IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DE MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  31
marzo 1996 recante: "Delega di  funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro Livia Turco in materia sociale";
  Visto  il decreto-legge  24  luglio 1992,  n.  350, convertito  con
modificazioni  con   legge  24   settembre  1992,  n.   390,  recante
"Interventi  straordinari  di  carattere umanitario  a  favore  degli
sfollati delle  Repubbliche sorte nei territori  della ex Jugoslavia,
nonche' misure  urgenti in  materia di  rapporti internazionali  e di
italiani all'estero";
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge   23  ottobre  1996,  n.  542,
convertito nella legge 23 dicembre  1996, n. 649, che modifica l'art.
4 della citata legge n. 390 del 1992;
  Visto l'accordo di Pace di Dayton,  firmato a Parigi il 14 dicembre
1995;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 19
luglio 1996, di "Revoca della  dichiarazione dello stato di emergenza
per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo
delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina";
  Ritenuto che i positivi  cennati eventi rendono necessario adeguare
i criteri di applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, alla
nuova  situazione   di  fatto,   superando  gradualmente   le  misure
straordinarie assunte durante l'emergenza e regolando tale situazione
sulla base  della stessa legge  n. 390 fino all'esaurimento  dei suoi
presupposti di applicazione;
  D'intesa  con il  Ministro  dell'interno e  con  il Ministro  degli
affari esteri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I cittadini  delle  Repubbliche sorte  nei  territori della  ex
Jugoslavia  non possono  piu'  essere considerati  sfollati ai  sensi
dell'art. 1  del decreto - legge  24 luglio 1992, n.  350, convertito
con modificazioni nella  legge 24 settembre 1992, n.  390, e pertanto
non possono piu'  essere ammessi in Italia per i  motivi di carattere
straordinario di cui al predetto art.  1, ne' ottenere un permesso di
soggiorno a tale titolo, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2
e 3 della presente direttiva.
  2. Quanto disposto dal comma 1, si applica anche ai cittadini delle
Repubbliche sorte nei  territori della ex Jugoslavia  gia' accolti in
Paesi terzi e nei confronti dei quali siano cessati gli interventi di
protezione umanitaria o che si siano volontariamente allontanati.