Con decreto ministeriale n. 23062 del 7 luglio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzine del lavoro competente, in data 30 aprile 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 23063 del 7 luglio 1997, e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unita' di Pont St. Martin (Aosta). Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unita' di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23064 del 7 luglio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unita' di Pont St. Martin (Aosta). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unita' di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 al con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE 26 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23065 del 7 luglio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 aprile 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1994 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Euronova, con sede in Vigliano Biellese (Biella) e unita' di Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 1 settembre 1997. Istanza aziendale presentatail 24 aprle 1997 con decorrenza 2 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23066 del 7 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 marzo 1997 al 23 marzo 1998, della ditta S.p.a. Paracchi G. & C., con sede in Torino e unita' di Torino. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Paracchi G. & C., con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 24 marzo 1997 al 23 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 24 marzo 1997; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 novembre 1996 al 18 novembre 1997, della ditta S.r.l. Calint, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calint, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 19 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23067 del 7 luglio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unita' di Busano (Torino), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 12 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23068 del 7 luglio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unita' di Biassono (Milano). Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unita' di Biassono (Milano), per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1996 con decorrenza 10 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23069 del 7 luglio 1997, e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1996 al 27 giugno 1997, della ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unita' di Cassino e Piedimonte S. Gennaro (Frosinone), Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino), Mirafiori presse e stampaggi plastici (Torino), Napoli stabilimento, Nardo' servizio autopiste sperimentali (Lecce), Pomigliano carrozzeria e presse (Napoli), Pomigliano carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano enti centrali (Napoli), Pomigliano meccanica (Napoli), Pomigliano stampaggi plastici (Napoli), Rivalta carrozzeria e presse (Torino), Rivalta meccanica (Torino), Rivalta stampaggi plastici (Torino), Termini Imerese (Palermo), Arese (Milano), Termoli (Campobasso), Sulmona (L'Aquila), Verrone (Vicenza). Parere comitato tecnico del 28 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unita' di Cassino e Piedimonte S. Gennaro (Frosinone), Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino), Mirafiori presse e stampaggi plastici (Torino), Napoli stabilimento, Nardo' servizio autopiste sperimentali (Lecce), Pomigliano carrozzeria e presse (Napoli), Pomigliano carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano enti centrali (Napoli), Pomigliano meccanica (Napoli), Pomigliano stampaggi plastici (Napoli), Rivalta carrozzeria e presse (Torino), Rivalta meccanica (Torino), Rivalta stampaggi plastici (Torino), Termini Imerese (Palermo), Arese (Milano), Termoli (Campobasso), Sulmona (L'Aquila), Verrone (Vicenza), per il periodo dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 28 giugno 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23070 del 7 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 24 giugno 1996 al 23 giugno 1997, della ditta S.r.l. Grafotitoli, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 20 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grafotitoli, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 24 giugno 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grafotitoli, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 24 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23071 del 7 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 maggio 1997 al 22 settembre 1997, della ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unita' di Calusco D'Adda e Petosino (Bergamo). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto dal 23 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dala ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo), unita' di Calusco D'Adda e Petosino (Bergamo), per il periodo dal 26 maggio 1997 al 22 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1997 con decorrenza 26 maggio 1997; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 settembre 1996 al 22 settembre 1997, della ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unita' di Volla (Napoli). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unita' di Volla (Napoli), per il periodo dal 23 ottobre 1996 al 22 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 23 settembre 1996. Nota U.P.L.M.O. di Napoli del 19 giugno 1997; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unita' di Volla (Napoli), per il periodo dal 23 ottobre 1996 al 22 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1997 al 23 marzo 1997; 4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997, della ditta S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' di Bitetto (Bari). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' di Bitetto (Bari), per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 19 febbraio 1996. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unita' di Bari. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi azienale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Icam - Industrie calabresi metalmeccaniche, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unita' di Corigliano Calabro (Cosenza). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icam - Industrie calabresi metalmeccaniche, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unita' di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Caler, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unita' di Mugnano di Napoli (Napoli). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 settembre 1996 con effetto dal 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Caler, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unita' di Mugnano di Napoli (Napoli), per il periodo dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 17 aprile 1996, n. 314. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1997 all'8 marzo 1998, della ditta S.r.l. Alfa costruzioni, con sede in Bari e unita' i Bari. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa costruzioni, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 10 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.