Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Rosso Piceno"  - approvato  con decreto  del Presidente
della Repubblica  11 agosto 1968  - ha espresso parere  favorevole al
suo  accoglimento proponendo,  ai fini  dell'emanazione del  relativo
decreto dirigenziale, il disciplinare di  produzione nel testo di cui
appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno  essere inviate dagli interessati  al Ministero per
le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale  per  la tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini -  entro trenta  giorni dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
  Proposta di modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Rosso Piceno"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", anche nelle
tipologie superiore  e novello, e'  riservata ai vini  che rispondono
alle condizioni  ed ai requisiti stabiliti  nel presente disciplinare
di produzione.