Alle   direzioni  provinciali  del
                                  lavoro servizi ispezione del lavoro
                                   Alle   direzioni   regionali   del
                                  lavoro settore ispezione del lavoro
                                     e, per conoscenza:
                                    Alla   divisione    VII  servizio
                                  centrale ispettorati   lavoro  dir.
                                  gen.  AA.GG. e personale
                                     e, per conoscenza:
                                   All'ispettorato   medico  centrale
                                  del lavoro
  Con decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del  21 gennaio 1996 - serie generale  n. 299 - e'
stata recepita la direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992 concernente
l'attuazione  di misure  volte  a promuovere  il miglioramento  della
sicurezza  e  della salute  sul  lavoro  delle lavoratrici  gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento.
  La direttiva comunitaria rappresenta normativa minima nel senso che
non puo'  comportare in  sede di  attuazione per  espressa previsione
dell'art. 1, terzo  comma, un abbassamento del  livello di protezione
delle lavoratrici  rispetto alla situazione esistente  in ogni membro
alla data della sua adozione.
  Pertanto il decreto legislativo n. 645/1996 contiene esclusivamente
l'integrazione della  normativa italiana  in materia alla  luce delle
nuove  disposizioni comunitarie  che per  la maggior  parte prevedono
condizioni di minor favore. Per  quanto non diversamente previsto dal
decreto  di  recepimento restano  ferme  le  disposizioni recate  dal
decreto legislativo n. 626/1994 e dalla legge n. 1204/1971 nonche' da
ogni altra disposizione in materia (art. 9 "Disposizioni finali").
  Le norme vigenti in materia di tutela dei rischi per la sicurezza e
la salute delle lavoratrici  nell'ambiente di lavoro (decretolegge n.
629/1994 e legge n. 1204/1971) sono state integrate, sulla base delle
indicazioni fornite dalle norme comunitarie.
  L'art.  3   del  decreto   legislativo  "Divieto   di  esposizione"
ricomprende tra  i lavori  faticosi, pericolosi  ed insalubri  di cui
all'art.  3, primo  comma, della  legge n.  1204/1971 anche  i lavori
indicati nell'allegato II del decreto legislativo in esame.
  L'art.  4 "Valutazione  e informazione"  prevede che  il datore  di
lavoro,  ferma restando  la normativa  vigente in  materia, valuti  i
rischi per  la sicurezza e la  salute delle lavoratrici sul  posto di
lavoro  ai sensi  dell'art. 4,  comma 1,  del decreto  legislativo 19
settembre  1994,  n.  626,  con  riferimento  ai  rischi  particolari
riguardanti gruppi  di lavoratori nonche' in  relazione all'elenco di
agenti  e condizioni  di lavoro  di  cui all'allegato  1 del  decreto
legislativo in esame.
  Il secondo  comma dell'art. 4  sancisce l'obbligo per il  datore di
lavoro di  informare le  lavoratrici e i  loro rappresentanti  per la
sicurezza sui risultati della  valutazione e sulle conseguenti misure
di protezione e di prevenzione adottate.
  A tale proposito si ricorda che a norma dell'art. 33, comma 10, del
decreto legislativo n.  626/1994: "n. 6 - L'organo  di vigilanza puo'
prescrivere che, anche  nei lavori continuativi, il  datore di lavoro
dia modo  ai dipendenti  di lavorare stando  a sedere  ogni qualvolta
cio' non pregiudica la normale esecuzione del lavoro; n. 7 - Le donne
incinte  e le  madri che  allattano devono  avere la  possibilita' di
riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate".
  L'art.  5  "Misure di  protezione  e  di prevenzione"  descrive  la
procedura, innovativa per certi aspetti, che il datore di lavoro deve
eseguire qualora  i risultati  della valutazione rivelino  un rischio
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici.
  E'  previsto che  per il  datore  di lavoro  proceda alla  modifica
temporanea  delle  condizioni o  dell'orario  di  lavoro al  fine  di
evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici. In tale ambito il
datore di  lavoro stesso  procede alle  modifiche necessarie  sia per
quanto riguarda eventuali spostamenti (da  reparto a reparto) sia per
quanto  riguarda l'orario  di lavoro  (turni diurni  o in  orari piu'
consoni allo stato di gravidanza o di allattamento).
  Ai  sensi del  secondo comma  dello stesso  articolo, il  datore di
lavoro applica quanto stabilito dall'art.  3, secondo, terzo e quarto
comma, della  legge numero  1204/1971 qualora  non sia  possibile per
motivi    organizzativi   e    produttivi   seguire    la   procedura
sopradescritta.
  In  merito  all'art. 5  del  decreto  legislativo  in esame  si  fa
presente che  sono stati  presentati dalla  regione Veneto,  Umbria e
Toscana  ricorsi per  questioni  di  legittimita' costituzionale  per
presunta  violazione della  competenza  delle regioni  in materia  di
assistenza  sanitaria con  richiamo  alla sentenza  n. 58/1993  della
Corte costituzionale.
  Nelle more della sentenza si precisa  che la circolare n. 90/1996 a
firma  dell'on.le Ministro  ai  fini dei  provvedimenti  di cui  alle
lettere b) e c) dell'art. 5 della legge n. 1204/1971 aveva fornito le
seguenti indicazioni "gli Ispettorati  dovranno invece effettuar e la
valutazione sostanziale e diretta delle  condizioni di lavoro e della
organizzazione  aziendale, al  fine  di stabilire  se possano  essere
eliminati gli aspetti ambientali  ed obiettivi pregiudizievoli per la
lavoratrice e se questa possa essere  spostata o no ad altre mansioni
(cosi', esplicitamente, il citato parere del Consiglio di Stato).
  Peraltro, anche  tali ultimi provvedimenti potranno  essere emanati
solo  previa richiesta  alle  UU.SS.LL. e,  quindi, conoscenza  degli
accertamenti sanitari che si siano resi eventualmente necessari".
  A tale proposito  si fa presente che ai sensi  dell'art. 30, ottavo
comma, della  legge n. 1204/197l  nonche' dell'art. 18,  sesto comma,
del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  1026/1976, sia  il
provvedimento di  spostamento ad altre mansioni  che il provvedimento
di  astensione dal  lavoro possono  essere emanati  anche su  istanza
della lavoratrice.
  Si  segnala  infine  l'aspetto   piu'  innovativo  del  decreto  di
recepimento della direttiva comunitaria che e' costituito dall'art. 7
concernente gli "esami prenatali".
  Le  lavoratrici gestanti  hanno la  possibilita' di  assentarsi dal
lavoro per  l'effettuazione di esami prenatali,  accertamenti clinici
ovvero   visite   mediche   specialistiche,   senza   perdita   della
retribuzione qualora questi debbano  essere eseguiti durante l'orario
di lavoro.
  La norma sancisce il diritto a  permessi per la fruizione dei quali
la lavoratrice deve presentare apposita istanza al datore di lavoro e
successivamente  fornire  documentazione  giustificativa  concernente
data, orario di effettuazione e attestazione relativa alla necessita'
di svolgimento  durante l'orario di  lavoro. L'onere dei  permessi in
questione e' a carico del datore di lavoro.
  Si allega in proposito messaggio n. 3232725 del 1 marzo 19 97 della
Direzione centrale prestazioni temporanee dell'INPS.
                                      Il direttore generale: Trizzino