Ai Ministeri Alle camere di Commercio Alla Confindustria Alla Confapi Alle associazioni di categoria La Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione e' stata ratificata dall'Italia con la legge n. 496/1995 successivamente modificata con la legge n. 93 del 4 aprile 1997. L'art. VI della Convenzione, e le corrispondenti parti dell'allegato sulle verifiche, prevedono che, successivamente alle "dichiarazioni iniziali", siano rese, da parte degli operatori coinvolti, delle dichiarazioni annuali preventive e consuntive delle attivita' rispettivamente da svolgere durante l'anno civile successivo o svolte durante l'anno civile passato. Premesso che questa circolare ha per oggetto l'argomento delle dichiarazioni preventive, cioe' quelle che si riferiscono ad una previsione di utilizzo per il prossimo 1998, si ricorda che: sono tenuti all'invio delle dichiarazioni preventive tutti coloro che producono, lavorano, impiegano, importano o esportino i composti chimici di cui alle tabelle 1, 2, 3 allegate alla Convenzione (con esclusione dei composti DOC e PSF); la legge n. 93/1997, art. 4, ha stabilito il termine per la presentazione delle dichiarazioni periodiche nel limite di trenta giorni prima dei termini stabiliti dalla Convenzione; la Convenzione ha indicato per i vari composti i seguenti termini: novanta giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo per i composti della tabella 1 (annesso sulle verifiche parte VI, comma 20); sessanta giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo per i composti della tabella 2 (annesso sulle verifiche parte VII, comma 3, lettera c); sessanta giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo per i composti della tabella 3 (annesso sulle verifiche parte VIII, comma 4, lettera c). Ne segue che gli operatori interessati dovranno presentare a questo Ministero la dichiarazione annuale preventiva entro il 31 agosto o entro il 30 settembre a seconda che trattino prodotti appartenenti rispettivamente alla tabella 1 o alle tabelle 2 e 3. Considerato l'approssimarsi delle date previste, quale termine ultimo per le dichiarazioni preventive, questo Ministero ha ritenuto di fornire agli operatori una guida di riferimento come gia' ha avuto occasione di fare con la precedente circolare 4 aprile 1997, n. 37877, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997. Tanto premesso si allegano i modelli da compilare, sostanzialmente simili a quelli riportati nella citata circolare, fatte salve alcune lievi modifiche. Tali sono: indicazioni del codice Istat; indicazione delle coordinate geografiche secondo Greenwich (rese obbligatorie a differenza di quanto previsto nelle dichiarazioni iniziali); indicazione della produzione annua prevista per i composti della tabella 3 (in aggiunta al codice della fascia di produzione). Resta inteso che trattandosi di dichiarazioni preventive, e quindi come tali sottoposte a dinamiche di mercato non sempre controllabili a priori, nessun addebito sara' fatto in caso di difformita' tra preventivo e consuntivo. Per facilita' di lettura si riportano infine, per quanto non in contrasto con gli adempimenti connessi alle dichiarazioni preventive, le linee guida facenti parte della circolare ministeriale in precedenza richiamata limitatamente al cap. 1 (dichiarazione), cap. 2 (definizioni), cap. 3 - Regole di approssimazione dati, cap. 4 (tabelle dei codici). Le dichiarazioni dovranno essere spedite, complete in ogni loro parte, entro e non oltre il termine previsto a seconda della tabella di appartenenza delle sostanze trattate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ministero dell'industria, commercio ed artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ufficio armi chimiche, via Molise, 2 - 00187 Roma. I modelli dovranno essere inviati in unica copia firmati in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'azienda o, in caso di societa' di persone fisiche, dal proprietario. Nel caso in cui la proprieta', sia essa di persona giuridica o fisica, sia diversa dalla figura che gestisce l'azienda (caso ad esempio di affitto di azienda) il firmatario dovra' essere il gestore della stessa. Il direttore generale: VISCONTI