Ai   sigg.   procuratori  generali
                                  presso le corti di appello
                                     e, per conoscenza:
                                   Al Ministero degli affari esteri -
                                  D.G.E.A.S. - Ufficio VIII
                                   Al   Ministero   dell'interno    -
                                  Divisione servizi demografici
                                   Al    Ministero   dell'interno   -
                                  Divisione cittadinanza
                                    All'Istituto     centrale      di
                                  statistica  -  segreteria  centrale
                                  del sistema statistico nazionale
                                   Ai  signori  assessori   regionali
                                  alla sanita'
  A seguito dell'entrata in vigore della  legge n. 127 / 1997, questa
direzione generale, con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997,
ha emanato  una prima serie di  istruzioni (con annessi moduli  per i
centri di nascita) per consentire  agli organismi interessati di dare
risposte tendenzialmente uniformi  alle numerose problematiche recate
dalle nuove norme.
  Con la  stessa lettera  - circolare  si faceva,  peraltro, espressa
riserva di  successive integrazioni e  modifiche (anche in  ordine ai
moduli)  quali necessarie  e /  o opportune  sulla base  dei concreti
riscontri  operativi  e  delle   eventuali  osservazioni  e  proposte
provenienti dagli operatori del settore.
  A  scioglimento  di tale  riserva,  appare  opportuno impartire  le
istruzioni integrative  di cui  appresso, con le  quali si  spera che
possano  essere superati  i  numerosi  inconvenienti verificatisi  in
questa prima fase  (quali prospettati da piu' parti,  sia con formali
quesiti che telefonicamente) riguardanti per lo piu' le dichiarazioni
rese nei  centri di nascita e  nei comuni di residenza  dei genitori,
oltre che diversi aspetti di carattere generale.
  A)Dichiarazioni  di  nascita  rese presso  la  direzione  sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuto il parto.
  1. E'  fondamentale che tra  le direzioni  sanitarie e i  comuni ai
quali vanno trasmesse  le dichiarazioni di nascita  si raggiungano al
piu'  presto  precisi  accordi,  anche  informali,  per  ottenere  un
migliore  coordinamento   delle  rispettive  attivita'  ed   un  piu'
tempestivo  ed  efficace  collegamento  tra le  loro  eventuali  reti
informatiche.
  2. Poiche'  non puo'  escludersi che  il processo  verbale raccolto
presso  i  centri di  nascita  possa,  per qualsiasi  motivo,  andare
distrutto o smarrito  durante la trasmissione al  comune competente a
trascriverlo nei propri registri, appare quindi necessario, che copia
di  tale importante  documento resti  conservata presso  le direzioni
sanitarie: queste provvederanno, pertanto,  a che il processo verbale
delle  dichiarazioni di  nascita rese  presso le  proprie sedi  venga
sempre redatto  in duplice esemplare,  uno dei quali (da  valere come
originale) verra' trasmesso al comune competente e l'altro (da valere
come  copia  autentica)  verra'  invece conservato  agli  atti  delle
medesime  direzioni   sanitarie,  per   ogni  sua   eventuale  futura
utilizzazione ad ogni fine  consentito. Entrambi gli esemplari devono
essere percio' regolarmente sottoscritti.
  3. Nel raccogliere la dichiarazione  resa nel Centro di nascita, il
direttore sanitario  (o il  suo eventuale delegato)  dovra' svolgere,
ove  ne  ricorrano le  condizioni,  anche  le attribuzioni  conferite
all'ufficiale  di stato  civile dall'art.  72 dell'Ordinamento  dello
stato civile in materia di imposizione del nome al neonato.
  4. Se un bambino nasce morto, o se - nato vivo - muore prima che ne
venga  dichiarata  la nascita,  la  relativa  dichiarazione non  puo'
essere raccolta presso  il centro di nascita ma deve  essere resa, in
entrambi  i casi,  all'ufficiale  dello stato  civile  del comune  di
nascita: ai sensi dell'art. 74  dell'Ordinamento dello stato civile i
relativi atti possono infatti essere  raccolti e formati soltanto dal
predetto ufficiale di stato civile.
  5.  Quando  si  tratti  di   bambini  nati  da  genitori  residenti
all'estero,  italiani  o stranieri  che  siano,  la dichiarazione  di
nascita  resa nel  centro  di nascita  va  trasmessa senza  eccezioni
all'ufficiale di stato civile del comune dove e' avvenuta la nascita,
poiche' e' in tale comune che deve essere effettuata la trascrizione.
  Tale procedura va  seguita anche quando i  genitori siano cittadini
italiani residenti  all'estero iscritti nell'AIRE di  un qualsivoglia
comune italiano:  infatti, ai  sensi della  legge n.  470 /  1988, le
anagrafi dei  cittadini italiani  residenti all estero  (AIRE) tenute
dai comuni sono finalizzate unicamente a tenere raccolte, in appositi
schedari, le  schede individuali  e le  schede di  famiglia eliminate
dall'anagrafe   della  popolazione   residente   in  dipendenza   del
trasferimento  permanente  all'estero  delle   persone  cui  esse  si
riferiscono. Sicche' (in applicazione di quanto disposto dall'art. 3,
lettera b) della citata legge n. 470 / 1988) la nascita di un bambino
da   genitori  iscritti   all'AIRE   dovra'  necessariamente   essere
trascritta  nel comune  di nascita:  sara' poi  l'ufficiale di  stato
civile che trascrive l'atto a darne la dovuta comunicazione al comune
italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori del neonato.
  6. Per i bambini nati da  genitori stranieri residenti in Italia (e
che  vanno   quindi  obbligatoriamente  iscritti   nell'anagrafe  dei
residenti del comune italiano indicato  nel permesso di soggiorno dei
genitori) la  dichiarazione di nascita  va trasmessa, per  essere ivi
trascritta, al comune di residenza in Italia dei genitori, ovvero, se
questi sono residenti in comuni  diversi, a quello di residenza della
madre.
  7. La  possibilita' di  dichiarare la  nascita presso  la direzione
sanitaria dell'ospedale o della casa di  cura in cui essa e' avvenuta
costituisce  una deroga  eccezionale al  principio generale  che tale
dichiarazione  va  fatta dinanzi  al  competente  ufficiale di  stato
civile.
  Pertanto  il termine  di  tre giorni  fissato  dal legislatore  per
esercitare tale facolta' e' tassativo ed assolutamente improrogabile.
  Dopo  i  tre giorni  dal  parto  (ovviamente  se il  terzo  giorno,
calcolato  da quello  in cui  e' avvenuto  il parto,  e' festivo,  il
termine e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo)
la  nascita non  potra' piu'  essere dichiarata  presso il  centro di
nascita  ma   dovra'  essere  dichiarata  (nei   termini  ordinari  o
tardivamente) soltanto  all'ufficiale di  stato civile del  comune di
nascita o a  quello, se diverso, del luogo di  residenza dei genitori
del bambino.
  8. L'ufficiale dello stato civile cui viene trasmessa dal centro di
nascita,   per  la   trascrizione,  la   dichiarazione  di   nascita,
provvedera' sollecitamente  con qualsiasi  mezzo utile,  a confermare
alla direzione sanitaria l'avvenuta ricezione.
  9. Ove nell'ospedale  o nella casa di cura nasca  un bambino figlio
naturale di madre che non  puo' riconoscerlo (perche' non ha compiuto
il sedicesimo  anno di  eta': art.  250, comma  5, codice  civile) il
bambino dovra'  essere registrato come  figlio di genitori  ignoti, a
meno che non venga riconosciuto,  al momento della nascita, dal padre
naturale ultrasedicenne.
  10. Nella lettera circolare del 23  maggio 1997 (a fol. 7) e' stato
previsto che  l'ufficiale dello stato  civile, una volta  ricevuta la
dichiarazione di  nascita resa  presso la  direzione sanitaria  di un
centro di  nascita, dovesse trascriverla  nei registri degli  atti di
nascita, utilizzando il Modello E (parte  II, serie A) con i relativi
adattamenti e con l'eliminazione della parte relativa ai testimoni.
  Senonche' tale disposizione  che, nell'immediatezza dell'entrata in
vigore  della legge,  era  per  piu' versi  apparsa  coerente con  il
sistema (v. le dichiarazioni trasmesse dall'ufficiale di stato civile
di altro  comune e l'art.  66, comma 1, dell'Ordinamento  dello stato
civile; il modello  E sembrava altresi' prestarsi  piu' facilmente ai
necessari adattamenti) ha  pero' dimostrato, nell'esperienza pratica,
che  le suggerite  modalita'  di trascrizione  sono poco  praticabili
soprattutto   nei  casi   (oramai  frequenti   ed  inizialmente   non
considerati) in cui  i comuni procedono alla  trascrizione degli atti
con sistemi informatici.
  In accoglimento, pertanto, dei  suggerimenti pervenuti al riguardo,
ed  a modifica  quindi,  sul punto,  della  precedente direttiva,  si
dispone  che le  dichiarazioni  di nascita  trasmesse  dai centri  di
nascita vengano  trascritte nei  registri degli  atti di  nascita non
piu' nella  parte II, serie A  (con il modello E)  bensi' nella parte
II, serie B,  con il modello F: le iscrizioni  previste dall'art. 66,
commi 2  e 3,  dell'Ordinamento dello stato  civile (nella  parte II,
serie B) non sono infatti tassative e la possibilita' di utilizzare i
fogli  in  bianco  di cui  alla  parte  II,  serie  B, e'  del  resto
espressamente  prevista  dall'art.  27  dello  stesso  ordinamento  e
consente  quindi che  i  comuni possano  correttamente avvalersi  dei
programmi computerizzati.
  E'  appena  il  caso  di  precisare che  tale  modifica  ha  natura
meramente formale  e non incide  quindi sulla validita'  ed efficacia
degli atti finora trascritti secondo le precedenti disposizioni.
  B)Dichiarazioni di nascita avvenute  altrove rese agli ufficiali di
stato civile del comune di residenza dei genitori.
  La legge  non prevede  che colui che  dichiara la  nascita esibisca
all'ufficiale  dello   stato  civile   cui  rende   la  dichiarazione
l'attestazione dell'avvenuta nascita.
  L'ufficiale  di  stato civile  ha  l'obbligo  quindi di  procurarsi
direttamente tale  attestazione presso il centro  di nascita indicato
nella   dichiarazione:   appare   opportuno,   ove   non   sussistano
insuperabili  impedimenti,  che  tale adempimento  venga  effettuato,
anche  per  via  telematica,  prima  della  formazione  dell'atto  di
nascita.
  Sarebbe  peraltro  consigliabile (ed  in  tal  senso si  potrebbero
"sensibilizzare" nei  centri di  nascita i genitori  interessati) che
chi intende iscrivere  nel proprio comune di residenza  la nascita di
un  figlio  avvenuta  altrove,  porti   con  se'  il  certificato  di
assistenza  al  parto  (che equivale  all'attestazione  dell'avvenuta
nascita) rilasciato in unico  esemplare, per consentire all'ufficiale
dello stato civile di  conoscere immediatamente, con esattezza, tutti
i  dati  occorrenti  per  la   dichiarazione  di  nascita  e  per  la
compilazione della relativa scheda statistica: a nessuno infatti puo'
sfuggire  che si  eviterebbe in  tal modo  l'oneroso procedimento  di
rettificazione di cui  agli artt. 165 e  segg. dell'Ordinamento dello
stato civile in  tutte le ipotesi in cui la  dichiarazione di nascita
effettuata  e  raccolta  sulla   base  delle  sole  affermazioni  del
dichiarante   dovesse  successivamente   rivelarsi  discordante,   in
qualsivoglia  elemento con  la documentazione  sull'avvenuta nascita,
acquisita d'ufficio, in un  secondo tempo, dall'ufficiale dello stato
civile.
  Con  l'occasione  si  dispone   che  le  certificazioni  rilasciate
dall'ufficiale di stato civile  del luogo di registrazione dell'atto,
quando tale  luogo sia diverso  da quello di nascita,  rechino sempre
l'indicazione  sia   del  comune   di  nascita   sia  di   quello  di
registrazione,  nonche' gli  estremi della  registrazione riferiti  a
tale comune.
  Quando  la nascita  viene dichiarata  nel comune  di residenza  del
padre (diversa da quello della  madre) l'ufficiale dello stato civile
che  iscrive l'atto  deve trasmettere  copia dell'atto  al comune  di
residenza della madre per la  successiva trascrizione nei registri di
stato civile di tale comune, conformemente alla procedura seguita per
le altre dichiarazioni di nascita  rese fuori dal comune di residenza
della madre  nonche' per la  prima iscrizione anagrafica  per nascita
del neonato che deve necessariamente avvenire nel comune di residenza
della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
 C) Altre questioni di carattere generale:
   1) comune di nascita.
  E' stato gia' precisato:
  a) che il comune del luogo di nascita iscrive (in parte I, serie A)
la dichiarazione che gli viene direttamente resa;
  b)  che lo  stesso  comune  trascrive (in  parte  II,  serie B)  la
dichiarazione  di  nascita che  gli  viene  trasmessa dal  centro  di
nascita, quando  i genitori del bambino  - in particolare la  madre -
risiedono nello stesso comune di nascita;
  c) che,  se i genitori del  bambino risiedono in comune  diverso da
quello in  cui e' avvenuto  il parto, l'iscrizione e  la trascrizione
dell'atto di  nascita puo' avvenire  nel comune di nascita  oppure, a
scelta  dei  genitori,  nel  loro comune  di  residenza.  Tanto  puo'
avvenire, da  parte degli stessi  genitori ovvero da parte  dei terzi
cui e' conferita  dal disposto normativo la  relativa facolta', anche
nel  centro di  nascita, considerato  dal legislatore  come luogo  di
dichiarazione: in  tale caso il  centro, formato l'atto,  lo inviera'
poi, per  la sua trascrizione,  secondo il meccanismo  congegnato dal
legislatore, al comune di residenza dei genitori.
  Il comune del luogo di  nascita, ove l'iscrizione e la trascrizione
non  avvengano  in  tale  luogo,  rimarrebbe  pero',  in  tali  casi,
formalmente privo  di ogni  conoscenza e memoria  dell'evento nascita
verificatosi nel  proprio territorio, nelle condizioni  quindi di non
sapere nemmeno  in quale  comune sia stata  iscritta o  trascritta la
dichiarazione di nascita: il comune  dove storicamente e' avvenuta la
nascita, non potrebbe pertanto mai  soddisfare le richieste di atti e
/  o informazioni  che  in  futuro gli  dovessero  venire rivolte  da
soggetti privati e / o pubblici.
  Al fine  di evitare i problemi  che tutto cio' puo'  comportare, si
sensibilizzano  gli  ufficiali  dello  stato  civile  dei  comuni  di
residenza  dei  genitori  dei  neonati, in  cui  viene  dichiarata  o
trascritta la nascita di un bambino avvenuta in altro comune, perche'
ne  diano  sollecitamente  comunicazione  all'ufficiale  dello  stato
civile del luogo di nascita.
  A  quest'ultimo  si  consiglia  di tenere  una  rubrica  alfabetica
annuale   per   annotarvi,   dopo   la   ricezione   della   suddetta
comunicazione, le  nascite che, benche' avvenute  nel proprio comune,
non siano state a  lui dichiarate o da lui trascritte  e per le quali
in futuro potra' essere cosi' meglio  individuato il comune in cui e'
stato registrato l'atto di nascita.
  2)  Certificazione  delle nascite  dichiarate  presso  i centri  di
nascita.
  Le  direzioni  sanitarie  chiamate  a  formare  l'atto  di  nascita
mediante la  redazione del processo verbale  della dichiarazione loro
resa, non possono rilasciare estratti  per copia integrale ovvero per
riassunto  dai  registri di  stato  civile,  perche' non  hanno  tali
registri.
  Le relative certificazioni restano  quindi riservate agli ufficiali
dello stato  civile dei  comuni di residenza  dei genitori  che hanno
trascritto  nei propri  registri  l'atto di  nascita trasmesso  dalla
direzione sanitaria. Naturalmente i  direttori sanitari del centro di
nascita  potranno   rilasciare  agli  interessati  che   ne  facciano
richiesta copia  del processo verbale della  dichiarazione di nascita
resa presso le direzioni sanitarie.
  Nelle  certificazioni   di  stato   civile  (ed  anche   in  quelle
anagrafiche)  dovra' d'ora  in poi  indicarsi non  solo il  comune di
nascita ma anche, ove ne ricorra  l'ipotesi, il comune diverso in cui
la nascita e' stata registrata. E  come gia detto - gli estremi della
registrazione devono essere riferiti a quest'ultimo comune.
   3) Dichiarazioni tardive di nascita.
  La  dichiarazione  tardiva  puo' essere  indifferentemente  resa  o
all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita o a quello del
comune di  residenza dei  genitori (in tale  ultima ipotesi  ad opera
soltanto dai genitori del bambino).
  L'ufficiale di  stato civile  che riceve la  dichiarazione tardiva,
nel provvedere  alle incombenze  di cui all'art.  68 dell'Ordinamento
dello stato civile, si rivolgera', per la trasmissione del prescritto
rapporto, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente
sul  comune   il  cui  ufficiale   dello  stato  civile   ha  formato
tardivamente l'atto.
  La dichiarazione tardiva non puo'  mai essere resa presso il centro
di nascita,  che e'  invece unicamente legittimato  come gi  detto, a
raccogliere, nei  termini previsti,  con norma  di natura  speciale e
dunque limitatamente derogatoria, le  dichiarazioni di nascita che in
via ordinaria andrebbero invece rese ai competenti ufficiali di stato
civile.
   4) Omessa dichiarazione di nascita.
  Nel caso di cui all'art. 69 dell'ordinamento dello stato civile, il
prescritto  rapporto   deve  essere  inviato  al   Procuratore  della
Repubblica che ha competenza  territoriale sul comune di appartenenza
dell'ufficiale di stato civile rapportante.
  Il  suddetto   Procuratore  della   Repubblica  si   attivera'  per
l'instaurazione del procedimento di formazione dell'atto di nascita a
suo tempo omesso.
  5)  Dichiarazioni  di  nascita   rese  all'autorita'  consolare  da
cittadini italiani che si trovano all'estero.
  Ai  sensi  dell'art.  49  dell'ordinamento dello  stato  civile  le
dichiarazioni per gli atti di nascita da parte dei cittadini italiani
che si trovano all'estero vanno rese innanzi alle autorita' consolari
del  luogo di  nascita. Poiche'  in tale  ipotesi i  consoli svolgono
funzioni di ufficiale  di stato civile, ne consegue  (visto l'art. 2,
comma 4, della legge  n. 127 / 1997, con il  quale e' stato eliminato
l'obbligo  della  presenza  di  testimoni)  che  anche  nei  registri
consolari  va eliminata,  mediante  sua  interlineatura, la  dicitura
relativa ai testimoni.
  6) Modifiche  dei modelli A, B,  C, D, E, allegati  alla precedente
circolare del 23 maggio 1997 - Modello E.
  I modelli sub  A, B, C e  D sono stati oggetto  di alcuni necessari
ritocchi: di  ciascuno di essi  si e' pertanto predisposta  una nuova
versione (in  sostituzione di quelle precedenti)  secondo i facsimili
allegati alla presente lettera - circolare.
  Sub E si allega anche un modello per i casi di nascite plurime.
  Si  prega, pertanto,  di  voler immediatamente  utilizzare i  nuovi
modelli di cui si tratta.
  7)  Registro delle  operazioni inerenti  le nascite  avvenute negli
ospedali o nelle case di cura - Modello F.
  Sub  F, si  allega  infine un  fac  - simile  di  registro, di  cui
vorranno immediatamente dotarsi le  direzioni sanitarie dei centri di
nascita, in  cui annotare le operazioni  concernenti le dichiarazioni
di nascita.
  I signori  procuratori generali, cui  la presente nota  e' diretta,
sono pertanto pregati di volerne  curare la sollecita trasmissione ai
signori  procuratori   della  Repubblica   presso  i   tribunali  dei
rispettivi  distretti per  il  successivo inoltro  agli ufficiali  di
stato civile di ciascun circondario.
  Le altre  autorita' in  indirizzo vorranno  cortesemente provvedere
alla  massima diffusione  della presente  lettera -  circolare presso
tutte le strutture dipendenti  direttamente interessate. Si ringrazia
per la collaborazione.
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi