Con decreto ministeriale  23042 del 27 giugno 1997  e' accertata la
sussistenza dei presupposti di cui  all'art. 10 della legge 23 luglio
1991 ai fini della proroga  del trattamento ordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori  sospesi a decorrere dal 13 aprile
1995,  dipendenti  della  S.p.a. Societa'  appalti  internazionali  -
S.A.In., con  sede in  Roma impegnata nei  lavori di  costruzione del
serbatoio "Cannamasca", cantiere di Cammarata (Agrigento).
  A seguito dell'accertamento di cui  sopra e' autorizzata la proroga
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale in  favore dei
predetti lavoratori  per il periodo dal  10 luglio 1995 al  30 luglio
1995.  Con  decreto   ministeriale  23047  del  27   giugno  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 31 luglio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  deilavoratori  dipendenti  interessati addetti  alla
unita' di mensa aziendale  sottoindicata, limitatamente alle giornate
in cui  vi e'  stato l'intervento  della cassa  integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria presso  la societa' appaltante anch'essa di
seguito indicata: S.r.l. Socama 2000,  unita' mensa presso Fiat auto,
con sede in Torino  e unita' di Fiat Auto di  Rivalta (Torino), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 7  mesi, la  riduzione massima  dell'orario di  lavoro da  40 ore
settimanali a  26 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a   n.  166  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 707 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Socama 2000 unita'  mensa presso
Fiat  auto, a  corrispondere  il particolare  beneficio previsto  dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n.  1, foglio n. 24.  Con decreto ministeriale 23048  del 27
giugno  1997 e'  autorizzata, per  il  periodo dal  12 febbraio  1996
all'11   febbraio  1997,   la  corresponsione   del  trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art. 1,  del  decreto-legge  30
ottobre 1984, n.  726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19
dicembre 1984,  n. 863, nella  misura prevista dall'art. 6,  comma 3,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  interessati  addetti  alla  unita'  di  mensa
aziendale  sottoindicata, limitatamente  alle giornate  in cui  vi e'
stato  l'intervento della  cassa  integrazione  guadagni ordinaria  o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.r.l. Gisma mensa presso  Agip petroli, con sede in Ragusa
e unita' presso Agip petroli di  Gela (Caltanissetta), per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  37,5  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 25 unita', su un organico complessivo
di n. 25 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gisma mensa presso Agip petroli, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n.  24. Con decreto ministeriale  23049 del 27 giugno  1997 e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1996 al  30 aprile 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  I.C.I., con
sede in Napoli  e unita' di Avellino, per i  quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 22
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a n.  67 unita',  su un  organico complessivo  di n.
1.022 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   I.C.I.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in  data 6  marzo 1996,  registro  n. 1,  foglio n.  24. Con  decreto
ministeriale 23050 del 27 giugno  1997 e' autorizzata, per il periodo
dal  1  gennaio 1997  al  31  dicembre  1997, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale   di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Piero  Della Valentina &  C., con
sede in  Sacile (Pordenone) e  unita' di Cordignano (Treviso),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 44 unita', su un organico complessivo
di n. 205 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Piero  Della Valentina  & C.,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n.  24. Con decreto  ministeriale 23055  del 1 luglio  1997 e'
accertata la  sussistenza dei  presupposti di  cui all'art.  10 della
legge 23 luglio 1991 ai  fini della proroga del trattamento ordinario
di  integrazione  salariale  in   favore  dei  lavoratori  sospesi  a
decorrere dall'11 gennaio 1993, dipendenti  della S.c. a r.l. Stelvio
38,  con sede  in  Milano,  impegnata nei  lavori  di costruzione  in
variante della  s.s. 38  tratta Grosio-Sondalo-Bormio, III  lotto, II
stralcio,  frazione  Mondadizza del  comune  di  Sondalo (Sondrio)  e
cantiere di Valdisotto (Sondrio).
  A seguito dell'accertamento di cui  sopra e' autorizzata la proroga
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale in  favore dei
predetti lavoratori per  il periodo dall'11 aprile 1993  al 29 giugno
1993. Con decreto ministeriale 23099 del 9 luglio 1997 e' disposta la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E.,
con sede  in Bologna  e unita'  di Campobasso, per  i quali  e' stato
stipulato  un contratto  collettivo  aziendale che  ha stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore a 26 ore medie settimanali
nei confronti  di 120  lavoratori su un  organico complessivo  di 136
unita', per  il periodo dal 1  novembre 1995 al 31  ottobre 1996. Con
decreto ministeriale 23100  del 9 luglio 1997 e'  autorizzata, per il
perido dal 12  dicembre 1995 al 9 giugno 1996,  la corresponsione del
trattamento  di integrazione  salariale di  cui all'art.  1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaf,
con sede in Palermo e unita'  di Gela (Caltanissetta), per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi, la riduzione massima dell'orario  di lavoro nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unita' di cui 2 giornalieri
da 39  a 29,25 ore  medie settimanali  e 24 turnisti  da 36 a  27 ore
medie settimanali su un organico complessivo di n. 42 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaf, a corrispondere i paticolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23  novembre 1994,  registro n.  1, foglio  n. 237.  Con decreto
ministeriale 23101 del  9 luglio 1997 e' autorizzata,  per il periodo
dal 20  settembre 1996  al 19 settembre  1997, la  corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale   di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Fosfotec,  con sede  in Palermo,
unita' di  Crotone, per i  quali e'  stato stipulato un  contratto di
solidarieta' che stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal
20 settembre  1996, la  riduzione massima  dell'orario di  lavoro nei
confronti di 190  lavoratori di cui 39 giornalieri da  39 a 23,33 ore
medie settimanali e  151 turnisti da 36 a 21,6  ore medie settimanali
su un organico complessivo di 212 lavoratori.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 22104 del 3 febbraio 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Fosfotec,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in  data 6  marzo 1996,  registro  n. 1,  foglio n.  24. Con  decreto
ministeriale 23102 del  9 luglio 1997 e' autorizzata,  per il periodo
dal  27  settembre 1996  al  26  marzo  1997, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale   di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  interessati  addetti  alla  unita'  di  mensa
aziendale  sottoindicata, limitatamente  alle giornate  in cui  vi e'
stato  l'intervento della  cassa  integrazione  guadagni ordinaria  o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.p.a. Gruppo Onama, gia'  Socama 2000, unita' mensa presso
Fiat Auto, con sede in  Milano, unita' presso stabilimento di Rivalta
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  6  mesi, la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori  pari a  n. 170  unita', su  un
organico complessivo di n. 3.535 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Gruppo Onama, gia'  Socama 2000,
unita'  mensa  presso  Fiat  Auto,  a  corrispondere  il  particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8  febbraio 1996,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996,  registro n.  1, foglio n.  24. Con  decreto ministeriale
23103 del 9  luglio 1997 e' autorizzata, per il  periodo dal 1 aprile
1997  al  27  giugno  1997,  la  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale  di  cui  all'art. 1,  del  decreto-legge  30
ottobre 1984, n.  726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19
dicembre 1984,  n. 863, nella  misura prevista dall'art. 6,  comma 3,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  interessati  addetti  alla  unita'  di  mensa
aziendale  sottoindicata, limitatamente  alle giornate  in cui  vi e'
stato  l'intervento della  cassa  integrazione  guadagni ordinaria  o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.p.a. Gruppo Onama, gia'  Socama 2000, unita' mensa presso
Fiat Auto, con sede in  Milano, unita' presso stabilimento di Rivalta
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  6  mesi, la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori  pari a  n. 148  unita', su  un
organico complessivo di n. 3.846 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Gruppo Onama, gia'  Socama 2000,
unita'  mensa  presso  Fiat  Auto,  a  corrispondere  il  particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8  febbraio 1996,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.