IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DE MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1996 recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Livia Turco in materia sociale"; Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n. 390, recante "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero"; Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 649, che modifica l'art. 4 della citata legge n. 390 del 1992; Visto l'accordo di Pace di Dayton, firmato a Parigi il 14 dicembre 1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1996, di "Revoca della dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina"; Ritenuto che i positivi cennati eventi rendono necessario adeguare i criteri di applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, alla nuova situazione di fatto, superando gradualmente le misure straordinarie assunte durante l'emergenza e regolando tale situazione sulla base della stessa legge n. 390 fino all'esaurimento dei suoi presupposti di applicazione; D'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri; Dispone: Art. 1. 1. I cittadini delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia non possono piu' essere considerati sfollati ai sensi dell'art. 1 del decreto - legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 24 settembre 1992, n. 390, e pertanto non possono piu' essere ammessi in Italia per i motivi di carattere straordinario di cui al predetto art. 1, ne' ottenere un permesso di soggiorno a tale titolo, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della presente direttiva. 2. Quanto disposto dal comma 1, si applica anche ai cittadini delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia gia' accolti in Paesi terzi e nei confronti dei quali siano cessati gli interventi di protezione umanitaria o che si siano volontariamente allontanati.