IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il  decreto ministeriale 5  dicembre 1996, con il  quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
  Visti i propri  decreti del 23 luglio 1997, che  hanno disposto per
il  31  luglio 1997  l'emissione  dei  buoni  ordinari del  Tesoro  a
novantadue,  centottantatre  e  trecentosessantacinque  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto l'art. 2, comma 2,  del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto  che in  applicazione dell'art.  2 del  menzionato decreto
ministeriale 5  dicembre 1996 occorre indicare  con apposito decreto,
per   ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1997;
  Considerato che  nel verbale di aggiudicazione  dell'asta dei buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 luglio 1997 sono indicati,
tra l'altro, gli  importi degli interessi pagati per  le tre tranches
dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1997 il
prezzo medio  ponderato e' risultato pari  a L. 98,43 per  i B.O.T. a
novantadue giorni, a L. 96,83 per  i B.O.T. a centottantatre giorni e
a L. 94,00 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  La spesa per  interessi, gravante sul capitolo 4677  dello stato di
previsione  della   spesa  del   Ministero  del  tesoro   per  l'anno
finanziario  1997,  ammonta  a  L.  126.660.369.500  per  i  buoni  a
novantadue giorni con  scadenza 31 ottobre 1997;  quella gravante sul
corrispondente capitolo  dello stato di previsione  del Ministero del
tesoro  per il  1998  ammonta a  L. 348.569.733.500  per  i titoli  a
centottantatre  giorni   con  scadenza  30   gennaio  1998  e   a  L.
658.304.935.000  per i  titoli  a  trecentosessantacinque giorni  con
scadenza 31 luglio 1998.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo  minimo accoglibile e'  risultato pari  a L. 98,08  per i
B.O.T. a novantadue giorni, a L.  96,15 per i B.O.T. a centottantatre
giorni e a L. 92,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  Il  presente decreto  verra' inviato  per il  controllo all'Ufficio
centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1997
                                     p. Il direttore generale: La Via