Con  decreto ministeriale  n. 23062  del  7 luglio  1997, ai  sensi
dell'art.  4,  comma  21  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto  b)  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, e  dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e' prorogata  la concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  10  maggio 1996,  con  effetto dal  1
dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.p.a. Raccorderia  meridionale, con sede in  Castellammare di Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo
di 69  dipendenti, per il  periodo dal 1  giugno 1997 al  30 novembre
1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavori
socialmente utili.
  L'istanza  della  societa' e'  stata  inoltrata  alla direzine  del
lavoro competente, in  data 30 aprile 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale  n. 23063 del 7 luglio  1997, e' approvata
la proroga  complessa del  programma per  ristrutturazione aziendale,
relativa al  periodo dal 1  gennaio 1995  al 31 dicembre  1995, della
ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo  Ilva), con sede in Pont St.
Martin (Aosta) e unita' di Pont St. Martin (Aosta).
   Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio
1993, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin
(Aosta) e  unita' di Pont  St. Martin (Aosta),  per il periodo  dal 1
luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  26 luglio  1995 con  decorrenza 1
luglio 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23064 del 7 luglio  1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
1  gennaio 1996  al  31  dicembre 1996,  della  ditta S.p.a.  Dalmine
vetroresine  (gruppo Ilva),  con sede  in Pont  St. Martin  (Aosta) e
unita' di Pont St. Martin (Aosta).
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla   ditta  S.p.a.  Dalmine  vetroresine
(gruppo Ilva), con  sede in Pont St. Martin (Aosta)  e unita' di Pont
St. Martin  (Aosta), per il periodo  dal 1 gennaio 1996  al 30 giugno
1996.
  Istanza aziendale presentata il 22  febbraio 1996 al con decorrenza
1 gennaio 1996.
   Delibera CIPE 26 gennaio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 23065  del 7  luglio 1997,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  18 aprile  1997,  e'  autorizzata  la
ulteriore  corresponsione   salariale,  gia'  disposta   con  decreto
ministeriale del 18 aprile 1994 con  effetto dal 2 settembre 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Euronova, con sede in Vigliano Biellese (Biella) e unita' di Vigliano
Biellese (Biella),  per il periodo  dal 2  marzo 1997 al  1 settembre
1997.
  Istanza aziendale presentatail 24 aprle 1997 con decorrenza 2 marzo
1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23066 del 7 luglio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 24  marzo  1997 al  23 marzo  1998,  della ditta  S.p.a.
Paracchi G. & C., con sede in Torino e unita' di Torino.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Paracchi G.  & C., con sede in Torino e
unita' di  Torino, per il periodo  dal 24 marzo 1997  al 23 settembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1997 con  decorrenza 24
marzo 1997;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 19 novembre 1996 al  18 novembre 1997, della ditta S.r.l.
Calint,  con   sede  in  Anagni   (Frosinone)  e  unita'   di  Anagni
(Frosinone).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Calint,  con sede in Anagni (Frosinone)
e unita' di  Anagni (Frosinone), per il periodo dal  19 novembre 1996
al 18 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 16  dicembre 1996 con decorrenza 19
novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 23067  del 7  luglio 1997,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 25  febbraio 1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25  febbraio 1995  con effetto  dal 12  ottobre 1993,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sima, con
sede in Busano  (Torino) e unita' di Busano (Torino),  per il periodo
dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994.
  Istanza aziendale presentata il 22  dicembre 1993 con decorrenza 12
aprile 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23068 del 7 luglio  1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativa al periodo dal
10  giugno  1996 al  9  giugno  1997,  della ditta  S.p.a.  Tessitura
Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unita' di Biassono (Milano).
   Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Tessitura
Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unita' di Biassono (Milano),
per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  4 luglio  1996 con  decorrenza 10
giugno 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23069 del 7 luglio  1997, e' approvata
la proroga  complessa del  programma per  ristrutturazione aziendale,
relativa al periodo dal 28 giugno 1996 al 27 giugno 1997, della ditta
S.p.a. Fiat auto, con sede in  Torino, unita' di Cassino e Piedimonte
S.  Gennaro (Frosinone),  Mirafiori  carrozzeria (Torino),  Mirafiori
meccanica (Torino),  Mirafiori presse e stampaggi  plastici (Torino),
Napoli stabilimento, Nardo'  servizio autopiste sperimentali (Lecce),
Pomigliano carrozzeria  e presse  (Napoli), Pomigliano  carrozzerie e
presse  (Napoli),  Pomigliano   enti  centrali  (Napoli),  Pomigliano
meccanica (Napoli),  Pomigliano stampaggi plastici  (Napoli), Rivalta
carrozzeria e  presse (Torino),  Rivalta meccanica  (Torino), Rivalta
stampaggi  plastici   (Torino),  Termini  Imerese   (Palermo),  Arese
(Milano),   Termoli   (Campobasso),   Sulmona   (L'Aquila),   Verrone
(Vicenza).
   Parere comitato tecnico del 28 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 9  febbraio  1995 con  effetto dal  28
giugno 1994,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Fiat  auto, con  sede in  Torino, unita'  di Cassino  e
Piedimonte  S. Gennaro  (Frosinone), Mirafiori  carrozzeria (Torino),
Mirafiori meccanica  (Torino), Mirafiori presse e  stampaggi plastici
(Torino), Napoli stabilimento, Nardo' servizio autopiste sperimentali
(Lecce),  Pomigliano   carrozzeria  e  presse   (Napoli),  Pomigliano
carrozzerie  e presse  (Napoli), Pomigliano  enti centrali  (Napoli),
Pomigliano   meccanica   (Napoli),  Pomigliano   stampaggi   plastici
(Napoli), Rivalta  carrozzeria e  presse (Torino),  Rivalta meccanica
(Torino),  Rivalta  stampaggi   plastici  (Torino),  Termini  Imerese
(Palermo), Arese (Milano),  Termoli (Campobasso), Sulmona (L'Aquila),
Verrone (Vicenza), per  il periodo dal 28 giugno 1996  al 27 dicembre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il 29  luglio 1996 con  decorrenza 28
giugno 1996.
  Delibera CIPE  18 ottobre 1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23070 del 7 luglio 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 24 giugno 1996 al 23 giugno 1997, della ditta
S.r.l. Grafotitoli, con sede in Milano  e unita' di Sesto S. Giovanni
(Milano).
   Parere comitato tecnico del 20 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l. Grafotitoli,  con sede in
Milano e unita' di Sesto S.  Giovanni (Milano), per il periodo dal 24
giugno 1996 al 23 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1996 con  decorrenza 24
giugno 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 giugno 1996,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Grafotitoli,  con  sede in  Milano  e  unita'  di Sesto  S.  Giovanni
(Milano), per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1997  con decorrenza 24
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23071 del 7 luglio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 26  maggio 1997 al 22 settembre 1997,  della ditta S.p.a.
Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con  sede in Petosino (Bergamo) e
unita' di Calusco D'Adda e Petosino (Bergamo).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi  aziendale,  gia' disposta  con  effetto dal  23
settembre 1996, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dala
ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino
(Bergamo),  unita' di  Calusco D'Adda  e Petosino  (Bergamo), per  il
periodo dal 26 maggio 1997 al 22 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  6 maggio  1997 con  decorrenza 26
maggio 1997;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 23  settembre 1996  al  22 settembre  1997, della  ditta
S.p.a.  Nuova  Sacelit (gruppo  Italcementi),  con  sede in  Petosino
(Bergamo) e unita' di Volla (Napoli).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con
sede in Petosino (Bergamo) e unita' di Volla (Napoli), per il periodo
dal 23 ottobre 1996 al 22 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 22 ottobre 1996  con decorrenza 23
settembre 1996.
   Nota U.P.L.M.O. di Napoli del 19 giugno 1997;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 23 settembre 1996, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Nuova
Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unita'
di Volla  (Napoli), per il  periodo dal 23  ottobre 1996 al  22 marzo
1997.
  Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1997 al 23 marzo 1997;
  4) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo  dal 15  aprile 1997 al  14 ottobre
1997, della ditta S.p.a. F.lli  Lombardi & C. prefabbricati, con sede
in Bitetto (Bari) e unita' di Bitetto (Bari).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale   per  amministrazione   straordinaria,  gia'
disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal
15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. F.lli  Lombardi & C. prefabbricati, con  sede in Bitetto
(Bari) e unita' di Bitetto (Bari),  per il periodo dal 15 aprile 1997
al 14 ottobre 1997.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 19 febbraio 1996.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  5)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 1  luglio 1993 al 30 giugno 1994,  della ditta S.p.a. Oto
Trasm, con sede in Bari e unita' di Bari.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unita' di
Bari, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
  Istanza  aziendale  presentata l'8  luglio  1993  con decorrenza  1
luglio 1993;
  6) a  seguito dell'approvazione  del programma per  crisi azienale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal  1 luglio 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Oto Trasm, con
sede in Bari e  unita' di Bari, per il periodo dal  1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
  Istanza aziendale presentata  il 22 dicembre 1993  con decorrenza 1
gennaio 1994;
  7)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  27 gennaio 1997 al  26 gennaio 1998, della  ditta S.p.a.
Icam -  Industrie calabresi  metalmeccaniche, con sede  in Corigliano
Calabro (Cosenza) e unita' di Corigliano Calabro (Cosenza).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.  Icam   -   Industrie   calabresi
metalmeccaniche, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unita' di
Corigliano Calabro (Cosenza),  per il periodo dal 27  gennaio 1997 al
26 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21  febbraio 1997 con decorrenza 27
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  8) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo  dal 17  aprile 1997 al  16 ottobre
1997,  della  ditta S.r.l.  Caler,  con  sede  in Mugnano  di  Napoli
(Napoli) e unita' di Mugnano di Napoli (Napoli).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del 18 settembre 1996 con effetto dal 17 aprile 1996, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Caler, con sede in Mugnano di  Napoli (Napoli) e unita' di Mugnano di
Napoli (Napoli),  per il  periodo dal  17 aprile  1997 al  16 ottobre
1997.
  Art.  3, comma  2, legge  n.  223/1991, sentenza  tribunale del  17
aprile 1996, n. 314.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  9)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 10  marzo 1997 all'8 marzo 1998, della  ditta S.r.l. Alfa
costruzioni, con sede in Bari e unita' i Bari.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Alfa  costruzioni, con sede in  Bari e
unita' di Bari, per il periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  aprile 1997 con  decorrenza 10
marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.