Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente  della Repubbica  e sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico al  solo fine di  facilitare la lettura sia  delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri  corsivi,  salvo  la  rubrica  dell'art.  3,  stampata  con
cratteri neri tondi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n, 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
            Programmazione delle cessazioni dal servizio
                  del personale del comparto scuola
  1. Al fine di assicurare  la funzionalita' del servizio scolastico,
per il  personale del  comparto scuola le  domande di  dimissioni con
diritto  a pensione  anticipata  rispetto all'eta'  stabilita per  il
collocamento  a  riposo  d'ufficio   con  decorrenza  ((  dall'inizio
dell'anno scolastico  o dell'anno  accademico 1997-98,  )) presentate
entro il 15  marzo 1997, sono accolte  prioritariamente nei confronti
del personale appartenente  a ruoli, classi di concorso  a cattedre e
posti  di insegnamento  e profili  professionali nei  quali vi  siano
situazioni  di esubero  rispetto alle  esigenze di  organico relative
all'anno  scolastico o  all'anno accademico  1997  - 98  e fino  alla
concorrenza  del relativo  soprannumero.  Ai fini  di  cui sopra,  il
verificarsi della  suddetta condizione e' accertato  al termine delle
operazioni di  movimento del personale. La  graduazione del personale
interessato, ove necessario, avra' luogo in base all'eta' anagrafica.
(( Fino  all'attribuzione del  trattamento pensionistico  spettante e
comunque  non oltre  il  31 dicembre  1997, al  personale  di cui  al
presente  comma  continua ad  essere  corrisposto  il trattamento  di
servizio,  fatti  salvi  gli   eventuali  conguagli  che  si  rendano
necessari.  Il  presente comma  si  applica  ai dirigenti  scolastici
qualora,  a seguito  dei  processi di  razionalilzzazione della  rete
scolastica, abbiano perso la sede di titolarita'. ))
  2.  Nel  limite  numerico  massimo del  40%  delle  cessazioni  dal
servizio   allo  stesso   titolo  intervenute   nell'anno  scolastico
precedente, con esclusione di  quelle disposte ai sensi dell'articolo
13, comma 5,  lettera b), della legge 23 dicembre  1994, n. 724, sono
altresi'  accolte   altre  domande   di  dimissioni   anticipate  con
decorrenza (( dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico
1997-98. ))  A tale fine, le  domande di risoluzione del  rapporto di
lavoro sono ordinate tenendo  conto esclusivamente della piu' elevata
eta' anagrafica degli interessati.
(( 3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:                 ))
(( a) del personale cessato  dal servizio per invalidita' derivante))
(( o meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della   ))
(( vista;                                                          ))
 (( b) del personale che abbia raggiunto il limite di eta' per il ))
(( collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di            ))
(( un'anzianita' contributiva utile a pensione pari o superiore a  ))
(( 40 anni;                                                        ))
  (( c) del personale che si trovi nella situazione prevista e ))
(( disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge ))
(( 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in      ))
(( servizio all'estero ai sensi dell'art. 18, ottavo comma, della  ))
(( legge 25 agosto 1982, n. 604;                                   ))
  (( d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, ))
(( comma 21, della legge 8 agosto 1995, n, 335, ove non sia gia'   ))
(( compreso tra il personale cui e' consentita la cessazione dal   ))
(( servizio ai sensi del comma 2.                                  ))
(( 4. Fatta  salva la possibilita' di revoca  nel termine stabilito))
(( dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni            ))
(( anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel            ))
(( contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio        ))
(( dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Ai         ))
(( trattamenti pensionistici del personale di cui al presente      ))
(( comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le ))
(( disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del         ))
(( presente decreto.                                               ))
  5.  Il  personale  avente  titolo  al  collocamento  a  riposo  con
decorrenza (( dall'inzio dell'anno  scolastico o dell'anno accademico
1997-98, ai  sensi del  comma 2, puo'  chiedere, entro  cinque giorni
dalla  data di  etnrata in  vigore  del presente  decreto, di  essere
collocato  a riposo  nell'anno scolastico  o nell'anno  accademico ))
successivo,   ferma  restando   l'appartenenza  dei   richiedenti  al
contingente annuale cui sono assegnati.
  6.  E'  sospeso  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  ((  fino
all'esaurimento dei contingenti dei  pensionamenti di cui al presente
articolo,  )) nei  casi  di decadenza,  nonche'  negli analoghi  casi
previsti dal  contratto collettivo nazionale  di lavoro del  4 agosto
1995.
           Riferimenti normativi:
            -  La   lettera b),   comma 5,  dell'art. 13  della legge
          23 dicembre 1994, n,   724 (Misure    di  razionalizzazione
          della  finanza pubblica).  cosi' recita:
            "5.  Fuori    dalle  ipotesi   di cui ai   commi 3 e  4 e
          fermo  restando  quanto    previsto  dal    comma    10,  i
          lavoratori    dipendenti  privati    e  pubblici, nonche' i
          lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la   data
          del  28  settembre  1994 la  domanda  di  pensionamento  di
          anzianita',    accettata,     ove   previsto,    entro   la
          medesima      data  dall'amministrazione  di  appartenenza,
          possono, ancorche' riammessi in servizio,   conseguire   un
          trattamento  pensionistico    secondo   quanto previsto dal
          comma 6 con le conseguenti decorrenze:
           a) (Omissis);
            b)  dal  1 gennaio   1996,   qualora   al   28  settembre
          1994    abbiano  maturato  un'anzianita'  contributiva o di
          servizio non inferiore a 31 anni".
            -  La lettera  c),  comma 5,  dell'art. 13  della  citata
          legge  n.  724/94, cosi' recita:
            "5. Fuori  dalle ipotesi   di cui ai   commi 3  e    4  e
          fermo  restando  quanto    previsto  dal    comma    10,  i
          lavoratori   dipendenti privati    e  pubblici,  nonche'  i
          lavoratori  autonomi, che abbiano presentato entro la  data
          del  28  settembre  1994 la  domanda  di  pensionamento  di
          anzianita',   accettata,    ove   previsto,     entro    la
          medesima      data  dall'amministrazione  di  appartenenza,
          possono, ancorche' riammessi in servizio,   conseguire   un
          trattamento  pensionistico    secondo   quanto previsto dal
          comma 6 con le conseguenti decorrenze:
           a) - b) (Omissis);
            c)  dal  1 gennaio   1997,   qualora   al   28  settembre
          1994    abbiano maturato  un'anzianita' contributiva  o  di
          servizio  inferiore a  31 anni".
            - L'ottavo  comma dell'art. 18 della    legge  25  agosto
          1982,      n.   604   (Revisione   della  disciplina  sulla
          destinazione del personale di ruolo  dello    Stato    alle
          istituzioni       scolastiche    e    culturali    italiane
          funzionanti  all'estero nonche'  ai  connessi  servizi  del
          Ministero   degli   affari  esteri),  cosi'  recita:    "Al
          personale che, al compimento dei  sette  anni  di  servizio
          all'estero,   non  abbia  raggiunto  il  numero  di    anni
          richiesto dalle  norme  vigenti  per il  conseguimento  del
          trattamento   minimo di    pensione    previsto  per    gli
          impiegati    civili dello Stato, e' consentito di rimanere,
          su sua richiesta, all'estero, fino  al  raggiungimento  del
          predetto    limite    utile  ai    fini   della pensione e,
          comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento  all'estero  e'
          subordinato  alla  presentazione, da parte dell'interessato
          di apposita domanda con la  quale  egli    chiede  altresi'
          irrevocabilmente  di  essere  collocato a riposo al termine
          del predetto periodo".
            -  Il comma  21   dell'art. 2   della   legge 8    agosto
          1995,   n.      335   (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente: "Con effetto
          dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici  iscritte  alle    forme
          esclusive   dell'assicurazione   generale obbligatoria  per
          l'invalidita',   la   vecchiaia   e    i   superstiti    al
          compimento    del sessantesimo   anno    di  eta',  possono
          conseguire    il   trattamento pensionistico  secondo    le
          regole  previste  dai   singoli ordinamenti di appartenenza
          per  il  pensionamento    di  vecchiaia   ovvero   per   il
          collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'".