosto
1985, n. 431, per sottoporre a normativa d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale  il  territorio  di  Ustica  in  considerazione  dei  suoi
specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del
sopra descritto piano territoriale  paesistico,  compilato  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge n. 1497/39, in conformita' al parere della
speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del  regolamento
approvato con il R.D. n. 1357/40;
  Rilevato  che  l'approvazione  del  piano  territoriale  paesistico
comporta l'obbligo per  i  proprietari,  possessori  o  detentori,  a
qualsiasi  titolo,  degli  immobili  ricadenti  nella  zona vincolata
sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto  le  opere
conformi   alle   previsioni   di  detto  strumento  e  di  acquisire
preventivamente   la   relativa   autorizzazione   della   competente
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
  Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina
tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto
delle  previsioni del piano territoriale paesistico. Questo strumento
infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi,
di un interesse pubblico insito nella  cosa  e  che  e'  preesistente
all'insorgere di pretese giuridiche su di essa;
  Ritenuto  per  le  suesposte  motivazioni  di  approvare  ai  sensi
dell'art. 1 bis della legge n.  431/85  e  dell'art.  3  della  legge
regionale  n.  80/77  il  piano territoriale paesistico dell'isola di
Ustica, nel testo risultante a seguito delle modifiche,  integrazioni
e correzioni sopra meglio specificate;
  Ritenuto  di  dovere  conseguentemente  sottoporre il territorio di
Ustica alla normativa d'uso e di  valorizzazione  ambientale  facente
parte  del  piano,  che  integra, regolamentandola quella del vincolo
paesaggistico di cui al D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967;
  Ritenuto di dovere pronunziare,  in  concomitanza  all'approvazione
del  piano  territoriale  paesistico,  la  decadenza  delle misure di
salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 5 della legge  regionale  n.
15/91  sul  territorio di Ustica giusta decreto n. 7665 del 3 ottobre
1994;
                              Decreta:
                               Art. 1
  Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.  1  bis
della  legge  n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77,
e' approvato il piano territoriale paesistico dell'isola  di  Ustica,
risultante  dagli elaborati grafici, dalle schede, dalla parte motiva
e descrittiva e dalle norme di attuazione che, unitamente ai  verbali
delle  sedute  del 15 giugno 1994 e del 3 ottobre 1996 della speciale
commissione di cui al  R.D.  n.  1357/40,  si  allegano  al  presente
decreto come parte integrante e sostanziale.