Ai Ministeri
            Alle camere di Commercio
            Alla Confindustria
            Alla Confapi
            Alle associazioni di categoria
   La   Convenzione  di  Parigi  sulla  proibizione  dello  sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso di  armi  chimiche  e  sulla  loro
distruzione  e' stata ratificata dall'Italia con la legge n. 496/1995
successivamente modificata con la legge n. 93 del 4 aprile 1997.
   L'art.  VI  della   Convenzione,   e   le   corrispondenti   parti
dell'allegato  sulle  verifiche,  prevedono che, successivamente alle
"dichiarazioni  iniziali",  siano  rese,  da  parte  degli  operatori
coinvolti,  delle dichiarazioni annuali preventive e consuntive delle
attivita'  rispettivamente  da   svolgere   durante   l'anno   civile
successivo o svolte durante l'anno civile passato.
   Premesso  che  questa  circolare  ha per oggetto l'argomento delle
dichiarazioni preventive, cioe' quelle  che  si  riferiscono  ad  una
previsione di utilizzo per il prossimo 1998, si ricorda che:
     sono  tenuti  all'invio  delle  dichiarazioni  preventive  tutti
coloro che producono, lavorano, impiegano, importano  o  esportino  i
composti   chimici  di  cui  alle  tabelle  1,  2,  3  allegate  alla
Convenzione (con esclusione dei composti DOC e PSF);
     la legge n. 93/1997, art. 4, ha  stabilito  il  termine  per  la
presentazione  delle  dichiarazioni  periodiche  nel limite di trenta
giorni prima dei termini stabiliti dalla Convenzione;
     la Convenzione ha  indicato  per  i  vari  composti  i  seguenti
termini:
       novanta  giorni  prima dell'inizio dell'anno civile successivo
per i composti della tabella 1 (annesso  sulle  verifiche  parte  VI,
comma 20);
       sessanta  giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo
per i composti della tabella 2 (annesso sulle  verifiche  parte  VII,
comma 3, lettera c);
       sessanta  giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo
per i composti della tabella 3 (annesso sulle verifiche  parte  VIII,
comma 4, lettera c).
   Ne  segue  che  gli  operatori  interessati  dovranno presentare a
questo Ministero la dichiarazione  annuale  preventiva  entro  il  31
agosto  o  entro  il  30  settembre  a  seconda che trattino prodotti
appartenenti rispettivamente alla tabella 1 o alle tabelle 2 e 3.
   Considerato l'approssimarsi delle  date  previste,  quale  termine
ultimo  per le dichiarazioni preventive, questo Ministero ha ritenuto
di fornire agli operatori una guida di riferimento come gia' ha avuto
occasione di fare con la  precedente  circolare  4  aprile  1997,  n.
37877,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 81 dell'8 aprile 1997.
   Tanto premesso si allegano i modelli da compilare, sostanzialmente
simili a quelli riportati nella citata circolare, fatte salve  alcune
lievi modifiche. Tali sono:
     indicazioni del codice Istat;
     indicazione delle coordinate geografiche secondo Greenwich (rese
obbligatorie  a  differenza  di  quanto  previsto nelle dichiarazioni
iniziali);
     indicazione della produzione annua prevista per i composti della
tabella 3 (in aggiunta al codice della fascia di produzione).
   Resta inteso che trattandosi di dichiarazioni preventive, e quindi
come tali sottoposte a dinamiche di mercato non sempre  controllabili
a  priori,  nessun  addebito  sara'  fatto in caso di difformita' tra
preventivo e consuntivo.
   Per facilita' di lettura si riportano infine, per  quanto  non  in
contrasto con gli adempimenti connessi alle dichiarazioni preventive,
le   linee  guida  facenti  parte  della  circolare  ministeriale  in
precedenza richiamata limitatamente al cap. 1 (dichiarazione), cap. 2
(definizioni), cap. 3  -  Regole  di  approssimazione  dati,  cap.  4
(tabelle dei codici).
   Le  dichiarazioni  dovranno  essere spedite, complete in ogni loro
parte, entro e non oltre il termine previsto a seconda della  tabella
di  appartenenza  delle  sostanze trattate, mediante raccomandata con
avviso  di  ricevimento  indirizzata  a:  Ministero   dell'industria,
commercio  ed  artigianato  -  Direzione  generale  per  lo  sviluppo
produttivo e la competitivita' - Ufficio armi chimiche, via Molise, 2
- 00187 Roma.
   I modelli dovranno essere inviati in unica copia firmati in  tutte
le  pagine  dal  legale  rappresentante  dell'azienda  o,  in caso di
societa' di persone fisiche, dal proprietario. Nel  caso  in  cui  la
proprieta', sia essa di persona giuridica o fisica, sia diversa dalla
figura che gestisce l'azienda (caso ad esempio di affitto di azienda)
il firmatario dovra' essere il gestore della stessa.
                                 Il direttore generale: VISCONTI