Con decreto  ministeriale 23036  del 27 giugno  1997 in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.c. a  r.l. Linea uomo  confezioni, con
sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 24 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione  salariale per  il periodo  dal 27  novembre 1994  al 26
maggio 1995.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 27
maggio 1995 al 26 novembre 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.  Con decreto ministeriale 23037  del 27 giugno
1997  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 30  gennaio 1996  al 29 gennaio  1997, della
ditta  S.p.a. Amc-Sprea,  con sede  in Castelseprio,  frazione Molino
Zanchetto  (Varese), unita'  di  Borsano di  Busto Arsizio  (Varese),
Castelseprio (Varese) e Venegono Superiore (Varese).
   Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Amc-Sprea, con  sede in
Castelseprio, frazione  Molino Zanchetto (Varese), unita'  di Borsano
di Busto Arsizio (Varese), Castelseprio (Varese) e Venegono Superiore
(Varese), per il periodo dal 30 gennaio 1996 al 7 luglio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza dal 30
gennaio 1996.
  Come  da  nota  n.  13326   del  19  giugno  1997  della  direzione
provinciale del lavoro di Varese.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.  Con decreto ministeriale 23038  del 27 giugno
1997:
  1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b)
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 29  novembre 1996,  con
effetto  dal 19  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla  S.p.a. Apsia Med,  con sede in S.  Gregorio (Reggio
Calabria) e unita'  di S. Gregorio (Reggio Calabria),  per un massimo
di 105 dipendenti,  per il periodo dal 19 marzo  1997 al 18 settembre
1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della   societa'  e'  stata  inoltrata   alla  direzione
provinciale del  lavoro competente,  in data 28  marzo 1997,  come da
protocollo dello stesso.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b)
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 18  dicembre 1996,  con
effetto  dal 1  agosto 1995,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Tessile  di Cetraro,  con  sede in  Cetraro
(Cosenza)  e  unita' di  Cetraro  (Cosenza),  per  un massimo  di  62
dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1996 al 31 gennaio 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della   societa'  e'  stata  inoltrata   alla  direzione
provinciale del lavoro competente, in  data 28 dicembre 1996, come da
protocollo dello stesso. Con decreto ministeriale 23039 del 27 giugno
1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  4 novembre 1996 al  3 novembre 1996, della  ditta S.p.a.
Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unita' di Gaeta (Latina).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Sanitari  Pozzi, con sede in  Milano e
unita di  Gaeta (Latina),  per il  periodo dal 4  novembre 1996  al 3
maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza dal
4 novembre 1996;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 gennaio 1997 al  30 dicembre 1997, della  ditta S.p.a.
Sanitari  Pozzi,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Milano  (sede
centrale).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Sanitari  Pozzi, con sede in  Milano e
unita di Milano (sede centrale), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al
30 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza dal
1 gennaio 1997;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  20 maggio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
20  maggio  1997  con  effetto  dall'8 luglio  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na.,
con sede in Napoli  e unita' di Napoli, per il  periodo dal 5 gennaio
1997 al 4 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1997 con decorrenza dal
5 gennaio 1997;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  20 maggio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
20  maggio  1997  con  effetto  dall'8 luglio  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na.,
con sede in  Napoli e unita' di  Napoli, per il periodo  dal 5 luglio
1997 al 6 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1997 con decorrenza dal
5 luglio 1997;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  5) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 12  giugno
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 12 giugno 1997 con effetto dal 23 settembre 1996, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Casa
di cura  Villa Serena, con  sede in  Cassino (Frosinone) e  unita' di
Cassino (Frosinone), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 28 febbraio
1997.
  Istanza aziendale presentata il 13  gennaio 1997 con decorrenza dal
1 gennaio 1997;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  6) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  22 maggio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22  maggio 1997  con  effetto  dal 4  novembre  1996,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Europa metalli
sezione  difesa,  con sede  in  Firenze  e  unita' di  Campo  Tizzoro
(Potenza), per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.
  Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza dal 4
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.  Con decreto ministeriale 23040  del 27 giugno
1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polo adriatico,
con sede in Atessa (Chieti), unita'  di Atessa (Chieti) e Torino, per
un massimo  di 30  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale dal 9 marzo 1997
all'8 settembre 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 9
settembre 1997 all'8 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.  Con decreto ministeriale 23041 del
27  giugno 1997  in  favore dei  lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.
Seleco, con sede in Pordenone, unita' di Campoformido (Udine), per un
massimo di 10 dipendenti, e Vallenoncello (Pordenone), per un massimo
di 571  dipendenti, e' autorizzata la  corresponsione del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  21 aprile  1997 al  20
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.  Con decreto ministeriale 23043 del
27 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec
Campania  (gruppo Mandelli),  con  sede  in Montefredane  (Avellino),
unita' di Montefredane  (Avellino), per un massimo  di 14 dipendenti,
e'  prorogata  la  corresponsione del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata  da   situazioni  temporanee  di  mercato.   Con  decreto
ministeriale  23044  del 27  giugno  1997  in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici  avanzati, gruppo
Fochi, con  sede in Bologna,  unita' di Milano,  per un massimo  di 4
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione  salariale dal 19 settembre  1996 al 18
marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata  da   situazioni  temporanee  di  mercato.   Con  decreto
ministeriale  23045 del  27 giugno  1997 a  seguito dell'accertamento
delle condizioni di cui all'art.  35, terzo comma, legge n. 416/1981,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  23  marzo  1997,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a  r.l. Co.La.Graf.,  con sede  in  Roma e'  unita' di  Roma, per  il
periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988. Con decreto  ministeriale 23046 del 27 giugno 1997
a  seguito dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  9  aprile  1997,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Editrice  Quadratum, con sede  in Milano e' unita'  di Milano,
per il  periodo dal 29  gennaio 1997 al  28 luglio 1997.  Con decreto
ministeriale 23053 del 1 luglio 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997, della ditta
S.p.a. Franco Ziche, con sede in  Thiene (Vicenza) e unita' di Thiene
(Vicenza).
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Franco Ziche, con sede in
Thiene (Vicenza)  e unita di Thiene  (Vicenza), per il periodo  dal 7
ottobre 1996 al 6 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 4  novembre 1996 con decorrenza dal
7 ottobre 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 ottobre 1996,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Franco  Ziche,  con sede  in  Thiene  (Vicenza)  e unita'  di  Thiene
(Vicenza), per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 ottobre 1997.
  Istanza aziendale presentata  l'8 maggio 1997 con  decorrenza dal 7
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di  mercato. Con decreto  ministeriale 23054 del  1 luglio
1997  per  le motivazioni  in  premessa  riportate, e'  approvato  il
programma per conversione aziendale,  relativamente al periodo dal 20
maggio 1996  al 19  maggio 1997,  della ditta  S.p.a. Smurfit  Sisa -
Gruppo J. Smurfit, con sede in Asti e unita' di Monza (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  per  conversione  aziendale,   in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Smurfit Sisa  - Gruppo J.
Smurfit, con sede  in Asti e unita di Monza  (Milano), per il periodo
dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 23 maggio 1996  con decorrenza dal
20 maggio 1996.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996 con decorrenza dal
20 novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di  mercato. Con decreto  ministeriale 23056 del  1 luglio
1997  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Ceramica
corallina, con sede  in Olbia (Sassari) e unita'  di Olbia (Sassari),
per un massimo di 41 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale dall'8  luglio
1996 al 7 gennaio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
gennaio 1997 al 9 aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.  Con decreto ministeriale 23057 del
1  luglio  1997 in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.
JE.Il.San., con  sede in Pescara  e unita' di  Chieti-Scalo (Chieti),
per un massimo di 15 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  25 novembre
1996 al 24 maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 25
gennaio 1997 al 24 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.