Ai sigg. procuratori generali presso le corti di appello e, per conoscenza: Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII Al Ministero dell'interno - Divisione servizi demografici Al Ministero dell'interno - Divisione cittadinanza All'Istituto centrale di statistica - segreteria centrale del sistema statistico nazionale Ai signori assessori regionali alla sanita' A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 127 / 1997, questa direzione generale, con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997, ha emanato una prima serie di istruzioni (con annessi moduli per i centri di nascita) per consentire agli organismi interessati di dare risposte tendenzialmente uniformi alle numerose problematiche recate dalle nuove norme. Con la stessa lettera - circolare si faceva, peraltro, espressa riserva di successive integrazioni e modifiche (anche in ordine ai moduli) quali necessarie e / o opportune sulla base dei concreti riscontri operativi e delle eventuali osservazioni e proposte provenienti dagli operatori del settore. A scioglimento di tale riserva, appare opportuno impartire le istruzioni integrative di cui appresso, con le quali si spera che possano essere superati i numerosi inconvenienti verificatisi in questa prima fase (quali prospettati da piu' parti, sia con formali quesiti che telefonicamente) riguardanti per lo piu' le dichiarazioni rese nei centri di nascita e nei comuni di residenza dei genitori, oltre che diversi aspetti di carattere generale. A)Dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuto il parto. 1. E' fondamentale che tra le direzioni sanitarie e i comuni ai quali vanno trasmesse le dichiarazioni di nascita si raggiungano al piu' presto precisi accordi, anche informali, per ottenere un migliore coordinamento delle rispettive attivita' ed un piu' tempestivo ed efficace collegamento tra le loro eventuali reti informatiche. 2. Poiche' non puo' escludersi che il processo verbale raccolto presso i centri di nascita possa, per qualsiasi motivo, andare distrutto o smarrito durante la trasmissione al comune competente a trascriverlo nei propri registri, appare quindi necessario, che copia di tale importante documento resti conservata presso le direzioni sanitarie: queste provvederanno, pertanto, a che il processo verbale delle dichiarazioni di nascita rese presso le proprie sedi venga sempre redatto in duplice esemplare, uno dei quali (da valere come originale) verra' trasmesso al comune competente e l'altro (da valere come copia autentica) verra' invece conservato agli atti delle medesime direzioni sanitarie, per ogni sua eventuale futura utilizzazione ad ogni fine consentito. Entrambi gli esemplari devono essere percio' regolarmente sottoscritti. 3. Nel raccogliere la dichiarazione resa nel Centro di nascita, il direttore sanitario (o il suo eventuale delegato) dovra' svolgere, ove ne ricorrano le condizioni, anche le attribuzioni conferite all'ufficiale di stato civile dall'art. 72 dell'Ordinamento dello stato civile in materia di imposizione del nome al neonato. 4. Se un bambino nasce morto, o se - nato vivo - muore prima che ne venga dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione non puo' essere raccolta presso il centro di nascita ma deve essere resa, in entrambi i casi, all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita: ai sensi dell'art. 74 dell'Ordinamento dello stato civile i relativi atti possono infatti essere raccolti e formati soltanto dal predetto ufficiale di stato civile. 5. Quando si tratti di bambini nati da genitori residenti all'estero, italiani o stranieri che siano, la dichiarazione di nascita resa nel centro di nascita va trasmessa senza eccezioni all'ufficiale di stato civile del comune dove e' avvenuta la nascita, poiche' e' in tale comune che deve essere effettuata la trascrizione. Tale procedura va seguita anche quando i genitori siano cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'AIRE di un qualsivoglia comune italiano: infatti, ai sensi della legge n. 470 / 1988, le anagrafi dei cittadini italiani residenti all estero (AIRE) tenute dai comuni sono finalizzate unicamente a tenere raccolte, in appositi schedari, le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono. Sicche' (in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, lettera b) della citata legge n. 470 / 1988) la nascita di un bambino da genitori iscritti all'AIRE dovra' necessariamente essere trascritta nel comune di nascita: sara' poi l'ufficiale di stato civile che trascrive l'atto a darne la dovuta comunicazione al comune italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori del neonato. 6. Per i bambini nati da genitori stranieri residenti in Italia (e che vanno quindi obbligatoriamente iscritti nell'anagrafe dei residenti del comune italiano indicato nel permesso di soggiorno dei genitori) la dichiarazione di nascita va trasmessa, per essere ivi trascritta, al comune di residenza in Italia dei genitori, ovvero, se questi sono residenti in comuni diversi, a quello di residenza della madre. 7. La possibilita' di dichiarare la nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa e' avvenuta costituisce una deroga eccezionale al principio generale che tale dichiarazione va fatta dinanzi al competente ufficiale di stato civile. Pertanto il termine di tre giorni fissato dal legislatore per esercitare tale facolta' e' tassativo ed assolutamente improrogabile. Dopo i tre giorni dal parto (ovviamente se il terzo giorno, calcolato da quello in cui e' avvenuto il parto, e' festivo, il termine e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo) la nascita non potra' piu' essere dichiarata presso il centro di nascita ma dovra' essere dichiarata (nei termini ordinari o tardivamente) soltanto all'ufficiale di stato civile del comune di nascita o a quello, se diverso, del luogo di residenza dei genitori del bambino. 8. L'ufficiale dello stato civile cui viene trasmessa dal centro di nascita, per la trascrizione, la dichiarazione di nascita, provvedera' sollecitamente con qualsiasi mezzo utile, a confermare alla direzione sanitaria l'avvenuta ricezione. 9. Ove nell'ospedale o nella casa di cura nasca un bambino figlio naturale di madre che non puo' riconoscerlo (perche' non ha compiuto il sedicesimo anno di eta': art. 250, comma 5, codice civile) il bambino dovra' essere registrato come figlio di genitori ignoti, a meno che non venga riconosciuto, al momento della nascita, dal padre naturale ultrasedicenne. 10. Nella lettera circolare del 23 maggio 1997 (a fol. 7) e' stato previsto che l'ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta la dichiarazione di nascita resa presso la direzione sanitaria di un centro di nascita, dovesse trascriverla nei registri degli atti di nascita, utilizzando il Modello E (parte II, serie A) con i relativi adattamenti e con l'eliminazione della parte relativa ai testimoni. Senonche' tale disposizione che, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge, era per piu' versi apparsa coerente con il sistema (v. le dichiarazioni trasmesse dall'ufficiale di stato civile di altro comune e l'art. 66, comma 1, dell'Ordinamento dello stato civile; il modello E sembrava altresi' prestarsi piu' facilmente ai necessari adattamenti) ha pero' dimostrato, nell'esperienza pratica, che le suggerite modalita' di trascrizione sono poco praticabili soprattutto nei casi (oramai frequenti ed inizialmente non considerati) in cui i comuni procedono alla trascrizione degli atti con sistemi informatici. In accoglimento, pertanto, dei suggerimenti pervenuti al riguardo, ed a modifica quindi, sul punto, della precedente direttiva, si dispone che le dichiarazioni di nascita trasmesse dai centri di nascita vengano trascritte nei registri degli atti di nascita non piu' nella parte II, serie A (con il modello E) bensi' nella parte II, serie B, con il modello F: le iscrizioni previste dall'art. 66, commi 2 e 3, dell'Ordinamento dello stato civile (nella parte II, serie B) non sono infatti tassative e la possibilita' di utilizzare i fogli in bianco di cui alla parte II, serie B, e' del resto espressamente prevista dall'art. 27 dello stesso ordinamento e consente quindi che i comuni possano correttamente avvalersi dei programmi computerizzati. E' appena il caso di precisare che tale modifica ha natura meramente formale e non incide quindi sulla validita' ed efficacia degli atti finora trascritti secondo le precedenti disposizioni. B)Dichiarazioni di nascita avvenute altrove rese agli ufficiali di stato civile del comune di residenza dei genitori. La legge non prevede che colui che dichiara la nascita esibisca all'ufficiale dello stato civile cui rende la dichiarazione l'attestazione dell'avvenuta nascita. L'ufficiale di stato civile ha l'obbligo quindi di procurarsi direttamente tale attestazione presso il centro di nascita indicato nella dichiarazione: appare opportuno, ove non sussistano insuperabili impedimenti, che tale adempimento venga effettuato, anche per via telematica, prima della formazione dell'atto di nascita. Sarebbe peraltro consigliabile (ed in tal senso si potrebbero "sensibilizzare" nei centri di nascita i genitori interessati) che chi intende iscrivere nel proprio comune di residenza la nascita di un figlio avvenuta altrove, porti con se' il certificato di assistenza al parto (che equivale all'attestazione dell'avvenuta nascita) rilasciato in unico esemplare, per consentire all'ufficiale dello stato civile di conoscere immediatamente, con esattezza, tutti i dati occorrenti per la dichiarazione di nascita e per la compilazione della relativa scheda statistica: a nessuno infatti puo' sfuggire che si eviterebbe in tal modo l'oneroso procedimento di rettificazione di cui agli artt. 165 e segg. dell'Ordinamento dello stato civile in tutte le ipotesi in cui la dichiarazione di nascita effettuata e raccolta sulla base delle sole affermazioni del dichiarante dovesse successivamente rivelarsi discordante, in qualsivoglia elemento con la documentazione sull'avvenuta nascita, acquisita d'ufficio, in un secondo tempo, dall'ufficiale dello stato civile. Con l'occasione si dispone che le certificazioni rilasciate dall'ufficiale di stato civile del luogo di registrazione dell'atto, quando tale luogo sia diverso da quello di nascita, rechino sempre l'indicazione sia del comune di nascita sia di quello di registrazione, nonche' gli estremi della registrazione riferiti a tale comune. Quando la nascita viene dichiarata nel comune di residenza del padre (diversa da quello della madre) l'ufficiale dello stato civile che iscrive l'atto deve trasmettere copia dell'atto al comune di residenza della madre per la successiva trascrizione nei registri di stato civile di tale comune, conformemente alla procedura seguita per le altre dichiarazioni di nascita rese fuori dal comune di residenza della madre nonche' per la prima iscrizione anagrafica per nascita del neonato che deve necessariamente avvenire nel comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. C) Altre questioni di carattere generale: 1) comune di nascita. E' stato gia' precisato: a) che il comune del luogo di nascita iscrive (in parte I, serie A) la dichiarazione che gli viene direttamente resa; b) che lo stesso comune trascrive (in parte II, serie B) la dichiarazione di nascita che gli viene trasmessa dal centro di nascita, quando i genitori del bambino - in particolare la madre - risiedono nello stesso comune di nascita; c) che, se i genitori del bambino risiedono in comune diverso da quello in cui e' avvenuto il parto, l'iscrizione e la trascrizione dell'atto di nascita puo' avvenire nel comune di nascita oppure, a scelta dei genitori, nel loro comune di residenza. Tanto puo' avvenire, da parte degli stessi genitori ovvero da parte dei terzi cui e' conferita dal disposto normativo la relativa facolta', anche nel centro di nascita, considerato dal legislatore come luogo di dichiarazione: in tale caso il centro, formato l'atto, lo inviera' poi, per la sua trascrizione, secondo il meccanismo congegnato dal legislatore, al comune di residenza dei genitori. Il comune del luogo di nascita, ove l'iscrizione e la trascrizione non avvengano in tale luogo, rimarrebbe pero', in tali casi, formalmente privo di ogni conoscenza e memoria dell'evento nascita verificatosi nel proprio territorio, nelle condizioni quindi di non sapere nemmeno in quale comune sia stata iscritta o trascritta la dichiarazione di nascita: il comune dove storicamente e' avvenuta la nascita, non potrebbe pertanto mai soddisfare le richieste di atti e / o informazioni che in futuro gli dovessero venire rivolte da soggetti privati e / o pubblici. Al fine di evitare i problemi che tutto cio' puo' comportare, si sensibilizzano gli ufficiali dello stato civile dei comuni di residenza dei genitori dei neonati, in cui viene dichiarata o trascritta la nascita di un bambino avvenuta in altro comune, perche' ne diano sollecitamente comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita. A quest'ultimo si consiglia di tenere una rubrica alfabetica annuale per annotarvi, dopo la ricezione della suddetta comunicazione, le nascite che, benche' avvenute nel proprio comune, non siano state a lui dichiarate o da lui trascritte e per le quali in futuro potra' essere cosi' meglio individuato il comune in cui e' stato registrato l'atto di nascita. 2) Certificazione delle nascite dichiarate presso i centri di nascita. Le direzioni sanitarie chiamate a formare l'atto di nascita mediante la redazione del processo verbale della dichiarazione loro resa, non possono rilasciare estratti per copia integrale ovvero per riassunto dai registri di stato civile, perche' non hanno tali registri. Le relative certificazioni restano quindi riservate agli ufficiali dello stato civile dei comuni di residenza dei genitori che hanno trascritto nei propri registri l'atto di nascita trasmesso dalla direzione sanitaria. Naturalmente i direttori sanitari del centro di nascita potranno rilasciare agli interessati che ne facciano richiesta copia del processo verbale della dichiarazione di nascita resa presso le direzioni sanitarie. Nelle certificazioni di stato civile (ed anche in quelle anagrafiche) dovra' d'ora in poi indicarsi non solo il comune di nascita ma anche, ove ne ricorra l'ipotesi, il comune diverso in cui la nascita e' stata registrata. E come gia detto - gli estremi della registrazione devono essere riferiti a quest'ultimo comune. 3) Dichiarazioni tardive di nascita. La dichiarazione tardiva puo' essere indifferentemente resa o all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita o a quello del comune di residenza dei genitori (in tale ultima ipotesi ad opera soltanto dai genitori del bambino). L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione tardiva, nel provvedere alle incombenze di cui all'art. 68 dell'Ordinamento dello stato civile, si rivolgera', per la trasmissione del prescritto rapporto, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente sul comune il cui ufficiale dello stato civile ha formato tardivamente l'atto. La dichiarazione tardiva non puo' mai essere resa presso il centro di nascita, che e' invece unicamente legittimato come gi detto, a raccogliere, nei termini previsti, con norma di natura speciale e dunque limitatamente derogatoria, le dichiarazioni di nascita che in via ordinaria andrebbero invece rese ai competenti ufficiali di stato civile. 4) Omessa dichiarazione di nascita. Nel caso di cui all'art. 69 dell'ordinamento dello stato civile, il prescritto rapporto deve essere inviato al Procuratore della Repubblica che ha competenza territoriale sul comune di appartenenza dell'ufficiale di stato civile rapportante. Il suddetto Procuratore della Repubblica si attivera' per l'instaurazione del procedimento di formazione dell'atto di nascita a suo tempo omesso. 5) Dichiarazioni di nascita rese all'autorita' consolare da cittadini italiani che si trovano all'estero. Ai sensi dell'art. 49 dell'ordinamento dello stato civile le dichiarazioni per gli atti di nascita da parte dei cittadini italiani che si trovano all'estero vanno rese innanzi alle autorita' consolari del luogo di nascita. Poiche' in tale ipotesi i consoli svolgono funzioni di ufficiale di stato civile, ne consegue (visto l'art. 2, comma 4, della legge n. 127 / 1997, con il quale e' stato eliminato l'obbligo della presenza di testimoni) che anche nei registri consolari va eliminata, mediante sua interlineatura, la dicitura relativa ai testimoni. 6) Modifiche dei modelli A, B, C, D, E, allegati alla precedente circolare del 23 maggio 1997 - Modello E. I modelli sub A, B, C e D sono stati oggetto di alcuni necessari ritocchi: di ciascuno di essi si e' pertanto predisposta una nuova versione (in sostituzione di quelle precedenti) secondo i facsimili allegati alla presente lettera - circolare. Sub E si allega anche un modello per i casi di nascite plurime. Si prega, pertanto, di voler immediatamente utilizzare i nuovi modelli di cui si tratta. 7) Registro delle operazioni inerenti le nascite avvenute negli ospedali o nelle case di cura - Modello F. Sub F, si allega infine un fac - simile di registro, di cui vorranno immediatamente dotarsi le direzioni sanitarie dei centri di nascita, in cui annotare le operazioni concernenti le dichiarazioni di nascita. I signori procuratori generali, cui la presente nota e' diretta, sono pertanto pregati di volerne curare la sollecita trasmissione ai signori procuratori della Repubblica presso i tribunali dei rispettivi distretti per il successivo inoltro agli ufficiali di stato civile di ciascun circondario. Le altre autorita' in indirizzo vorranno cortesemente provvedere alla massima diffusione della presente lettera - circolare presso tutte le strutture dipendenti direttamente interessate. Si ringrazia per la collaborazione. Il direttore generale: Hinna Danesi